Etichettatura, le regole per utilizzare la denominazione “succo di arancia”

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 5/2021

Un produttore deve immettere sul mercato un prodotto costituito per il 95% da succo d’arancia e per il 5% da succo di limone, a cui si va ad aggiungere dello zucchero. Non rientra nella categoria dei succhi di frutta perché c’è zucchero aggiunto, non rientra nei nettari perché non vi è acqua aggiunta; a questo punto, è corretto chiamarlo “spremuta di arance”? Si precisa che le arance vengono realmente spremute come processo meccanico per la realizzazione del prodotto.

Risposta di: Giuseppe De Giovanni, Esperto di Etichettatura degli Alimenti

Nel caso di prodotti regolamentati occorre osservare le regole che ne disciplinano la commercializzazione. Pertanto, il succo di arancia (qualunque sia il Paese di origine), al quale sia stato aggiunto succo di limone in misura non superiore a 3 g/l, può essere designato come “succo di arancia”. In questo caso, del succo di limone va data indicazione nell’elenco degli ingredienti. Una quantità superiore non consente di designare il succo come “succo di arancia”, anzi il succo di limone va indicato nella denominazione del succo (succo di arancia e di limone), in quanto contribuisce in tal modo a creare una miscela di succhi.
È pacifico che l’impiego dello zucchero non è consentito.

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