Cassazione penale, sentenza n. 2989 del 27 gennaio 2025 (udienza del 21 novembre 2025 – riferimenti normativi: articolo 590 del Codice penale)
La vicenda ha riguardato i soci e legali rappresentanti di una società agricola che avevano posto in vendita formaggio contenente “Salmonella Enteritidis”, in tal modo cagionando lesioni personali, derivanti dalla ingestione del prodotto da parte di quattro persone, di cui una era caduta in terra riportando la rottura del femore per effetto dello stato di debilitazione conseguente alla gastroenterite acuta insorta. Il giudice di pace, competente per il reato di lesioni personali, aveva prosciolto gli imputati per remissione di querela ad opera di due delle persone offese (evidentemente perché risarcite), mentre relativamente alle altre due li aveva assolti per insussistenza del fatto. La sentenza della Cassazione si è, quindi, occupata del ricorso presentato da queste due ultime persone offese, che si erano costituite parte civile, mentre nulla si sa dell’esito della imputazione ai sensi dell’articolo 5 della legge 283/1962, reato che sicuramente era stato contestato a parte, essendo diverso il giudice competente (cioè il tribunale).
Il giudice di pace aveva ritenuto insufficienti gli elementi di prova di un nesso tra l’impiego di solfiti e le lesioni nei confronti delle persone offese che hanno poi presentato ricorso, ipotizzando che la contaminazione potesse essere stata accidentale, come sostenuto dagli accertatori, che l’avevano ipoteticamente imputata a specie avicole selvatiche. Infatti, l’organo di controllo aveva evidenziato che l’azienda aveva rispettato tutti i requisiti previsti dalla normativa riguardante la lavorazione del latte, dal conferimento ai controlli periodici, escludendo per conseguenza profili di colpa a carico degli imputati.
In proposito si può innanzitutto osservare che, in linea di principio, un esito favorevole del controllo ufficiale può non essere dirimente. Così, in un caso di produzione e vendita al dettaglio di formaggi contaminati è stato ritenuto integrato l’articolo 444 del Codice penale (nella forma colposa dell’articolo 452 del Codice penale) per l’intossicazione determinata dalla presenza nel formaggio di stafilococco aureo presente nell’acqua bevuta dagli animali, nonostante che il titolare dell’azienda fosse in regola con i controlli della AUSL, e ciò in ragione del fatto che tali controlli non danno la garanzia che i prodotti venduti siano immuni da qualsiasi contaminazione. Infatti, secondo la Cassazione, l’Osa ha l’obbligo di rispettare non solo le disposizioni di legge che presiedono alla disciplina di quel determinato settore di produzione, ma anche le generali norme che impongono la massima prudenza, attenzione e diligenza nella produzione (Cassazione penale, sentenza n. 4810/2002).
In realtà, nel nostro caso il giudice non aveva tenuto conto della circostanza che due animali dell’allevamento erano stati trovati affetti da Salmonella; e soprattutto che uno dei titolari dell’impresa aveva ammesso che il tecnico incaricato dall’azienda non aveva compiuto nessun tipo di controllo per la Salmonella. La Cassazione ha, quindi, ritenuto non sufficientemente motivata la sentenza di assoluzione, poiché aveva mancato di considerare la (mancata) attività di controllo propedeutica alla vendita del prodotto lavorato all’utente finale; in tal modo omettendo di considerare l’effettiva conformità del comportamento dei produttori nella fase di vendita e tanto in relazione al disposto dell’articolo 5, lettera d), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (o meglio dell’articolo 444 del Codice penale).
E, infatti, se anche la contaminazione fosse stata di per sé accidentale, rimane il fatto che i titolari dell’azienda avrebbero dovuto garantire, con opportune verifiche, che il prodotto commercializzato fosse immune da contaminazioni, per di più pericolose per la salute dei consumatori. La Corte ha, quindi, annullato la decisione, rinviando ad altro giudice per una nuova valutazione degli elementi di prova raccolti, così come evidenziati dalla Cassazione.
