I regolamenti citati perseguono obiettivi diversi, anche se talvolta gli strumenti attraverso i quali tali fini sono perseguiti, nel caso in esame le informazioni fornite con l’etichettatura, sono gli stessi.
Il regolamento (UE) 1169/2011 ha come obiettivo principale quello di assicurare un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori attraverso la fornitura di informazioni sugli alimenti, così da permettere loro di operare scelte consapevoli e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro.
Lo scopo del regolamento (CE) 1224/2009, modificato dal regolamento (UE) 1379/2013, è chiaramente differente, come già evidente dal titolo: “garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”. Uno scopo, quindi, principalmente economico e di sostenibilità ambientale. Il punto di contatto tra questo e il regolamento (UE) 1169/2011 può essere trovato laddove quest’ultimo richiama che le scelte dei consumatori potrebbero essere indirizzate anche da «considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche». Per il resto i due regolamenti si muovono su due piani differenti.
La sostanziale differenza tra gli obiettivi dei due regolamenti, e più in generale dei regolamenti che hanno come obiettivo la tutela della salute e degli interessi dei consumatori e quelli che trattano della politica comune della pesca, viene sottolineata anche dall’incipit dell’articolo 58 in materia di tracciabilità, che fa salvi i requisiti in materia del regolamento (CE) 178/02 e ne amplia enormemente il perimetro, stabilendo che «le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta» (articolo 58.3). L’obiettivo non è quindi quello di prevenire che alimenti “a rischio” possano raggiungere il consumatore (fine che può essere assicurato dall’applicazione del principio “un passo indietro e un passo avanti”, esplicitato dal regolamento (CE) 178/2002), ma quello di assicurare la possibilità di un effettivo controllo sul rispetto dei principi e dei requisiti stabiliti dalla Politica comune della pesca, come espresso dal fatto che la documentazione in materia di tracciabilità (che deve includere tutte le informazioni di cui al successivo comma 5, compresa la zona di pesca) deve essere messa a disposizione delle autorità competenti che la richiedano (articolo 58.4).
L’articolo 35 del regolamento 1379/2013, richiamato dallo stesso articolo 58.6 del regolamento (CE) 1224/2009 a proposito delle informazioni che devono essere messe a disposizione del consumatore finale, a sua volta cita «la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato».
Venendo quindi al quesito, a parere dello scrivente, l’indicazione fornita dall’organo di controllo si ritiene che sia corretta, laddove il codice FAO svolgerebbe il ruolo di indicatore univoco della zona di pesca.