L’attività alla quale si riferisce il lettore è oggi disciplinata, per gli aspetti di sanità e benessere animale, dal regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. È a questo regolamento che, quindi, è necessario riferirsi per trovare la risposta.
Il regolamento si applica al trasporto degli animali vertebrati vivi, come certamente è il caso prospettato dal lettore (articolo 1.1). L’eccezione richiamata al successivo comma 5 dello stesso articolo 1 (il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica) non è sicuramente applicabile al caso prospettato, in quanto il trasporto è chiaramente finalizzato al compimento di un’attività economica.
Inoltre, da quanto riportato, è lecito presumere che la distanza percorsa dall’automezzo per il trasporto degli animali dalle aziende di origine al macello sia, o possa essere, superiore ai 65 chilometri, limite al di sotto del quale non è necessaria alcuna autorizzazione al trasporto (ai sensi dell’articolo 6.7). Sempre in base alla descrizione dell’attività riportata, si suppone che i tempi di trasporto siano inferiori alle 8 ore, termine oltre il quale sono applicabili le regole per i “lunghi viaggi” (come definiti dall’articolo 2, lettera m).
L’automezzo deve quindi essere autorizzato dall’autorità competente locale (ASL/AUSL/ ATS), che, verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti per i mezzi di trasporto non impiegati per “lunghi viaggi”, rilascia apposito provvedimento, valido 5 anni (articolo 10). Copia del provvedimento autorizzativo deve essere mantenuta a bordo dell’automezzo per essere eventualmente esibita agli organi di controllo che dovessero effettuare delle verifiche in fase di trasporto degli animali (articolo 6.1).
Riassumendo, il lettore è sicuramente soggetto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1/2005 e, probabilmente, deve richiedere l’autorizzazione all’autorità sanitaria localmente competente per l’automezzo impiegato, in quanto il rispetto dei requisiti strutturali del mezzo non costituiscono, di per sé, condizione sufficiente per l’esercizio dell’attività di trasporto in assenza di specifico atto autorizzativo.