Gli additivi devono essere sempre indicati nell’etichettatura, salvo i casi di espressa esenzione o omissione, riportati agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (UE) 1169/2011.
La normativa di riferimento è comunitaria, mentre il controllo è demandato alle autorità nazionali competenti. Essa è costituita dai seguenti regolamenti:
· regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008: contiene le misure specifiche di applicazione (principi, norme commerciali, norme tecniche);
· regolamento (UE) 1129/2011 della Commissione dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) 1333/2008 con la determinazione dell’elenco comunitario degli additivi; questo regolamento ha subito parecchie modifiche e integrazioni;
· regolamento (UE) 1169/2011, che stabilisce le modalità di etichettatura. In altri termini, gli additivi devono figurare nell’etichettatura con l’indicazione della funzione, seguita dal numero E o dal nome specifico;
· articolo 19 del decreto legislativo 231/2017 relativo all’applicazione delle sanzioni relative ai prodotti venduti sfusi.
In conclusione, gli additivi ammessi nel settore della pesca sono riportati nel regolamento (UE) 1129/2011 e successive modifiche e la loro presenza deve figurare sul cartello espositivo con le modalità indicate dal regolamento (UE) 1169/2011.