Denominazioni in attesa di Dop o Igp non possono essere generiche

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Corte di Giustizia della Comunità Europea, Sezione IV, sentenza del 10 settembre 2009, causa C-446/07

Corte di Giustizia (Quarta Sezione)1 0 settembre 2009 (*)
«Direttiva
2000/13/CE – Etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere
consegnati come tali al consumatore finale – Etichettatura atta ad indurre in
errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto alimentare –
Denominazioni generiche ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 –
Rilevanza»

Nel procedimento C 446/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale
civile di Modena, con decisione 26 settembre 2007, pervenuta in cancelleria il
1° ottobre 2007, nella causa
Alberto Severi, in proprio nonché in qualità di
legale rappresentante della Cavazzuti e figli SpA, ora Grandi Salumifici
Italiani SpA,
contro
Regione Emilia Romagna,
con l’intervento
di:
Associazione fra Produttori per la Tutela del «Salame Felino»,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von
Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere:
sig. N. Nanchev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in
seguito all’udienza dell’11 dicembre 2008,
considerate le osservazioni
presentate:
– per il sig. Severi e la Grandi Salumifici Italiani SpA, dagli
avv.ti G. Forte e C. Marinuzzi;
– per la Regione Emilia Romagna, dall’avv. G.
Puliatti;
– per l’Associazione fra Produttori per la Tutela del «Salame
Felino», dagli avv.ti S. Magelli e A. Ballestrazzi;
– per il governo
ellenico, dai sigg. I. Chalkia e V. Kondolaimos nonché dalla sig.ra M.
Tassopoulou, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. R.
Adam, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello
Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C.
Cattabriga e dal sig. B. Doherty, in qualità di agenti;
sentite le
conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 maggio
2009,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L
109, pag. 29), degli artt. 3, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento (CEE) del
Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(GU L 208, pag. 1), nonché dell’art. 15, n. 2, della prima direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig.
Severi, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Grandi
Salumifici Italiani SpA (in prosieguo: la «GSI»), già Cavazzuti e figli SpA, e
la Regione Emilia Romagna in merito all’etichettatura di salami e salamini che
la GSI commercializza con la denominazione «Salame tipo Felino».

Contesto
normativo

La normativa comunitaria

La direttiva 2000/13

3 Il quarto
‘considerando’ della direttiva 2000/13 così enuncia:
«La presente direttiva
ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed
orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in
commercio».
4 Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva
2000/13:
«Qualsiasi regolamentazione relativa all’etichettatura dei prodotti
alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d’informare e tutelare
i consumatori».
5 L’ottavo ‘considerando’ di tale medesima direttiva è
formulato nei termini seguenti:
«Un’etichettatura adeguata concernente la
natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di
operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo più adeguato in quanto
crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci».
6 L’art. 1 della
direttiva 2000/13 dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva riguarda
l’etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali
al consumatore finale, nonché determinati aspetti concernenti la loro
presentazione e la relativa pubblicità.
(…)
3. Ai sensi della presente
direttiva s’intende per:
a) etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi
di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto
alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta,
anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si
riferisca;
(…)».
7 L’art. 2, n. 1, della direttiva 2000/13 dispone
quanto segue:
«1. L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione
non devono:
a) essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente:

i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in
particolare la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la
conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di
ottenimento;
(…)
3. I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2
valgono anche per:
a) la presentazione dei prodotti alimentari, in
particolare la forma o l’aspetto conferito agli stessi o al rispettivo
imballaggio, il materiale utilizzato per l’imballaggio, il modo in cui sono
disposti e l’ambiente nel quale sono esposti;
b) la pubblicità».
8 L’art.
3, n. 1, della citata direttiva contiene un elenco tassativo di indicazioni che
debbono obbligatoriamente figurare nell’etichetta dei prodotti alimentari. Il
punto 7 di tale disposizione prescrive l’apposizione del nome o della ragione
sociale e dell’indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore
stabilito nella Comunità, mentre il punto 8 prescrive l’indicazione del luogo
d’origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa
indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza effettiva del
prodotto alimentare.
9 A tenore dell’art. 5 della direttiva 2000/13:
«1.
La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione
prevista per tale prodotto dalle disposizioni comunitarie ad esso applicabili.

a) In mancanza di disposizioni comunitarie, la denominazione di vendita è la
denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative applicabili nello Stato membro nel quale si effettua la vendita
al consumatore finale o alle collettività.
In assenza di queste ultime, la
denominazione di vendita è costituita dal nome sancito dagli usi dello Stato
membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle
collettività o da una descrizione del prodotto alimentare e, all’occorrenza,
della sua utilizzazione, che sia sufficientemente precisa da consentire
all’acquirente di conoscerne l’effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti
con i quali potrebbe essere confuso.
(…)».

