La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nasce con il lodevole obiettivo di semplificare la vita al cittadino che intende avviare, modificare (o cessare) un’attività. In pratica, si tratta del modello con il quale il cittadino si può interfacciare con la pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni al fine di comunicare i dati fondamentali della attività che intende intraprendere senza dovere attendere i tempi necessari per l’esecuzione delle verifiche preliminari di conformità da parte dei diversi enti competenti.
La molteplicità delle casistiche a cui si applica rende quindi ragione della complessità della modulistica da impiegare, il che alle volte sembra far naufragare l’intento semplificativo iniziale, anche perché non sempre lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) al quale viene presentata la SCIA possiede le competenze tecniche per supportare l’utente nella corretta compilazione dei moduli (di fatto i SUAP operano per lo più come semplici interfacce con l’utenza: non rientra nei loro compiti fornire indicazioni operative di dettaglio).
Venendo quindi al caso citato, il primo aspetto da chiarire, in rapporto alla contestazione mossa dagli organi di controllo, è la motivazione alla base della loro richiesta. Questa è riconducibile a quanto disposto dall’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04, che richiede che gli operatori economici del settore alimentare comunichino all’autorità competente, secondo le modalità da questa definite (la SCIA, appunto) ogni stabilimento posto sotto il loro controllo, al fine di permettere alle stesse autorità di condurre i controlli ufficiali volti a verificare la conformità delle attività condotte. Dall’altra parte, il regolamento (UE) 2017/625 dispone che le autorità competenti mantengano aggiornati gli elenchi degli operatori attivi nel proprio ambito di competenza al fine di potere organizzare i controlli ufficiali sugli stessi.
Il punto è quindi quello di permettere alle autorità di controllo di disporre di sufficienti informazioni (fornite tramite la SCIA) per consentire loro di programmare ed eseguire i controlli ufficiali. La dizione “commercio al dettaglio di alimenti e bevande: in media struttura di vendita” appare quindi generica, non contenendo, di fatto, alcuna informazione circa la natura degli alimenti oggetto di commercio e/o lavorati presso il punto vendita, e non permette quindi alle autorità preposte al controllo di programmare i controlli “in base al rischio”, così come richiesto dalla normativa in materia.
In conclusione, a pare dello scrivente, la contestazione appare giustificata e il responsabile del punto vendita dovrebbe quindi integrare/aggiornare la SCIA specificando che presso la “media struttura di vendita” si procede anche alla vendita (e alla lavorazione e/o preparazione?) di carni, attività che di per sé non è possibile dare per scontato siano presenti presso questo tipo di esercizio commerciale.