Ad avviso di chi scrive, né nell’ordinamento italiano, né nell’ordinamento dell’Unione europea si rinvengono disposizioni che vietino la vendita di frutta secca, allo stato sfuso, mediante distributori automatici. Pertanto, la suddetta forma di commercializzazione dovrebbe potersi ritenere consentita. Essa sarà soggetta alle disposizioni che regolano, in via generale, tutte le attività di fornitura di alimenti sfusi realizzate tramite apparecchi automatici. Al riguardo, non essendo noto lo specifico profilo di interesse di chi ha formulato il quesito, di seguito vengono presentati tre aspetti del quadro normativo di riferimento, che dovranno, in ogni caso, essere tenuti in considerazione.
Innanzitutto, si ricorda che l’avvio dell’attività in esame è soggetto ai regimi amministrativi individuati dalla tabella A allegata al decreto legislativo 222/2016 (recante «individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione»). In particolare, a seconda dei casi, lo specifico regime applicabile si identifica:
• nella Scia unica (ossia, la Scia commerciale con allegata Scia di notifica sanitaria), qualora gli apparecchi siano collocati in un apposito locale adibito, in via esclusiva, alla vendita mediante distributori automatici, il quale rientri nei limiti di superficie previsti per gli “esercizi di vicinato”1;
• nell’autorizzazione commerciale, con separata SCIA di notifica sanitaria, laddove vi sia un apposito locale adibito, in modo esclusivo, alla vendita mediante distributori automatici che, diversamente dall’ipotesi precedente, si estenda su una superficie superiore ai limiti massimi degli “esercizi di vicinato” (e sia quindi qualificabile come media o grande struttura di vendita);
• nella SCIA unica, infine, nel caso in cui gli apparecchi automatici siano collocati all’interno di esercizi già abilitati per altre attività commerciali.
Per quanto concerne, invece, i profili di igiene alimentare, occorre fare riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) 852/2004, cui si rinvia per un esame più approfondito. Ci si limita qui ad evidenziare che l’allegato II, capitolo III del testo normativo prevede specifici requisiti di igiene dedicati ai distributori automatici.
Nel dettaglio, il legislatore unionale richiede che gli apparecchi, per quanto ragionevolmente possibile, siano situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione, in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali infestanti.
È stabilito inoltre che, ove necessario, a seconda delle attività concretamente svolte nel contesto della gestione dei distributori:
a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un’adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);
b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
c) si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
d) laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;
e) deve essere disponibile un’adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;
f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l’eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);
g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.
Da ultimo, nell’ambito del presente, sintetico inquadramento normativo, meritano di essere richiamati gli obblighi informativi prescritti nei confronti dei consumatori, la cui disciplina è incentrata, essenzialmente, nell’articolo 18 del decreto legislativo 231/2017.
Secondo la citata disposizione, l’offerta di alimenti non preimballati tramite distributori automatici richiede la fornitura, in relazione a ciascun prodotto, delle seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.
È opportuno precisare che l’elenco degli ingredienti di cui alla lettera b) potrà essere omesso, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 1169/2011, per gli alimenti che comprendano un solo ingrediente, nonché per gli ortofrutticoli freschi che non siano stati sbucciati o tagliati o abbiano subito trattamenti analoghi2.
Un’ulteriore esenzione riguarda l’indicazione degli allergeni di cui alla precedente lettera c), la quale, stando all’articolo 21 del regolamento (UE) 1169/2011, non è obbligatoria ogni qual volta la denominazione dell’alimento faccia già chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto indicati nell’allegato II. Di conseguenza, nel caso di vendita di frutta secca, in linea di principio non risulterà necessaria l’indicazione specifica sulla presenza di arachidi, mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, poiché i nomi di tali sostanze allergeniche saranno già indicati all’interno della denominazione dell’alimento.
Il medesimo articolo 18 del decreto legislativo 231/2017 prevede, altresì, che le indicazioni obbligatorie siano riportate direttamente sui distributori, in lingua italiana ed in modo tale da essere chiaramente visibili e leggibili.
In aggiunta alle prescrizioni informative richiamate in precedenza, riguardanti tutte le categorie merceologiche offerte tramite distributori automatici, nel caso qui in esame l’operatore dovrà tenere conto anche delle norme di commercializzazione relative al settore ortofrutticolo, contenute nel regolamento delegato (UE) 2023/2429.
Ad assumere rilievo, in particolare, sono i suoi articoli 3 e 5, nella parte in cui impongono, in ogni caso, l’indicazione del Paese di origine per una serie di prodotti, tra cui rientrano i seguenti alimenti riconducibili, potenzialmente, alla frutta secca oggetto del quesito:
1. nell’ambito della categoria merceologica dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli:
a) la frutta secca di cui al codice NC ex 0813 (ossia, la frutta secca diversa da quelle delle voci NC da 0801 a 0806 e tutti i miscugli di frutta secca o di frutta a guscio, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801, 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39);
b) i fichi secchi di cui al codice di NC 0804 20 90;
c) le uve secche di cui al codice di NC 0806 20;
2. nell’ambito della categoria merceologica dei prodotti ortofrutticoli:
• le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;
• le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;
• le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;
• le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;
• i pistacchi sgusciati di cui al codice NC 0802 52;
• le noci macadamia sgusciate di cui al codice NC 0802 62;
• i pinoli sgusciati di cui al codice NC 0802 92;
• le noci di pecàn di cui al codice NC 0802 99 10;
• l’altra frutta a guscio di cui al codice NC 0802 99 90;
• le banane plantano essiccate di cui al codice NC 0803 10 90;
• gli agrumi secchi di cui al codice NC ex 0805;
• i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31;
• i miscugli di altra frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39;
• l’altra frutta a guscio di cui all’allegato I, parte IX del regolamento (UE) 1308/2013 (frutta a guscio fresca o secca, anche sgusciata o decorticata, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00 , 0802 80 00), che è stata sottoposta ad operazioni che vanno oltre il grado di mondatura indicato nella norma specifica UNECE applicabile o che non è intatta ai sensi della norma di commercializzazione generale e resa pronta per essere consumata direttamente fresco o cotta.
Lo scrivente ritiene, pertanto, che l’indicazione del Paese di origine debba, anch’essa, figurare sul distributore automatico, con le modalità – già riferite sopra – stabilite dall’articolo 18 del decreto legislativo 231/2017.
NOTE:
1 L’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 114/1998 definisce “esercizi di vicinato” quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 m² nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti o a 250 m² nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
2 Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell’allegato I, parte IX del regolamento (UE) 1308/2013, sono considerati “prodotti ortofrutticoli”, per quanto qui rileva, anche gli alimenti identificati dal codice di nomenclatura combinata NC 08 02: “Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00”.