Il regolamento n.
2081/92

10 Anche se il giudice nazionale fa riferimento, nella sua ordinanza
di rinvio, al regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), che abroga il regolamento
n. 2081/92, emerge dai fatti della causa principale che tale regolamento n.
510/2006 non è applicabile a detta controversia. Si deve, invece, applicare,
tenuto conto della data in cui la Cavazzuti e figli SpA è stata sanzionata dalla
polizia italiana, il regolamento n. 2081/92 come modificato dal regolamento (CE)
20 dicembre 2000, n. 2796 (GU L 324, pag. 26; in prosieguo: il «regolamento n.
2081/92 modificato»).
11 Il regolamento n. 2081/92 modificato stabilisce
norme per la protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni
geografiche (IGP) dei prodotti agricoli ed alimentari. Tale protezione, concessa
qualora esista un collegamento tra le caratteristiche del prodotto o del bene e
la sua origine geografica, è ottenuta secondo una procedura comunitaria di
registrazione.
12 Il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 2081/92
modificato enuncia che, «data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il
numero elevato di informazioni fornite al riguardo il consumatore deve disporre,
per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che
forniscano esattamente l’origine del prodotto».
13 Il quinto ‘considerando’
del regolamento n. 2081/92 modificato è formulato come segue:
«considerando
che in relazione all’etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono
soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente
all’osservanza della direttiva [2000/13]; che, tenuto conto della loro
specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari
complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da una
determinata area geografica».
14 Ai sensi del settimo ‘considerando’ del
regolamento n. 2081/92 modificato «un quadro normativo comunitario recante un
regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d’origine poiché garantirà, tramite un’impostazione più
[uniforme], condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che
beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei
prodotti in questione agli occhi dei consumatori».
15 In forza dell’art. 1,
n. 2, del regolamento n. 2081/92 modificato, quest’ultimo si applica senza
pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.
16 L’art. 3, n. 1,
del regolamento n. 2081/92 modificato dispone:
«Le denominazioni divenute
generiche non possono essere registrate.
Ai fini del presente regolamento, si
intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o
alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il
prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato,
è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o
alimentare.
Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o
meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
– della situazione
esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di
consumo,
– della situazione esistente in altri Stati membri,
– delle
pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.
Nei casi in cui, secondo la
procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di
registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione
pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee».
17 L’art. 5 del regolamento n. 2081/92 modificato illustra la
procedura che lo Stato membro deve seguire qualora venga inoltrata una domanda
di registrazione. Il n. 5 di detto art. 5 così prevede:
«Lo Stato membro
verifica che la domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del
presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda
(…)
Tale Stato membro può, a titolo transitorio, accordare alla
denominazione così trasmessa una protezione ai sensi del presente regolamento a
livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adeguamento, solo in via
transitoria a decorrere dalla data della trasmissione; (…)
La protezione
nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata
una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento
(…)
(…)».
18 L’art. 13, n. 3, del regolamento n. 2081/92 modificato
prevede che «[l]e denominazioni protette non possono diventare generiche».
La
normativa nazionale
19 Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, che recepisce le disposizioni dell’art. 2, n. 1, lett. a),
sub i), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l’etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale,
nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1), le quali sono ormai contenute
nell’art. 2, n. 1, lett. a), sub i), della direttiva 2000/13, con cui è stata
abrogata e sostituita la direttiva 79/112 (in prosieguo: il «decreto legislativo
n. 109/92»):
«1. L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono
destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore.
Esse devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore
l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla
natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla
conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di
ottenimento del prodotto stesso;
(…)».
Causa principale e questioni
pregiudiziali
20 La GSI, la cui sede sociale è situata a Modena, produce e
vende salami e salamini.
21 Il 12 dicembre 2002, la polizia municipale di
Milano contestava al sig. Severi, a suo nome nonché in qualità di legale
rappresentante di tale società, la violazione dell’art. 2 del decreto
legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari, in ragione del fatto che detta società aveva
immesso in commercio un salame prodotto a Modena sulla cui etichetta compare la
denominazione «Salame tipo Felino».
22 Il verbale di accertamento
d’infrazione indica, da un lato, che sull’etichetta oggetto della causa
principale la parola «tipo» appare in caratteri grafici talmente piccoli da
renderla di nessuna evidenza e, dall’altro, che dalle ulteriori indicazioni
presenti in etichetta possono ricavarsi unicamente gli ingredienti nonché nome e
sede della ditta produttrice, ma nessun elemento ulteriore figura circa il luogo
di produzione, o il fatto che questo coincida con la sede della ditta
produttrice. Il verbale conclude che, alla luce di tali elementi, l’etichetta
del prodotto può indurre in errore il consumatore sull’origine e la provenienza
del salame, poiché non consente una chiara e corretta identificazione della
