Informazioni in etichetta, le regole per la vendita on line

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 4/2021

La mia azienda vuole iniziare a commercializzare i prodotti anche in modalità online. Sul sito aziendale ci sarà una “vetrina” con tutti i prodotti in vendita, sia quelli ittici lavorati da noi sia quelli prodotti da terzi (alimenti di qualsiasi genere congelati: patatine, dolci, carne, verdura, rustici). È obbligatorio riportare nella descrizione del prodotto tutte le informazioni contenute in etichetta ovvero quelle del regolamento (UE) 1169/2011 o è possibile ometterle, inserendo, ad esempio, solamente la foto del prodotto e la denominazione commerciale? Si precisa che i prodotti in vendita on line saranno destinati sia al consumatore finale (privato, senza partita Iva) sia alle collettività (ristoratori e simili).

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Il regolamento (UE) 1169/2011 dedica una specifica disciplina alle vendite alimentari realizzate con “tecniche di comunicazione a distanza”, nelle quali il contratto si perfeziona «senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore» (definizione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera u, del regolamento).
In particolare, secondo l’articolo 14 del suddetto testo normativo, tale forma di vendita presuppone che le informazioni obbligatorie siano rese disponibili al consumatore prima della conclusione dell’acquisto. Il che deve avvenire riportando le indicazioni sul supporto della vendita a distanza (ossia sul sito Internet, in caso di vendite on line) o, in alternativa, avvalendosi di qualunque altro mezzo idoneo a renderle conoscibili prima del perfezionamento del contratto.
L’operatore responsabile della vendita a distanza è tenuto a fornire, nello specifico, le seguenti informazioni:

a) nel caso di prodotti preimballati, tutte le informazioni obbligatorie prescritte dalla normativa europea e, si ritiene, le eventuali ulteriori indicazioni previste dalle norme nazionali; potranno essere omessi soltanto il numero di lotto, il termine minimo di conservazione e la data di scadenza;
b) nel caso di prodotti non preimballati, l’indicazione degli “allergeni” elencati nell’allegato II del regolamento e, ad avviso dello scrivente, anche le ulteriori, eventuali informazioni prescritte dalle normative nazionali per i prodotti non preimballati (l’articolo 14 impone infatti impone di rendere disponibili «le indicazioni richieste a norma dell’articolo 44», il quale a sua volta rinvia alle disposizioni adottate dagli Stati membri).

Applicando tali principi alla fattispecie oggetto del quesito, lo scrivente ritiene si possa giungere alle seguenti conclusioni, che differiscono a seconda delle specifiche modalità con cui concluda l’accordo di vendita tra il fornitore e l’acquirente.
La prima ipotesi è quella in cui l’ordine si perfezioni direttamente sulla piattaforma di e-commerce (esemplificativamente, qualora sul sito Internet sia presente l’apposito pulsante “acquista”, con la pressione del quale il contratto è concluso e le parti sono obbligate, rispettivamente, al pagamento del prezzo ed alla consegna della merce). In tal caso, tutte le informazioni obbligatorie dovranno essere rese disponibili sulla stessa piattaforma di vendita.
Qualora, invece, il sito Internet sia una mera “vetrina” sulla quale sono presentati i prodotti ed il contratto di vendita si perfezioni solo successivamente tramite scambio di corrispondenza, le informazioni obbligatorie, in alternativa alla loro pubblicazione sulla piattaforma on line, potranno essere fornite all’acquirente con altri mezzi idonei – anche eventualmente tramite e-mail – purché prima della conclusione del contratto.
Ultima eventualità prospettabile è quella in cui gli strumenti elettronici (sito Internet e e-mail) consentano solo di “prenotare” il prodotto, senza obblighi per le parti, ed il contratto di compravendita venga quindi stipulato in seguito, in occasione della consegna materiale del prodotto. In questa ipotesi, non dovrebbe ritersi operante il dovere di informazione preventiva, essendo pertanto sufficiente che le indicazioni obbligatorie siano presenti sull’etichettatura dell’alimento.
Si precisa, peraltro, che gli obblighi di cui all’articolo 14 in esame – a parere di chi scrive – dovrebbero operare solo qualora la vendita sia rivolta direttamente al consumatore finale o ad una collettività che presenti l’alimento, tal quale, al consumatore finale. Quindi, non dovrebbe ritenersi necessario fornire preventivamente tutte le informazioni obbligatorie, con le modalità innanzi descritte, nel caso in cui l’acquirente online sia una collettività che sottoponga, poi, l’alimento a processi di preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio prima di fornirlo al consumatore.
Da ultimo, è opportuno rimarcare che le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari offerti in vendita dovranno essere formulate in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori degli Stati nei quali l’alimento è commercializzato, come previsto dall’articolo 15 del regolamento. Quindi, in linea di principio, dovrà essere predisposta una traduzione in ciascuna delle lingue degli Stati cui viene rivolta l’offerta online.
Restano fermi, comunque, gli ulteriori obblighi informativi di natura contrattuale stabiliti dalle diverse normative di settore e, in particolare, dal codice del consumo e dal decreto legislativo 70/2003.

 

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