Le indicazioni nutrizionali relative all’assenza o al contenuto ridotto di zucchero negli alimenti sono disciplinate dal regolamento (CE) 1924/2006.
Ai sensi del suo articolo 8, paragrafo 1, in particolare, risultano autorizzati esclusivamente i seguenti claims, riportati nell’allegato del regolamento:
• l’indicazione che un alimento è “a basso contenuto di zuccheri” (e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore), consentita solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi;
• l’indicazione che un alimento è “senza zuccheri” (e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore), consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml;
• l’indicazione che all’alimento “non sono stati aggiunti zuccheri” (e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore), consentita solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta: “contiene naturalmente zuccheri”.
Occorre aggiungere che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) 1924/2006 rinvia alla definizione di “zucchero” contenuta nella direttiva 90/496/CEE, oggi abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 1169/2011. Facendo quindi riferimento a quest’ultimo testo normativo, si può desumere che per “zuccheri” devono intendersi – come precisato dall’allegato I, punto 8 – “tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli”.
Da quanto sopra consegue che gli additivi alimentari utilizzati con funzione di “edulcorante” (come lo xilitolo, il maltitolo, l’eritritolo e la stevia citati nel quesito), non essendo né monosaccaridi, né disaccaridi, non rilevano quali “zuccheri” ai fini dell’impiego delle indicazioni nutrizionali qui in esame.
Per altro verso, nel quesito si rileva – correttamente – come il claim relativo all’assenza di zuccheri “aggiunti” attribuisca rilevanza, oltre che allo “zucchero” in quanto tale, anche ad “ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti”. Il significato di questa espressione non viene, tuttavia, specificato dal legislatore dell’Unione.
Chiarimenti al riguardo possono, comunque, rinvenirsi nelle pronunce adottate dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e dai giudici amministrativi, nelle quali è stato attribuito rilievo a quegli ingredienti che, sebbene diversi dallo zucchero, sono utilizzati con i medesimi effetti e funzioni, quali i succhi di mele o di uva concentrati (da valutare, comunque, secondo lo specifico dosaggio)1.
Diversamente, l’Agcm non ha ritenuto precluso il ricorso al claim “senza zuccheri aggiunti” in presenza di additivi edulcoranti (confronta il provvedimento n. 23727 dell’11 luglio 2012, nella pratica PS7999, confermato dal Tar Lazio, Roma, n. 2698/2017).
Al riguardo, con una valutazione condivisa anche dallo scrivente, l’Agcm ha infatti valorizzato il disposto dell’articolo 7 del regolamento (CE) 1333/2008, nel quale viene esplicitamente riconosciuta la possibilità di impiego degli edulcoranti con la funzione di «sostituire gli zuccheri nella produzione di […] alimenti senza zuccheri aggiunti».
Da quest’ultima previsione risulta, infatti, logico desumere la volontà del Legislatore unionale di permettere l’aggiunta di edulcoranti per alimenti destinati ad essere presentati come “senza zuccheri aggiunti”.
La medesima interpretazione, per inciso, è stata fatta propria anche dal Parlamento europeo, nella risoluzione del 18 gennaio 2024 sull’attuazione del regolamento (CE) 1924/2006 (C/2024/5729). In tale atto, difatti, si riconosce l’attuale possibilità impiego dell’indicazione “senza zuccheri aggiunti” per gli alimenti con edulcoranti, invitando tuttavia la Commissione a valutare, per il futuro, l’introduzione di limitazioni sul punto2.
Considerato tutto ciò, lo scrivente ritiene che, in relazione agli alimenti contenenti edulcoranti in sostituzione dello zucchero, dovrebbe potersi ammettere il claim “senza zuccheri aggiunti”, nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dall’allegato al regolamento (CE) 1924/2006, già citate in precedenza.
Tali rilievi valgono, ad ogni modo, in linea generale, ferma restando la necessità di verificare le specifiche normative di settore eventualmente stabilite per il prodotto interessato nel caso concreto. Esemplificativamente, si segnala come per i “nettari di frutta” sia stabilita una disciplina maggiormente restrittiva, che permette l’indicazione relativa all’assenza di zuccheri aggiunti “solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) 1333/2008”3.
Infine, per quanto concerne la seconda parte del quesito, ad avviso di chi scrive il regolamento (CE) 1924/2006 non contiene alcun divieto rispetto alla possibilità di cumulare l’indicazione “senza zuccheri aggiunti” al claim “a ridotto contenuto di zuccheri”. Il che dovrebbe valere, pertanto, anche per gli alimenti contenenti edulcoranti.
Ovviamente, il relativo prodotto dovrà risultare conforme alle condizioni d’uso del claim, presentando un contenuto di zuccheri non superiori a 5 g per 100 g per i solidi ed a 2,5 g per 100 ml per i liquidi.
NOTE
1 Confronta sul punto il provvedimento Agcm n. 47085 dd. 24 luglio 2012, pratica PS7932, confermato dal Tar Lazio, Roma, con sentenza n. 6596/2013, e la pronuncia del Consiglio di Stato, n. 3901/2012, con cui ha confermato la sanziona applicata con provvedimento Agcm n. 17473 del 10 ottobre 2007, pratica PI5977.
2 La risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 segnala, infatti, che “l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Oms ha classificato l’edulcorante aspartame come potenzialmente cancerogeno per l’uomo” e che “un riesame sistematico dell’Oms suggerisce che gli edulcoranti senza zucchero potrebbero essere collegati a un aumento del rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, mortalità generale e aumento del peso corporeo”.
3 In tal senso, dispongono sia l’allegato I, parte II, punto 2 della direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, sia la relativa disciplina nazionale di recepimento, contenuta nell’allegato I, parte II, punto 2 del decreto legislativo 151/2004.