IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all’origine geografica.
Visto in particolare l’art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell’Unione;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l’art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall’art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 – con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal ministero;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 – con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004 – recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale dell’11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;
Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 15/6 del 21 gennaio 1998, con il quale sono state registrate le denominazioni «Pancetta di Calabria DOP», «Salsiccia di Calabria DOP» «Soppressata di Calabria DOP» e «Capocollo di Calabria DOP»;
Vista l’istanza presentata in data 16 gennaio 2026, acquisita agli atti dell’Ufficio PQA I in pari data con n. 20049, dal Consorzio Salumi di Calabria DOP con sede legale in Cosenza, via Galliano, 4/D, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per le denominazioni «Pancetta di Calabria DOP», «Salsiccia di Calabria DOP», «Soppressata di Calabria DOP» e «Capocollo di Calabria DOP»;
Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto, trasmesso con l’istanza del 16 gennaio 2026 n. 20049, alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta, in quanto il ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria “imprese di lavorazione”, nella filiera “preparazioni di carni” individuata all’art. 4, lettera f), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall’organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento esclusivamente per le citate DOP;
Considerato, inoltre, che il citato Consorzio non è riuscito a dimostrare il possesso del requisito di rappresentatività di cui sopra per la DOP «Capocollo di Calabria»;
Considerato altresì che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal Consorzio a mezzo in data 21 gennaio 2026 (prot. Masaf 29287 del 22 gennaio 2026) e dalla struttura di controllo Rina Agrifood, a mezzo pec in data 19 febbraio 2026 (prot. Masaf n. 81385 del 19 febbraio 2026);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all’Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025» del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all’Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;
Considerato che l’art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l’avvio della gestione finanziaria, nelle more dell’approvazione delle rispettive direttive sull’azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell’anno precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell’art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n.999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di direttore dell’Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Salumi di Calabria DOP al fine di consentirgli l’esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per le sole denominazioni «Pancetta di Calabria DOP», «Salsiccia di Calabria DOP» e «Soppressata di Calabria DOP»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio Salumi di Calabria DOP è riconosciuto ai sensi dell’art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall’art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulle denominazioni «Pancetta di Calabria DOP», «Salsiccia di Calabria DOP» «Soppressata di Calabria DOP».
2. Le citate denominazioni risultano iscritte nel registro delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli dell’Unione con i numeri rispettivamente PDO-IT-1567, PDO-IT-1568 e PDO-IT-1569 del 21 gennaio 1998.
Art. 2
1. Lo statuto del Consorzio salumi di Calabria DOP, con sede legale in Cosenza, via Galliano, 4/D, è conforme alle prescrizioni dell’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l’unico soggetto incaricato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 1 per le denominazioni «Pancetta di Calabria DOP», «Salsiccia di Calabria DOP» e «Soppressata di Calabria DOP».
Art. 3
1. Il Consorzio Salumi di Calabria DOP non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 4
1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all’art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo delle denominazioni «Pancetta di Calabria DOP», «Salsiccia di Calabria DOP» e «Soppressata di Calabria DOP», appartenenti alla categoria “imprese di lavorazione”, nella filiera “preparazione di carni” individuata all’art. 4, lettera f), del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.
Art. 5
1. L’incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.
2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto, che comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato per la denominazione «Pancetta di Calabria DOP» e/o «Salsiccia di Calabria DOP» e/o «Soppressata di Calabria DOP» per la quale la Commissione europea decida la cancellazione della protezione ai sensi dell’art. 25 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 25 febbraio 2026
Il dirigente: Gasparri