La registrazione non basta: serve il riconoscimento

Condividi
Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 5/2021

Una macelleria con annesso laboratorio, registrata ai sensi del regolamento (CE) 852/04, produce preparati crudi e cotti e vorrebbe commercializzarli con depositi alimentari all’ingrosso, che poi li rivenderanno a punti vendita al dettaglio. Può farlo?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

In linea di massima, il regolamento (CE) 853/04 prevede che la produzione, manipolazione, trasformazione, conservazione degli alimenti di origine animale per i quali l’allegato III allo stesso regolamento stabilisce dei requisiti (e le carni, le preparazioni di carne e i prodotti a base di carne rientrano tra questi) possa avvenire solo presso stabilimenti che abbiano ricevuto il riconoscimento (cioè l’autorizzazione) per tale attività.
Eccezioni sono previste per gli stabilimenti che operano esclusivamente a livello del dettaglio, com’è il caso prospettato nel quesito, che sono soggetti alla sola registrazione.
Un’ulteriore eccezione è stabilita nel caso degli esercizi al dettaglio che riforniscano altri esercizi al dettaglio a livello locale, a condizione che tale attività sia “marginale” e “ristretta”.
Quanto prospettato nel quesito non sembrerebbe peraltro rientrare in quest’ultima fattispecie, in quanto si vorrebbero commercializzare delle preparazioni di carne e dei prodotti a base di carne (i prodotti sottoposti a processo di cottura rientrano nella definizione di “prodotti a base di carne”) da uno stabilimento registrato a depositi all’ingrosso, che per loro natura rientrano tra gli stabilimenti soggetti obbligatoriamente a riconoscimento, che, a loro volta, fornirebbero detti prodotti ad altri dettaglianti.
Al fine di potere effettuare tale attività, lo stabilimento di produzione dovrebbe a sua volta essere riconosciuto per la specifica attività consistente nell’allestimento di preparazioni di carne e per quella di produzione di prodotti a base di carne. In assenza di riconoscimento, lo stabilimento potrebbe fornire i propri prodotti esclusivamente ad altri esercizi di vendita al dettaglio, sempre che siano rispettate le tre condizioni stabilite dal regolamento: prossimità, marginalità e ristrettezza di tale attività.

Edicola web

Ti potrebbero interessare