provenienza del prodotto, intesa come il luogo ove la carne è stata trattata e
confezionata. La denominazione «Salame tipo Felino» evoca, infatti, un metodo di
produzione tradizionale e un luogo di produzione – il territorio del comune di
Felino, situato in Emilia Romagna, in provincia di Parma – e ciò non corrisponde
ai fatti di cui alla causa principale, dato che in essa si controverte di un
alimento prodotto a Modena, altro capoluogo di provincia situato nella stessa
regione, l’Emilia Romagna.
23 Sulla base delle constatazioni contenute nel
verbale della polizia municipale di Milano, il 16 maggio 2006 la Regione Emilia
Romagna irrogava al sig. Severi una sanzione amministrativa dell’importo di EUR
3 108,33 per violazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 109/92.
24
Nella sua decisione, con cui avalla l’interpretazione della polizia municipale,
la Regione Emilia Romagna riteneva che la denominazione «Salame Felino»
indicasse un prodotto genuino e tipico, caratteristico del territorio del comune
di Felino. Dato che le caratteristiche attribuite al Salame Felino non
potrebbero essere riconosciute a tutti gli insaccati confezionati a partire da
una ricetta simile ma provenienti da altre zone, o prodotti con metodi
«industriali», non è sufficiente aggiungere la menzione «tipo» per escludere
ogni rischio di confusione nel consumatore. L’etichetta controversa nella causa
principale potrebbe dunque indurre il consumatore in errore circa il luogo di
produzione dell’alimento di cui trattasi, non consentendo, quindi, a detto
consumatore di operare una scelta di acquisto in piena consapevolezza.
25 Il
sig. Severi impugnava la sanzione del 16 maggio 2006 dinanzi al Tribunale civile
di Modena. A sostegno del suo ricorso egli affermava che l’art. 2 della
direttiva 2000/13, recepito dall’art. 2 del decreto legislativo n. 109/92, volto
a stabilire modalità di etichettatura dei prodotti alimentari che non inducano
in errore il consumatore sull’origine e la provenienza degli stessi, dovesse
essere interpretato in combinato disposto con altre disposizioni comunitarie, e
segnatamente con il regolamento n. 2081/92 modificato. Infatti, poiché la
direttiva 2000/13 non contiene alcuna definizione delle nozioni di origine e
provenienza, il contenuto di tali nozioni si dovrebbe evincere dal regolamento
n. 2081/92 modificato.
26 La Regione Emilia Romagna respingeva tali argomenti
invocando il carattere autonomo dell’art. 2 della direttiva 2000/13, la cui
interpretazione non necessiterebbe alcun riferimento al regolamento n. 2081/92
modificato e che si applicherebbe ad ogni caso di discordanza tra il luogo
indicato in etichetta e quello di effettiva produzione, indipendentemente dalla
circostanza che la denominazione d’origine interessata sia protetta o
meno.
27 L’argomento della Regione Emilia Romagna, fondato sull’autonomia
dell’art. 2 della direttiva 2000/13, non veniva considerato convincente dal
Tribunale civile di Modena. Accogliendo la tesi del ricorrente nella causa
principale, detto Tribunale riteneva infatti che il concetto di origine e
provenienza non potesse essere limitato al luogo inteso come stabilimento di
produzione, ma dovesse fondarsi sulle aspettative che il consumatore conferisce
al toponimo in ordine al tipo di prodotto e alle sue caratteristiche
qualitative. Al fine di stabilire se l’etichettatura del prodotto di cui
trattasi dovesse essere considerato ingannevole, il giudice del rinvio reputava
necessario definire giuridicamente la denominazione «Salame Felino». Esso
considerava del pari necessario accertare se con tale denominazione ci si
riferisse ad una ricetta o ad una tipologia di prodotto e essa fosse quindi
generica, ovvero se essa si riferisse a qualità, caratteristiche, reputazione
dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine e
costituisse pertanto una vera e propria denominazione di origine ai sensi del
regolamento n. 2081/92 modificato.
28 Inoltre, in ragione del fatto che
esiste un marchio collettivo avente ad oggetto la menzione «Salame Felino», il
giudice del rinvio riteneva necessaria una valutazione del rapporto reciproco
tra tale marchio e la denominazione utilizzata in buona fede per più di dieci
anni da operatori aventi sede al di fuori del territorio del comune di
Felino.
29 Alla luce di quanto suesposto, il Tribunale civile di Modena
sospendeva il giudizio in corso e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1. Se l’art. 3, n. l, e l’art. 13, n. 3, del regolamento n.
2081/92 (ora artt. 3, n. 1, e 13, n. 2, del regolamento n. 510/2006) in
riferimento all’art. 2 del decreto legislativo 109/92 (art. 2 della direttiva
2000/13) debbano essere interpretati nel senso che la denominazione di un
prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, per la quale vi sia stato
in sede nazionale un “rigetto” o comunque un blocco dell’inoltro della richiesta
alla Commissione europea di registrazione come denominazione d’origine protetta
(DOP) o indicazione d’origine protetta (IGP) ai sensi dei citati regolamenti,
debba essere considerata generica quantomeno per tutto il periodo in cui pendono
gli effetti del suddetto “rigetto” o “blocco”;
2. se l’art. 3, n. l, e l’art.
13, n. 3, del regolamento n. 2081/92 (ora artt. 3, n. 1, e 13, n. 2, del
regolamento n. 510/2006) in riferimento all’art. 2 del decreto legislativo
109/92 (art. 2 della direttiva 2000/13) debbano essere interpretati nel senso
che la denominazione di un prodotto alimentare evocativo di un luogo non
registrata come DOP o IGP ai sensi dei citati regolamenti, possa essere
legittimamente utilizzata nel mercato europeo dai produttori che ne abbiano
fatto uso in buona fede ed in modo costante per molto tempo prima dell’entrata
in vigore del regolamento n. 2081/92 (ora regolamento n. 510/2006) e nel periodo
successivo a tale entrata in vigore;
3. se l’art. 15, n. 2, della [direttiva
89/104] debba essere interpretato nel senso che al soggetto titolare di un
marchio collettivo di prodotto alimentare, contenente un riferimento geografico,
non è consentito impedire ai produttori di un prodotto, avente le stesse
caratteristiche, di designarlo con una denominazione simile a quella contenuta
nel marchio collettivo, qualora detti produttori abbiano usato tale
denominazione in buona fede, in modo costante per un tempo molto anteriore alla
data di registrazione del suddetto marchio collettivo».

