Il responsabile delle informazioni in etichetta

Condividi
Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 4/2021

Un OSA che produce per terzi salumi a proprio marchio è il responsabile delle informazioni in etichetta?

Risposta di: Giuseppe De Giovanni, Esperto di Etichettatura degli Alimenti

Nell’etichettatura dei prodotti il responsabile delle informazioni è il soggetto che figura sull’imballo col proprio nome e indirizzo.
Non sempre però questi è il soggetto responsabile delle eventuali violazioni in materia. Gli organi di controllo, a norma del regolamento (UE) 1169/2011, si rivolgono al soggetto che figura in etichetta col proprio nome ed indirizzo. Certo, nella commercializzazione alimentare ogni operatore è responsabile dei propri comportamenti. Spesso, infatti, si ricorre all’uso di certe parole e a riportarle in un determinato contesto dell’etichetta, perché si ritiene che in tal modo si venda di più, ma si violano le norme. Un esempio tipico si verifica nel caso degli alimenti surgelati. Il regolamento (UE) 1169/2011 prescrive che il termine “surgelato” deve completare la denominazione del prodotto. Taluni settori della grande distribuzione organizzata chiedono ai produttori di tali alimenti di riportare in altra parte dell’etichetta questa indicazione. È evidente che la responsabilità in materia ricade sul soggetto che chiede un’etichetta in contrasto con le norme vigenti. In pratica, non sempre risulta essere responsabile il produttore, ma il richiedente.

Edicola web

Ti potrebbero interessare