Gli additivi alimentari, conformemente alla definizione stabilita dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) 1333/2008, consistono in qualsiasi sostanza che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
• non è abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti;
• è aggiunta intenzionalmente ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi;
• tale aggiunta ha o può presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventano, direttamente o indirettamente, componenti dei suddetti alimenti.
L’azoto, per l’appunto, è una sostanza autorizzata come additivo alimentare ai sensi del citato regolamento, indentificata con il numero E 941 ed ammessa per l’uso in tutti i prodotti alimentari (oltre che negli enzimi e nei nutrienti).
Una delle funzioni per le quali l’azoto è impiegato in relazione agli alimenti è quella di “gas d’imballaggio”, categoria che – ai sensi dell’allegato I, punto 20 del regolamento – include tutti «i gas differenti dall’aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare».
Tale specifico utilizzo dell’azoto, sotto il profilo delle informazioni al consumatore, deve essere obbligatoriamente segnalato mediante l’indicazione “confezionato in atmosfera protettiva”, richiesta dall’allegato III, punto 1.1 del regolamento (UE) 1169/2011 per tutti gli «alimenti la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d’imballaggio autorizzati dal regolamento (CE) 333/2008».
Tanto premesso, lo scrivente ritiene, tuttavia, che l’uso dell’azoto descritto nel quesito non sia riconducibile alla funzione di gas d’imballaggio sopra illustrata.
Nel quesito si riferisce, difatti, che l’azoto è presente esclusivamente nella camera di confezionamento del caffè, senza essere inserito all’interno del suo imballaggio. In ogni caso, stando a quanto dichiarato, la sostanza non è rinvenibile né nel prodotto alimentare immesso in commercio, né all’interno del sacchetto che lo racchiude come unità di vendita.
Un tale uso, dunque, non risulta corrispondere alla definizione di gas d’imballaggio, la quale – come già anticipato – presuppone che la sostanza gassosa sia stata “introdotta” nel contenitore dell’alimento.
Va da sé che l’azoto impiegato con le modalità riportate nel quesito, non essendo qualificabile – a parere di chi scrive – come gas d’imballaggio, non dovrebbe essere oggetto degli obblighi informativi richiesti per tali sostanze dal regolamento (UE) 1169/2011.