Etichettatura della birra: la normativa di riferimento

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2025

Quali sono le normative da tenere in considerazione per l’etichettatura della birra?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

L’etichettatura della birra è soggetta, innanzitutto, alla disciplina generale dedicata alle informazioni ai consumatori sui prodotti alimentari.
Al riguardo, la fonte di riferimento senz’altro più importante è rappresentata dal regolamento (UE) 1169/2011, nell’ambito della quale vengono, tra l’altro, indicate e disciplinate le informazioni obbligatorie richieste per tutti i prodotti alimentari preimballati. Relativamente alla birra, le indicazioni pertinenti, tratte dall’articolo 9, possono riassumersi come segue:

a) la denominazione dell’alimento (sulla quale ci si soffermerà successivamente);
b) gli ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze, elencati nell’allegato II, che siano usati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata (tipicamente, l’orzo ed il frumento);
c) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (in particolare, con riferimento agli ingredienti “speciali” la cui presenza sia evidenziata nell’etichetta, come, esemplificativamente, nel caso di una “birra alle castagne”);
d) la quantità netta dell’alimento;
e) il termine minimo di conservazione;
f) le condizioni particolari di conservazione;
g) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni;
h) il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento, laddove la mancanza di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito alla reale origine del prodotto;
i) il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario dell’alimento, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento, quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario (in tal caso, troveranno applicazione anche le disposizioni integrative contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/775);
j) in presenza di più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo.

Si evidenzia che nella predetta lista non figurano l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, in virtù dell’esenzione prevista dall’articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1169/2011 a favore delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume. Tali informazioni dovranno, invece, essere fornite in relazione alle birre aventi titolo alcolometrico volumico pari o inferiore all’1,2%.
Ulteriori obblighi informativi si ricavano da altre discipline di portata generali, quali:

• la direttiva 2011/91/UE, recepita in Italia con l’articolo 17 del decreto legislativo 231/2017, che prescrive l’identificazione del lotto o partita;
• il decreto legislativo 145/2017, con cui viene richiesta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione e confezionamento (prescindendo, in questa sede, da ogni considerazione sull’effettiva applicabilità di tale previsione, fortemente controversa);
• l’articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, riguardante l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

Le normative generali citate in precedenza sono, inoltre, integrate da alcune regole nazionali “verticali”, specificamente dedicate al settore merceologico della birra1, contenute nell’articolo 2 della legge 1354/1962 sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.
La suddetta disposizione, in primo luogo, ai commi 1, 2 e 3, identifica le denominazioni legali che devono, obbligatoriamente, essere utilizzate per la designazione della birra, ossia:

• “birra analcolica”, per il prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%;
• “birra leggera” o “birra light”, per il prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%;
• “birra”, per il prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%;
• “birra speciale”, che può sostituire la denominazione “birra” se il grado Plato non è inferiore a 12,5;
• “birra doppio malto”, anch’essa utilizzabile in luogo della denominazione “birra” qualora il grado Plato non sia inferiore a 14,5.

È opportuno inoltre chiarire che, al fine di identificare la corretta designazione da assegnare al prodotto, nell’alternativa tra “birra”, “birra speciale” e “birra doppio malto”, occorre tenere conto anche delle caratteristiche analitiche stabilite, per ciascuna delle tre denominazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 1498/1970 (riguardanti l’acidità totale, l’acidità volatile, l’anidride carbonica, l’alcol e le ceneri).
Il medesimo articolo 2, al comma 4, precisa peraltro che, quando alla birra siano aggiunti «frutta, succhi di frutta, aromi o altri ingredienti alimentari caratterizzanti», le denominazioni legali descritte sopra andranno completate con il nome della sostanza caratterizzante.
Occorre notare che quest’ultima previsione solleva, tuttavia, un problema applicativo nel caso di birre addizionate con prodotti vitivinicoli (tipicamente, il mosto di uva). In tale ipotesi, infatti, l’articolo 2 imporrebbe di integrare la denominazione della birra con un riferimento a tali ingredienti vitivinicoli; il che si pone, però, in contrasto con le norme a tutela dei prodotti vitivinicoli e, in particolare, con l’articolo 43 della legge 238/2016, secondo cui è tassativamente vietato l’impiego di «termini o raffigurazioni che comunque richiamino la vite, l’uva, il mosto o il vino», nell’etichettatura, presentazione e pubblicità delle altre bevande (salvo solo l’inserimento all’interno dell’elenco degli ingredienti).
La contraddittorietà tra le due prescrizioni è stata sottoposta, recentemente, anche al vaglio della giurisprudenza nazionale che, con la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3149/2022, ha interpretato le suddette disposizioni nel senso di consentire il riferimento, nella denominazione della birra, al prodotto vitivinicolo utilizzato come ingrediente della stessa (ammettendo quindi la liceità, nel caso ivi in esame, della dicitura “birra alla saba”).
L’ultima regola di etichettatura che si ritiene utile richiamare nella presente sede è quella contenuta nel comma 4-bis dell’articolo 2 della legge 1354/1962, con cui si permette l’utilizzo dell’espressione “birra artigianale”, come indicazione volontaria, per la birra che:

• sia prodotta da “piccoli birrifici indipendenti”2 e
• non sia sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.


NOTE:

1 Si precisa che la “birra”, soggetta alla disciplina speciale della legge 1354/1962, corrisponde al «prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di Saccharomyces carlsbergensis o di Saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi», con eventuale possibilità di sostituzione del malto di orzo o di frumento con «altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull’estratto secco del mosto» (così, l’articolo 1 del testo normativo).

2 Per “piccolo birrificio indipendente”, si precisa, deve intendersi un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri (includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi).

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