Sulle questioni
pregiudiziali

Sulla prima questione

30 Con la sua prima questione il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una denominazione geografica, per la
quale una richiesta di registrazione come DOP o IGP sia stata respinta o
comunque bloccata a livello nazionale, debba essere considerata generica
quantomeno per tutto il periodo in cui restano pendenti gli effetti di tale
rigetto o blocco.
31 In via preliminare occorre rammentare che tale prima
questione, la cui ricevibilità è contestata sia dal governo italiano sia dalla
Commissione, è originata dall’argomento sollevato dalla GSI nell’ambito del
ricorso da essa proposto avverso la sanzione irrogatale per la violazione
dell’art. 2 del decreto legislativo n. 109/92.
32 A sostegno del suo ricorso
volto a constatare che l’etichettatura dei salami da essa commercializzati con
la denominazione «Salame tipo Felino» non è ingannevole ai sensi dell’art. 2 del
decreto legislativo n. 109/92, la GSI ha sviluppato un argomento in due
parti.
33 La GSI ha fatto valere, anzitutto, che l’etichettatura oggetto
della causa principale non può essere considerata ingannevole poiché la
denominazione «Salame tipo Felino» è da considerarsi generica ai sensi dell’art.
3 del regolamento n. 2081/92 modificato. La GSI illustra, inoltre, che la
denominazione «Salame tipo Felino» era da considerarsi generica in quanto,
peraltro, una domanda di registrazione della denominazione «Salame Felino» come
IGP era stata inoltrata da due associazioni di produttori locali e, al momento
dell’irrogazione della sanzione oggetto della causa principale, ancora non era
stata presa una decisione su tale domanda.
34 Il giudice del rinvio ha
ritenuto pacifico il primo elemento dell’argomento della GSI e ha deferito alla
Corte, di conseguenza, solo la seconda parte dell’argomento, oggetto della prima
questione.
35 Tuttavia, sia il governo italiano sia la Commissione contestano
la premessa secondo la quale la genericità della denominazione «Salame tipo
Felino», ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2081/92 modificato, inciderebbe
sulla valutazione dell’ingannevolezza dell’etichetta, ai sensi dell’art. 2 della
direttiva 2000/13. Essi sostengono che la questione proposta, relativa al valore
giuridico della denominazione stessa, è irricevibile per mancanza di
collegamento con la controversia principale, che verte sull’ingannevolezza
dell’etichetta dei prodotti così denominati.
36 Prima di entrare nel merito
della questione sottoposta, conviene dunque pronunciarsi sulla ricevibilità
della stessa.
Sulla ricevibilità della questione
37 Secondo una
giurisprudenza costante, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 234 CE,
in linea di principio spetta ai giudici nazionali, cui è sottoposta la
controversia, valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per
essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle
questioni che sottopongono alla Corte. Tuttavia, quest’ultima può rifiutare di
pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale,
in particolare qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto
comunitario richiesta da quest’ultimo non ha alcuna relazione con l’effettività
o con l’oggetto della causa principale e non risponde quindi ad una necessità
oggettiva per la soluzione di detta controversia (v., in particolare, sentenze
15 giugno 1999, causa C 421/97, Tarantik, Racc. pag. I 3633, punto 33, e 15
giugno 2006, cause riunite C 393/04 e C 41/05, Air Liquide Industries Belgium,
Racc. pag. I 5293, punto 24).
38 Si deve sicuramente evidenziare che la
genericità di una denominazione, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2081/92
modificato, non può escludere a priori l’eventuale ingannevolezza, ai sensi
dell’art. 2 della direttiva 2000/13, dell’etichettatura dei prodotti che recano
tale denominazione. Come sottolineato dall’avvocato generale, ai paragrafi 53 e
54 delle sue conclusioni, vi sono circostanze in cui un consumatore può ben
