Il regolamento (UE) 1169/11 esprime i criteri generali di lealtà delle pratiche commerciali nei termini di divieto di indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche del prodotto alimentare. In particolare, per quanto attiene a «la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il Paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione» (articolo 7.1.a).
Gli ingredienti DOP e IGP possono venire citati sull’etichetta di altri prodotti – secondo quanto indicato dalla Commissione europea nelle apposite Linee guida (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 2010/C 341/03) – alle condizioni che seguono:
• nella (sola) lista ingredienti, nel rispetto delle condizioni generali previste dal regolamento (UE) 1169/11, senza ulteriori oneri;
• nella denominazione del prodotto o in altre parti dell’etichetta (al di fuori del solo elenco degli ingredienti) o in pubblicità, a condizione che:
– “il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro “ingrediente comparabile”, e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l’ingrediente che beneficia di una DOP o IGP”. Vale a dire che l’ingrediente recante indicazione geografica dovrebbe essere l’unico, in quella categoria di ingredienti, all’interno del prodotto composto (ad esempio, solo Parmigiano Reggiano DOP e non anche Grana Padano DOP o similari);
– “l’ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi”. Non si può ovviamente definire a priori una quantità minima, ma essa deve poter venire valutata come “significativa”.
“Le DOP e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto: […] nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica” (regolamento UE 1308/13, articolo 103.2.a.ii). A dispetto di una controversa pronuncia della Corte di Giustizia UE, nel recente caso di un sorbetto con champagne.
Le sanzioni in caso di illecita utilizzazione di denominazioni d’origine in etichettatura di prodotti composti possono avere natura penale, in ipotesi di frode, o amministrativa. Ai sensi del decreto legislativo 297/04, in particolare, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 6.000 euro (articolo 1.1.c).