Secondo la normativa europea e italiana in materia di vendita business to business (B2B) di prodotti alimentari, l’OSA che fornisce, ad un altro OSA, alimenti destinati all’impiego nell’industria alimentare è tenuto:
• da un lato, a mettere a disposizione dell’acquirente – con qualunque modalità idonea a sua scelta – tutte le informazioni necessarie per consentire a quest’ultimo di adempiere, a sua volta, agli obblighi in materia di informazioni sugli alimenti (articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) 1169/2011);
• d’altro lato, a riportate comunque sull’imballaggio, sull’etichetta o sui documenti commerciali del prodotto le seguenti indicazioni: denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti, quantità netta, nome/ragione sociale/marchio depositato ed indirizzo dell’osa responsabile, nonché numero di lotto, salvo eventuali esenzioni (articolo 20 del decreto legislativo 231/2017).
Le suddette disposizioni si applicano anche alla vendita B2B di additivi alimentari, in quanto tali sostanze – essendo destinate ad essere aggiunte agli alimenti – sono anch’esse qualificabili come “prodotti alimentari” ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.
Il rispetto della predetta disciplina non è tuttavia sufficiente.
Gli additivi alimentari, infatti, devono anche conformarsi alla normativa di settore prevista dal regolamento (CE) 1333/2008, la quale, stabilendo regole “speciali” (specificamente rivolte agli additivi alimentari), integra la disciplina generale comune a tutti i prodotti alimentari.
In particolare, ai sensi degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) 1333/2008, nella commercializzazione di additivi non destinati al consumatore finale, venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze, occorre fornire tutte le seguenti informazioni:
a) la denominazione e/o il numero E per ciascuno degli additivi alimentari;
b) l’indicazione “per alimenti” o “per alimenti (uso limitato)” o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui gli additivi alimentari sono destinati;
c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;
d) un riferimento al lotto;
e) le istruzioni per l’uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell’additivo;
f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;
g) un’indicazione della quantità massima di ciascun componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti;
h) la quantità netta;
i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
j) l’indicazione delle sostanze che provocano allergie e intolleranze;
k) l’elenco di tutti i componenti nell’ordine decrescente di peso, quando gli additivi alimentari sono venduti in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari;
l) l’elenco di tutte le sostanze eventualmente incorporate all’interno negli additivi per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
Le predette informazioni devono obbligatoriamente figurare sull’imballaggio o sui recipienti in cui gli additivi sono contenuti, salvo le indicazioni di cui alle precedenti lettere e), f), g), j) e k), che possono essere riportate solo sui documenti di accompagnamento (purché sull’imballaggio o recipiente sia apposta l’indicazione “non destinato alla vendita al dettaglio”).
Tuttavia, quando gli additivi alimentari sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti di accompagnamento.