essere indotto in errore dall’uso di una denominazione generica
nell’etichettatura di un prodotto, relativamente alle caratteristiche
intrinseche di quest’ultimo. Così, il fatto che l’utilizzo da parte di un
produttore di una denominazione generica, non protetta per definizione, non
violi il regolamento n. 2081/92 modificato, non implica che l’interesse dei
consumatori, tutelato dalla direttiva 2000/13, sia necessariamente
garantito.
39 Nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dal governo
italiano dalla Commissione, il valore giuridico della denominazione,
segnatamente la sua eventuale genericità, costituisce uno degli elementi che,
senza essere di per sé determinante, può essere utilmente preso in
considerazione nella valutazione dell’ingannevolezza dell’etichetta.
40
Infatti, la Commissione, per determinare se una denominazione sia generica, deve
considerare una serie di fattori, e in particolare, in forza dell’art. 3 del
regolamento n. 2081/92 modificato, «la situazione esistente nello Stato membro
in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo». Dal suo canto, anche
il giudice del rinvio dovrà tener conto di tali fattori per determinare se
l’etichetta del prodotto interessato sia idonea a indurre in errore il
consumatore, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 2000/13.
41 Ne
consegue che è rilevante che il giudice del rinvio, nell’ambito della
valutazione che dovrà effettuare sul carattere potenzialmente ingannevole
dell’etichettatura del prodotto di cui trattasi nella causa principale,
determini se la denominazione controversa sia o meno generica.
42 Emerge da
quanto precede che la questione sottoposta non è manifestamente irrilevante ai
fini della decisione della causa principale e che essa è, pertanto,
ricevibile.
Nel merito
43 In via preliminare, si deve rilevare che la
prima questione, come risulta dalla decisione di rinvio, si riferisce a due
circostanze. Da un lato, la denominazione «Salame Felino» sarebbe stata oggetto
di una domanda di registrazione come DOP o IGP ai sensi del regolamento n.
2081/92 modificato, e, dall’altro, l’inoltro di tale domanda alla Commissione
sarebbe poi stato respinto o per lo meno bloccato dalle autorità italiane.
44
Emerge dalla lettura congiunta delle disposizioni dell’art. 5, nn. 4 e 5,
dell’art. 6, nn. 2 5, e dell’art. 3, n. 1, ultimo comma, del regolamento n.
2081/92 modificato, che solo la Commissione è, in ultima analisi, competente a
decidere sulle domande di registrazione inoltratele dalle autorità nazionali,
accordando la protezione richiesta o, al contrario, rifiutando la registrazione
oggetto della domanda in ragione, se del caso, della genericità della
denominazione trattata. Pertanto, la circostanza che la domanda di registrazione
sia stata respinta o bloccata dalle autorità nazionali, nonché le cause di un
tale rigetto o blocco, non possono in alcun modo influenzare la soluzione della
questione proposta.
45 Ciò posto, il giudice del rinvio, facendo riferimento
alle disposizioni dell’art. 3, n. 1, e dell’art. 13, n. 3, del regolamento n.
2081/92 modificato, chiede, in sostanza, se si possa eventualmente configurare
una presunzione di genericità della denominazione dal momento dell’inoltro della
domanda di registrazione, e prima della decisione della Commissione, che valga
almeno per il periodo che intercorre tra la data di tale inoltro e la data
dell’eventuale trasmissione della domanda alla Commissione da parte delle
autorità nazionali.
46 A tale proposito il giudice del rinvio, nel riferirsi
all’art. 13, n. 3, del regolamento n. 2081/92 modificato, sembra interrogarsi
sulla questione se l’interpretazione a contrario di tale disposizione non
conduca a siffatta presunzione.
47 Si deve necessariamente rilevare che ciò
non si verifica nel caso di specie. L’art. 13, n. 3, del regolamento n. 2081/92
modificato dispone che le denominazioni (già) protette non possono diventare