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Formaggio contaminato: società agricola condannata
La messa in vendita di formaggio contenente Salmonella Enteritidis integra il reato di cui all’articolo 590 del Codice penale per omesso controllo sulla sua salubrità, qualora il suo consumo abbia provocato lesioni personali.
Cassazione penale, sentenza n. 2989 del 27 gennaio 2025 (udienza del 21 novembre 2025 – riferimenti normativi: articolo 590 del Codice penale)
La vicenda ha riguardato i soci e legali rappresentanti di una società agricola che avevano posto in vendita formaggio contenente “Salmonella Enteritidis”, in tal modo cagionando lesioni personali, derivanti dalla ingestione del prodotto da parte di quattro persone, di cui una era caduta in terra riportando la rottura del femore per effetto dello stato di debilitazione conseguente alla gastroenterite acuta insorta. Il giudice di pace, competente per il reato di lesioni personali, aveva prosciolto gli imputati per remissione di querela ad opera di due delle persone offese (evidentemente perché risarcite), mentre relativamente alle altre due li aveva assolti per insussistenza del fatto. La sentenza della Cassazione si è, quindi, occupata del ricorso presentato da queste due ultime persone offese, che si erano costituite parte civile, mentre nulla si sa dell’esito della imputazione ai sensi dell’articolo 5 della legge 283/1962, reato che sicuramente era stato contestato a parte, essendo diverso il giudice competente (cioè il tribunale).
Il giudice di pace aveva ritenuto insufficienti gli elementi di prova di un nesso tra l’impiego di solfiti e le lesioni nei confronti delle persone offese che hanno poi presentato ricorso, ipotizzando che la contaminazione potesse essere stata accidentale, come sostenuto dagli accertatori, che l’avevano ipoteticamente imputata a specie avicole selvatiche. Infatti, l’organo di controllo aveva evidenziato che l’azienda aveva rispettato tutti i requisiti previsti dalla normativa riguardante la lavorazione del latte, dal conferimento ai controlli periodici, escludendo per conseguenza profili di colpa a carico degli imputati.
In proposito si può innanzitutto osservare che, in linea di principio, un esito favorevole del controllo ufficiale può non essere dirimente. Così, in un caso di produzione e vendita al dettaglio di formaggi contaminati è stato ritenuto integrato l’articolo 444 del Codice penale (nella forma colposa dell’articolo 452 del Codice penale) per l’intossicazione determinata dalla presenza nel formaggio di stafilococco aureo presente nell’acqua bevuta dagli animali, nonostante che il titolare dell’azienda fosse in regola con i controlli della AUSL, e ciò in ragione del fatto che tali controlli non danno la garanzia che i prodotti venduti siano immuni da qualsiasi contaminazione. Infatti, secondo la Cassazione, l’Osa ha l’obbligo di rispettare non solo le disposizioni di legge che presiedono alla disciplina di quel determinato settore di produzione, ma anche le generali norme che impongono la massima prudenza, attenzione e diligenza nella produzione (Cassazione penale, sentenza n. 4810/2002).
In realtà, nel nostro caso il giudice non aveva tenuto conto della circostanza che due animali dell’allevamento erano stati trovati affetti da Salmonella; e soprattutto che uno dei titolari dell’impresa aveva ammesso che il tecnico incaricato dall’azienda non aveva compiuto nessun tipo di controllo per la Salmonella. La Cassazione ha, quindi, ritenuto non sufficientemente motivata la sentenza di assoluzione, poiché aveva mancato di considerare la (mancata) attività di controllo propedeutica alla vendita del prodotto lavorato all’utente finale; in tal modo omettendo di considerare l’effettiva conformità del comportamento dei produttori nella fase di vendita e tanto in relazione al disposto dell’articolo 5, lettera d), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (o meglio dell’articolo 444 del Codice penale).
E, infatti, se anche la contaminazione fosse stata di per sé accidentale, rimane il fatto che i titolari dell’azienda avrebbero dovuto garantire, con opportune verifiche, che il prodotto commercializzato fosse immune da contaminazioni, per di più pericolose per la salute dei consumatori. La Corte ha, quindi, annullato la decisione, rinviando ad altro giudice per una nuova valutazione degli elementi di prova raccolti, così come evidenziati dalla Cassazione.
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