Formaggi freschi a pasta filata, obbligatorio venderli “premballati”, ad eccezione dei caseifici di produzione

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2021

Un negozio al dettaglio, senza caseificio di produzione, può vendere formaggi freschi a pasta filata in forma non “preimballata”?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Il decreto legislativo 109/1992, a suo tempo intervenuto per disciplinare l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, aveva anche introdotto alcune modifiche a diverse normative di settore.
In particolare, per quanto qui rileva, l’articolo 23 del decreto aveva sostituito l’articolo 1 del decreto legge 98/1986 con la seguente disposizione: «I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all’origine. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati […]».
Come noto, il decreto legislativo 109/1992 è stato successivamente abrogato dal decreto legislativo 231/2017, che ha introdotto una nuova disciplina nazionale in materia di etichettatura alimentare coerente con le disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011.
Ebbene, ad avviso di chi scrive, tale abrogazione non ha in alcun modo inciso sulla normativa delle paste filate contenuta nel decreto legge 98/1986.
Infatti, secondo un principio generale del nostro ordinamento – consolidato da numerose ed autorevoli pronunce giurisprudenziali – «l’abrogazione della disposizione abrogatrice non può in via ordinaria determinare la reviviscenza della disposizione originariamente abrogata» (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1596 del 21 aprile 2016; si confronti anche Corte Costituzionale, sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 e Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25551 del 7 dicembre 2007).
Va chiarito che la cosiddetta “reviviscenza” di una disposizione abrogata può operare, ma solo in alcune ipotesi residuali, nessuna delle quali si verifica nel caso in esame, ossia:

· qualora la norma abrogatrice sia dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale;
· qualora il legislatore, in sede di abrogazione, stabilisca in modo espresso che la disciplina previgente debba tornare in vigore;
· qualora sia abrogata una disciplina speciale (cioè, specifica per un particolare ambito) che derogava alla disciplina generale, nel qual caso la disciplina generale torna ad estendere i propri effetti all’ambito interessato.

Da tutto ciò consegue che l’articolo 1 del decreto legge 98/1986 rimane in vigore nella sua ultima versione, ossia nel testo introdotto dal decreto legislativo 109/1992.
Sicché, deve ritenersi ancora oggi operativo l’obbligo di vendere formaggi freschi a pasta filata in forma “preimballata”, salvo che per i caseifici di produzione.
Tali conclusioni sono state, peraltro, confermate anche dal Ministero dello Sviluppo economico, con nota del 6 aprile 2018, e dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con circolare dell’8 maggio 2018, i quali hanno chiarito che l’abrogazione del decreto legislativo 109/1992 «non ha prodotto alcun effetto sulle modifiche e sulle abrogazioni medio tempore apportate dallo stesso decreto legislativo 109/1992 ad altre disposizioni di legge, mancando la relativa intentio legislatoris» e che, di conseguenza, l’articolo 1 del decreto legge 98/1986 «non viene abrogato in quanto non si produce un effetto di reviviscenza».

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