generiche. Da tale disposizione consegue ovviamente, a contrario, che le
denominazioni non ancora protette, poiché oggetto di una domanda di
registrazione, possono divenire generiche in assenza di ostacoli posti da una
protezione già in vigore.
48 Tuttavia, un’interpretazione a contrario
siffatta consente unicamente di dedurre la mera possibilità che la denominazione
di cui trattasi divenga generica. Per contro, detta interpretazione non consente
di ritenere che si debba presumere che le denominazioni non ancora protette, per
le quali è stata inoltrata une domanda di registrazione, siano generiche.
49
Emerge da quanto esposto che gli artt. 3, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento n.
2081/92 modificato, in combinato disposto, non possono essere interpretati nel
senso che una denominazione che è stata oggetto di una domanda di registrazione
debba essere considerata generica in attesa dell’eventuale trasmissione della
domanda di registrazione alla Commissione.
50 Tale conclusione è corroborata
dal contenuto stesso della nozione di genericità, come precisato dalla
giurisprudenza della Corte. Infatti, la denominazione di un prodotto diventa
generica a seguito di un processo oggettivo, al termine del quale essa, benché
contenga il riferimento al luogo geografico in cui il prodotto di cui trattasi è
stato inizialmente fabbricato o commercializzato, diventa il nome comune di
detto prodotto (v., in tal senso, sentenze 25 ottobre 2005, cause riunite C
465/02 e C 466/02, Germania e Danimarca/Commissione, Racc. pag. I 9115, punti 75
100, nonché 26 febbraio 2008, causa C 132/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I
957, punto 53).
51 Pertanto, la circostanza che per la denominazione oggetto
della causa principale fosse stata inoltrata una domanda di registrazione deve,
di per sé, essere considerata irrilevante per l’esito di siffatto processo
oggettivo di volgarizzazione o di distacco tra la denominazione e il
territorio.
52 Occorre inoltre rilevare che l’introduzione di una presunzione
di genericità collegata all’inoltro della domanda di registrazione sarebbe
contraria agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2081/92 modificato.
53
Infatti, il sistema di registrazione delle denominazioni come DOP o IGP,
introdotto dal regolamento n. 2081/92 modificato, soddisfa sia la necessità di
tutela del consumatore, come sancita dal quarto ‘considerando’ del regolamento
n. 2081/92 modificato, sia quella di garantire condizioni di concorrenza uguali
tra i produttori, come emerge dal settimo ‘considerando’ di detto regolamento.
Orbene, il riconoscimento della genericità della denominazione osta, per
definizione, all’attribuzione di una siffatta protezione. Così, qualora si
presumesse generica, per il semplice fatto che sia stata inoltrata una domanda
di registrazione, una denominazione che infine non dovesse rivelarsi tale, si
rischierebbe di compromettere il conseguimento dei due obiettivi succitati.
Pertanto, il riconoscimento della genericità di una denominazione non può
considerarsi acquisito durante tutto il periodo che precede la decisione della
Commissione sulla domanda di registrazione.
54 Alla luce delle precedenti
considerazioni, la prima questione va risolta statuendo che gli artt. 3, n. 1, e
13, n. 3, del regolamento n. 2081/92 modificato devono essere interpretati nel
senso che la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti
geografici, la quale sia oggetto di una domanda di registrazione come DOP o IGP
ai sensi di detto regolamento, non può essere considerata generica in attesa
dell’eventuale trasmissione alla Commissione, da parte delle autorità nazionali,
della domanda di registrazione. La genericità di una denominazione, ai sensi del
regolamento n. 2081/92 modificato, non può essere presunta fintantoché la
Commissione non si sia pronunciata sulla domanda di registrazione della
denominazione, respingendola, se del caso, per la ragione specifica che detta
denominazione è divenuta generica.

