Formaggi a pasta filata e obbligo di vendita previo preconfezionamento

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 6/2025

Chiedo conferma in merito alla possibilità di vendita della mozzarella nei supermercati allo stato sfuso, tenuto conto che il decreto legislativo 109/1992, che stabiliva l’obbligo di vendita dei formaggi freschi a pasta filata preconfezionati all’origine, è stato abrogato dal decreto legislativo 231/2017 e che il Governo italiano non risulta aver notificato a Bruxelles alcune delle norme contenute nel predetto decreto legislativo.
Pertanto, l’obbligo di vendita dei formaggi a pasta filata previo preconfezionamento, in Italia, è decaduto con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 1169/11 ed il difetto di notifica alla Commissione europea, nei tempi ivi stabiliti, della normativa che in Italia vi preesisteva?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Nell’ordinamento nazionale sono previste specifiche regole sul confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, introdotte dall’articolo unico della legge 321/1985 e, in seguito, trasferite nell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 98/1986, tuttora vigente.
L’ultima modifica apportata a tale disciplina risale al decreto legislativo 109/1992, il quale, nel definire il regime generale italiano sull’etichettatura dei prodotti alimentari, ha anche disposto, all’articolo 23, l’integrale sostituzione dell’articolo 1 del decreto legge 98/1986.
Nella versione vigente dal 1992 ad oggi, il suddetto articolo 1 prevede, in particolare, che “i formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all’origine” (ossia, se preimballati presso lo stabilimento di produzione).
Al venditore al dettaglio non è, quindi, consentito offrire gli alimenti in esame allo stato sfuso, né effettuare un ulteriore loro riconfezionamento. L’unica eccezione riguarda la vendita diretta da parte dei “caseifici di produzione”, i quali possono infatti proporre anche prodotti “preincartati” in loco.
Come ricordato nel quesito, il decreto legislativo 231/2017, recante il nuovo quadro normativo nazionale per l’etichettatura alimentare, ha sostituito ed abrogato l’intero decreto legislativo 109/1992, compreso il suo articolo 23, che aveva, a suo tempo, modificato il testo dell’articolo 1 del decreto legge 98/1986 sul confezionamento delle paste filate.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, tale intervento abrogativo non dovrebbe aver determinato alcun effetto sul contenuto del decreto legge 98/1986, il quale dovrebbe, pertanto, potersi considerare immutato anche dopo il 2017.
In materia di successione delle leggi, infatti, secondo un principio ormai ampiamente condiviso nella giurisprudenza, “l’abrogazione della disposizione che modifica o sostituisce quella precedente non comporta la sua reviviscenza” (Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 25551 del 7 dicembre 2007), salvo che in alcune ipotesi eccezionali, come nel caso in cui la norma abrogatrice specifichi espressamente l’intento di far tornare in vigore la disciplina previgente (confronta Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 8153 del 6 dicembre 2021).
Nel caso di specie, il decreto legislativo 231/2017 non contiene alcuna indicazione in merito alla volontà di ripristinare il testo dell’articolo 1 del decreto legge 98/1986 nella sua versione originaria, precedente alla sua sostituzione ad opera del decreto legislativo 109/1992. Lo scrivente ritiene, pertanto, che l’eliminazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 109/1992 non abbia comportato l’abrogazione delle modifiche che tale articolo aveva, a suo tempo, apportato al decreto legge 98/1986.
Alle medesime conclusioni sono giunti, peraltro, anche il Ministero dell’Agricoltura, come riferito nella sua circolare dell’8 maggio 20181, nonché il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, come emerge nella nota del 6. aprile 20182 e, da ultimo, nella circolare del 19 settembre 20243.
Ne consegue che, non potendo considerarsi modificato l’ultimo testo dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 98/1986, dovrebbe ritenersi tuttora in vigore la prescrizione, ivi contenuta, relativa alla vendita dei formaggi freschi a pasta filata previo preimballaggio all’origine.
Lo scrivente precisa, infine, di non disporre, allo stato attuale, di elementi sufficienti per poter dichiarare inapplicabile la suddetta disciplina – nella versione aggiornata dall’articolo 23 del decreto legislativo 109/1992 – in conseguenza della violazione degli obblighi di notifica alla Commissione europea ipotizzati nel quesito.
Al riguardo, si rileva infatti che:

• per un verso, non si ritiene sussistesse un obbligo di notifica dell’articolo 23 del decreto legislativo 109/1992 ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) 1169/2011, poiché tale norma riguardava e riguarda, esclusivamente, le disposizioni nazionali “che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie”, mentre la normativa nazionale qui in esame, diversamente, concerne l’obbligo di preimballaggio all’origine;
• per altro verso, pur non potendo escludersi la necessità di notificare il decreto legislativo 109/1992 in quanto “progetto di regola tecnica”, ai sensi della direttiva 83/189/CEE in vigore all’epoca, non risultano pubblicamente disponibili informazioni sulle notifiche eseguite dagli Stati membri prima dell’anno 2000.

Nella situazione attuale, pertanto, è da ritenere consigliabile, quanto meno cautelativamente, attenersi alle prescrizioni contenute nell’attuale versione dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 98/1986.

NOTE

1 Circolare dell’allora Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Icqrf – dell’8 maggio 2018, avente ad oggetto la presentazione del “Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231”, in cui si afferma che «devono ritenersi in vigore le modifiche apportate dai seguenti articoli del decreto legislativo 109/92 ed inserite nelle rispettive disposizioni: […] articolo 23, comma 1, che ha sostituito l’articolo 1 del decreto legge 11 aprile 1986, n. 9810, convertito con modificazioni dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata».

2 Nota dell’allora Ministero dello Sviluppo economico del 6 aprile 2018, recante “chiarimenti sugli effetti abrogativi recati dall’articolo 30 del decreto legislativo 231/2017”, in cui si precisa “non si produce un effetto di reviviscenza” rispetto al testo dell’articolo 1 del decreto legge 98/1986.

3 Circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18 settembre 2024, recante le “Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti”, secondo la quale “come già illustrato con nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 0133330 del 9 aprile 2018, per le ragioni già chiarite nella circolare del Ministero dell’Industria 16 gennaio 1996, n. 150, i formaggi freschi a pasta filata destinati al consumatore devono essere posti in vendita preconfezionati. Il preconfezionamento deve essere effettuato all’origine direttamente dal produttore”.

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