La normativa comunitaria non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2021

Gli organi di vigilanza hanno sanzionato dei cacciatori che, dopo aver abbattuto dei cinghiali, non solo non hanno rispettato i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I al regolamento (CE) 852/2004, ma non hanno neanche provveduto all’esecuzione dell’esame trichinoscopico.
Considerato che i cacciatori non commercializzano le carni degli animali abbattuti, sanzionarli è stato eccessivo?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

In via del tutto generale, il regolamento (CE) 852/04 «stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare» (articolo 1.1). Gli operatori del settore alimentare sono quelli che operano nell’ambito di una impresa alimentare (regolamento (CE) 178/2002, articolo 3.3), «concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione» (regolamento (CE) 852/04, 9° considerando). Di conseguenza, «chi manipola, prepara, immagazzina o serve prodotti alimentari a titolo occasionale […] non può essere considerato “impresa” e quindi non è soggetto ai requisiti in materia di igiene della legislazione comunitaria” (Commissione Europea, Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, punto 3.8).
Più in generale, la normativa comunitaria non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato e alla preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato. Ciò nonostante, la «fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale», non soggetta ai requisiti di cui al regolamento (CE) 852/04 e al regolamento (CE) 853/2004, deve rispettare quanto previsto dal regolamento (CE) 178/02, in particolare quanto definito all’articolo 14 (Requisiti di sicurezza degli alimenti) e agli articoli 18 (Rintracciabilità) e 19 (Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare), in quanto applicabili.
Venendo quindi al caso prospettato, ai cacciatori che esercitassero la loro attività ai soli fini del consumo domestico privato della carne della selvaggina abbattuta, fatta salva la raccomandazione, comunque valida, di adottare tutte le misure atte a contenere al meglio le possibili contaminazioni sia nella fase di abbattimento, sia in quelle successive, non è applicabile alcun requisito di cui al regolamento (CE) 852/04.
Quanto alla ricerca delle trichinelle nelle carni degli animali abbattuti, questa rappresenta prima di tutto una misura a tutela della salute degli stessi cacciatori e dei loro familiari che dovessero assumere la carne dei cinghiali abbattuti (il parassita è bene presente in questi animali nel nostro Paese). Quindi, anche se, a rigore, agli animali abbattuti nell’ambito dell’attività venatoria per il consumo domestico privato non sono applicabili le norme comunitarie in materia di ricerca delle larve di Trichinella, tale esame è fortemente consigliato (verrebbe da dire moralmente obbligatorio).
Tutto quanto sopra discusso vale nel caso in cui le carni degli animali abbattuti a caccia siano effettivamente destinati all’autoconsumo del cacciatore e dei suoi familiari. Nel caso in cui le stesse venissero cedute a terzi (per esempio, a un ristorante o a un dettagliante a livello locale), dovrebbero essere sottoposte alla ricerca delle larve di Trichinella e la loro offerta in vendita ai consumatori da parte del dettagliante non potrebbe avvenire in assenza di un rapporto di prova attestante l’esecuzione dell’esame con esito favorevole.

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