Sulla seconda questione

55 Con la sua seconda questione il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 3, n. l, e 13, n. 3, del regolamento n.
2081/92 modificato, in combinato disposto con l’art. 2 della direttiva 2000/13,
debbano essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto
alimentare evocativa di un luogo, non registrata come DOP o IGP, possa essere
legittimamente utilizzata dai produttori che ne abbiano fatto uso in buona fede
ed in modo costante prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2081/92
nonché successivamente.

Sulla ricevibilità della questione

56 Il governo italiano e
l’Associazione fra Produttori per la Tutela del «Salame Felino» sostengono che
tale seconda questione è irricevibile. In particolare, tale governo solleva
l’assenza di pertinenza della questione in esame con l’oggetto della
controversia principale in quanto nessuna disposizione comunitaria o nazionale
sull’etichettatura dei prodotti prende in considerazione la buona fede
dell’operatore economico che ha immesso nel mercato un prodotto recante
un’etichetta ingannevole.
57 Tuttavia, si deve constatare che un siffatto
argomento, relativo al merito della questione sottoposta, non può avere alcuna
incidenza sulla ricevibilità della stessa.

Nel merito

58 In via preliminare occorre rammentare, come fa
l’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, che, nonostante la
sussistenza di differenze tra la direttiva 2000/13 e il regolamento n. 2081/92
modificato, tanto riguardo ai loro obiettivi quanto riguardo all’ampiezza della
protezione che essi accordano, l’uso di denominazioni geografiche nelle
etichette di prodotti alimentari, in un caso come quello oggetto della causa
principale, può rientrare contemporaneamente nell’ambito di applicazione di
entrambi tali strumenti giuridici.
59 Tuttavia, nell’ambito della
controversia principale, il giudice del rinvio è tenuto a pronunciarsi su un
unico punto, vale a dire se, in riferimento all’art. 2 del decreto legislativo
n. 109/92, che recepisce l’art. 2 della direttiva 2000/13, la società GSI abbia
potuto indurre in errore il consumatore indicando, sulle etichette dei prodotti
da essa commercializzati, la denominazione «Salame tipo Felino». Il giudice del
rinvio si chiede dunque se la circostanza che la denominazione di cui trattasi
nella causa principale – non registrata come DOP o IGP – sia utilizzata da
produttori che ne abbiano fatto uso in buona fede ed in modo costante per molto
tempo abbia un’incidenza sulla valutazione dell’ingannevolezza
dell’etichettatura controversa nella causa principale.
60 A questo proposito
occorre rammentare che, in linea di principio, non spetta alla Corte risolvere
la questione se l’etichettatura di taluni prodotti sia tale da indurre in errore
l’acquirente o il consumatore o se una certa denominazione di vendita sia
eventualmente ingannevole. Tale compito spetta al giudice nazionale (v., in
particolare, sentenze 16 luglio 1998, causa C 210/96, Gut Springenheide e Tusky,
Racc. pag. I 4657, punto 30, e 12 settembre 2000, causa C 366/98, Geffroy, Racc.
pag. I 6579, punti 18 e 19). Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio
pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il
giudice nazionale nella sua decisione (v. sentenza Geffroy, cit., punto
20).
61 Emerge dalla giurisprudenza della Corte che, ai fini della
valutazione dell’idoneità ad indurre in errore di un’indicazione che compare su
un’etichetta, il giudice nazionale deve basarsi essenzialmente sull’aspettativa
presunta, in riferimento a detta indicazione, di un consumatore medio
normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto circa l’origine, la
provenienza e la qualità del prodotto alimentare, essendo essenziale che il
consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare, erroneamente, che
il prodotto abbia un’origine, una provenienza o una qualità diverse da quelle
che ha realmente (v., in tal senso, sentenze 6 luglio 1995, causa C 470/93,
Mars, Racc. pag. I 1923, punto 24; Gut Springenheide e Tusky, cit., punto 31,
nonché 13 gennaio 2000, causa C 220/98, Estée Lauder, Racc. pag. I 117, punto
30).
62 Tra gli elementi da prendere in considerazione per valutare il
carattere potenzialmente ingannevole dell’etichetta di cui trattasi nella causa
principale, la durata dell’uso di una denominazione costituisce un elemento
oggettivo che potrebbe modificare le aspettative del consumatore ragionevole. Al
contrario, la buona fede di un produttore o rivenditore, essendo un elemento
soggettivo, non può incidere sull’impressione oggettiva suscitata nel
consumatore dall’uso di una denominazione geografica in un’etichetta.
63
Alla luce di quanto precede si deve risolvere la seconda questione dichiarando
che gli artt. 3, n. l, e 13, n. 3, del regolamento n. 2081/92 modificato, in
combinato disposto con l’art. 2 della direttiva 2000/13, devono essere
interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare contenente
riferimenti geografici, che non è registrata come DOP o IGP, può essere
legittimamente utilizzata a condizione che l’etichettatura del prodotto così
denominato non induca in errore il consumatore medio normalmente informato e
ragionevolmente attento ed avveduto. Per valutare se ciò si verifichi, i giudici
nazionali possono prendere in considerazione la durata dell’uso della
denominazione. L’eventuale buona fede del produttore o rivenditore non è invece
rilevante a tale proposito.

