Le due diciture “pane con strutto” e “pane allo strutto”, per quanto riguarda l’etichettatura, sono equivalenti, in quanto comportano entrambe l’obbligo dell’indicazione nella denominazione. Si tratta, infatti, di un pane con caratteristiche diverse da quello comune ed il consumatore deve essere idoneamente informato.
Il pane preconfezionato deve riportare l’indicazione del QUID, in quanto lo strutto figura nella denominazione ed è posto in evidenza, a norma del paragrafo 1 dell’articolo 22 del regolamento (UE) 1169/2011.
Il pane venduto sfuso o preincartato, invece, non porta l’indicazione del QUID, in quanto soggiace alle disposizioni dell’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017, che è l’unica norma applicabile nell’etichettatura degli alimenti sfusi.
Si precisa che lo strutto, nella vigenza delle disposizioni della legge 580/67 veniva utilizzato generalmente per la spalmatura e poiché non veniva impiegato nell’impasto si riteneva non obbligatoria l’indicazione in etichetta. La norma fu modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, nel senso che l’impiego dei grassi, nella produzione del pane, fu limitato al 3% «di materia grassa totale riferita alla sostanza secca» (comma 2 dell’articolo 4).
Condizione per utilizzare lo strutto oggi è rispettare questa percentuale minima, che, si ripete, non va indicata obbligatoriamente nell’etichettatura del pane venduto sfuso.
Si poteva anche modificare la norma nell’ambito del decreto legislativo 231/2017, ma non è stato fatto, perché detto obbligo non è previsto per gli altri prodotti venduti sfusi. Risultato è che l’unica regola rimasta, circa l’impiego dei grassi, è che lo strutto può essere utilizzato non solo per la spalmatura, ma anche nell’impasto, nella misura minima suddetta, senza indicarla nell’etichettatura.