La fattispecie rappresentata nel quesito, ai fini degli obblighi di informazione ai consumatori, ad avviso di chi scrive dovrebbe essere considerata una commercializzazione di alimenti non preimballati e non destinati al consumatore finale.
Secondo la definizione riportata dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) 1169/2011, infatti, un alimento può considerarsi “preimballato” solo qualora costituisca una «unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività». Tale condizione non ricorre nel caso in esame, avendo le parti contrattualmente concordato che l’imballaggio originario apposto dall’azienda A venga rimosso ad opera dell’azienda acquirente B, con successivi riconfezionamento ed etichettatura dell’alimento.
Di conseguenza, il suddetto rapporto di fornitura alimentare dovrebbe ricadere nel campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) 1169/2011, in base al quale gli Osa, qualora forniscano ad altri Osa alimenti non destinati né al consumatore finale, né alle collettività, sono tenuti esclusivamente ad assicurare che il cliente riceva – con qualunque mezzo idoneo – tutte le informazioni necessarie per poter, a sua volta, adempiere agli obblighi informativi a proprio carico.
Per completezza, si precisa che in Italia tali regole unionali sono integrate dall’ulteriore prescrizione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 231/2017, con cui viene imposto di riportare, comunque, una serie di indicazioni direttamente sull’imballaggio dei prodotti o su un’etichetta appostavi o, quanto meno, sui documenti commerciali1. Ad ogni modo, per quanto qui rileva, tale elenco di informazioni non include la dichiarazione nutrizionale.
Tanto premesso, si può quindi ritenere che, nella fattispecie, l’obbligo di mettere a disposizione del cliente B la dichiarazione nutrizionale sia stato assolto in maniera adeguata dal fornitore A, attraverso la trasmissione preventiva della scheda tecnica contenente tale informazione.
In questa prospettiva, la dichiarazione nutrizionale riproposta successivamente sull’etichetta delle singole confezioni potrebbe, ragionevolmente, essere considerata come una mera ripetizione facoltativa dell’informazione obbligatoria già fornita.
Va tuttavia chiarito che, stando a quanto espressamente previsto dall’articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1169/2011, anche le informazioni riportate a titolo volontario devono risultare integralmente conformi alle pertinenti disposizioni unionali. Sicché, gli errori commessi nell’ambito delle informazioni ripetute a titolo facoltativo sono anch’essi potenzialmente sanzionabili, a prescindere dal fatto che la medesima informazione sia già stata fornita altrove in modo corretto, come avvenuto, per l’appunto, nel caso illustrato nel quesito.
Ne consegue che la non conformità riscontrata nella dichiarazione nutrizionale ripetuta dall’azienda A sulle confezioni, in linea di principio – e volendo applicare con rigore formale le norme di etichettatura -, può effettivamente dar luogo ad una contestazione di illecito amministrativo. Del resto, una tale violazione, nel nostro ordinamento, risulta espressamente e puntualmente sanzionata dal combinato disposto degli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 231/2017, con pagamento di una somma compresa tra 2.000 e 16.000 euro.
Resta ferma per l’operatore la facoltà di sottoporre le proprie osservazioni all’autorità competente all’irrogazione della sanzione (nella specie, il dipartimento dell’Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti agroalimentari), nei termini e con le modalità stabilite dalla legge 689/1981, per evidenziare come, per le peculiarità del caso, la condotta contestata fosse inidonea, in concreto, ad arrecare un effettivo pregiudizio agli interessi tutelati dalla disciplina violata.
Inoltre, preso atto della natura dell’errore commesso, si evidenzia la possibilità per l’azienda A di estinguere la procedura sanzionatoria avvalendosi dell’istituto della diffida amministrativa, regolata dall’articolo 1, comma 3 del decreto legge 91/2014. Ciò a condizione che si tratti del primo accertamento di tale specifica violazione e che, soprattutto, venga condivisa l’interpretazione del decreto offerta dal Ministero della Salute con la circolare diramata lo scorso 4 luglio, secondo la quale la diffida opera anche nel caso in cui il prodotto sia stato fornito ad altri operatori professionali, purché non abbia ancora raggiunto il consumatore finale.
NOTE:
1 L’articolo 20 del decreto legislativo 231/2017 prescrive che i prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare, sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, le seguenti informazioni:
• la denominazione dell’alimento;
• l’elenco degli ingredienti;
• la quantità netta dell’alimento;
• il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l’indirizzo dell’operatore alimentare;
• l’indicazione del lotto di appartenenza, quando obbligatoria.