Il regolamento (UE) 1169/2011 è molto preciso su questa materia. L’articolo 8, paragrafo 1, precisa, infatti, che se l’operatore responsabile della commercializzazione del prodotto non è stabilito nell’Unione, è richiesta l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’importatore.
Occorre, pertanto, distinguere i prodotti provenienti dall’area comunitaria da quelli provenienti dai Paesi extracomunitari.
Nel primo caso, il regolamento richiede l’indicazione del responsabile commerciale, che può essere il produttore, il venditore, il titolare del marchio con cui viene commercializzato il prodotto nonché il relativo indirizzo.
Nel secondo caso, è obbligatoria l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’importatore. Importante notare che, in questo caso, si tratta di un importatore stabilito in un Paese comunitario e non obbligatoriamente in Italia e di prodotti preconfezionati all’origine e destinati alla vendita tal quali.
Con qualche esempio la situazione può essere meglio chiarita. Un operatore danese, che importa dagli Usa un prodotto preconfezionato destinato alla vendita tal quale (cioè senza trasformazione) in tutta l’area comunitaria, deve indicare sull’etichettatura del prodotto il proprio nome e indirizzo, qualunque sia lo Stato membro verso cui i prodotti saranno destinati. Ciò non toglie che non è vietato indicare anche il nome e l’indirizzo di un responsabile nazionale, ma solo in aggiunta e non in sostituzione. E ancora: un operatore italiano, che commercializza in Italia prodotti preconfezionati in qualsiasi altro Paese UE, può indicare il proprio nome e indirizzo. Occorre, a tal fine, prestare attenzione ad evitare l’uso di termini non prescritti, che possono risultare una trappola, nel senso che la terminologia utilizzata può essere errata o richiede altri adempimenti per essere considerata valida e completa. Discorso a parte meritano i prodotti alimentari, sia preconfezionati che sfusi, destinati ad altri operatori per essere trasformati o per essere frazionati e preconfezionati prima della immissione sul mercato. Ad esempio, un artigiano che importa da un Paese extracomunitario un prodotto per le sue esigenze produttive è tenuto a conoscere il suo fornitore e la qualità dei suoi prodotti per problemi di sicurezza, ma non è necessario indicarne il nome in etichetta. Ciò perché le regole di etichettatura mirano essenzialmente all’informazione del consumatore.
Sono previsti adempimenti anche nella disciplina dei rapporti Business to Business (B2B), ma senza alcuna specificazione. Si veda, a tal fine, il paragrafo 8 dell’articolo 8, a norma del quale l’artigiano deve essere messo nelle condizioni di rispettare le regole che gli sono imposte per garantire l’informazione del consumatore; non sono menzionate, tuttavia, le informazioni che devono figurare in etichetta, in quanto l’artigiano può procurarsi dette informazioni anche on line o con altri mezzi.
A mio avviso, in sintesi, non è richiesta l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’importatore nei rapporti Business to Business per i prodotti non destinati tal quali al consumatore, anche se provenienti da Paesi extracomunitari.