Sulla terza questione

64 Con la sua terza
questione il giudice del rinvio intende, sostanzialmente, chiarire se, basandosi
sulla direttiva 89/104, il titolare di un marchio collettivo riguardante un
prodotto alimentare e contenente un riferimento geografico identico alla
denominazione controversa nella causa principale possa opporsi all’uso di detta
denominazione.
65 Il governo italiano sostiene che tale terza questione è
irricevibile in quanto la causa dinanzi al giudice nazionale non riguarda i
marchi collettivi. Detto governo fa valere che la Regione Emilia Romagna, che ha
irrogato alla GSI la sanzione oggetto della causa principale, non è essa stessa
titolare di alcun marchio e neppure afferma peraltro che la GSI abbia violato un
qualsivoglia marchio collettivo. Inoltre, in udienza, il governo italiano ha
rammentato che il giudice del rinvio si chiedeva unicamente se l’etichetta
«Salame tipo Felino», come quella apposta dalla GSI, fosse idonea ad indurre il
consumatore in errore circa l’origine reale del prodotto in causa. Nonostante
l’intervento nel procedimento di un’associazione di produttori locali, titolare
di un marchio collettivo «Salame Felino», l’argomento dell’eventuale violazione
di un marchio collettivo non sarebbe stato presentato nella causa sottoposta al
giudice nazionale.
66 Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza
costante, citata al punto 37 della presente sentenza, la Corte non è competente
a fornire una soluzione al giudice che l’ha adita con una questione
pregiudiziale, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 234 CE, qualora le
questioni sottopostele non abbiano manifestamente alcun collegamento con
l’effettività o con l’oggetto della causa principale e non rispondano quindi ad
una necessità oggettiva per la soluzione della controversia principale.
67
Orbene, è pacifico che il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi, nella
controversia di cui è investito, unicamente sul quesito se l’etichettatura dei
salami denominati «Salame tipo Felino» possa indurre in errore il consumatore e,
di conseguenza, violare le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva
2000/13.
68 Pertanto, è manifestamente irrilevante per la soluzione della
controversia principale sapere se il titolare di un marchio collettivo
riguardante un prodotto alimentare e contenente un riferimento geografico
identico alla denominazione controversa in via principale possa opporsi all’uso
di detta denominazione e, di conseguenza, la terza questione dev’essere
dichiarata irricevibile.
Sulle spese
69 Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono
dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Quarta Sezione)
dichiara:

1) Gli artt. 3, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento (CEE) del
Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari,
come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 2000, n.
2796, devono essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto
alimentare contenente riferimenti geografici, la quale sia oggetto di una
domanda di registrazione come denominazione di origine protetta o indicazione
geografica protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92, come modificato dal
regolamento n. 2796/2000, non può essere considerata generica in attesa
dell’eventuale trasmissione alla Commissione delle Comunità europee, da parte
delle autorità nazionali, della domanda di registrazione. La genericità di una
denominazione, ai sensi del regolamento n. 2081/92, come modificato dal
regolamento n. 2796/2000, non può essere presunta fintantoché la Commissione non
si sia pronunciata sulla domanda di registrazione della denominazione,
respingendola, se del caso, per la ragione specifica che detta denominazione è
divenuta generica.
2) Gli artt. 3, n. l, e 13, n. 3, del regolamento n.
2081/92, come modificato dal regolamento n. 2796/2000, in combinato disposto con
l’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000,
2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché
la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che la
denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, che
non è registrata come denominazione di origine protetta o indicazione geografica
protetta, può essere legittimamente utilizzata a condizione che l’etichettatura
del prodotto così denominato non induca in errore il consumatore medio
normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Per valutare se ciò
si verifichi, i giudici nazionali possono prendere in considerazione la durata
dell’uso della denominazione. L’eventuale buona fede del produttore o
rivenditore non è invece rilevante a tale proposito.

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