MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE DECRETO 22 dicembre 2025 Attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012. (26A01217) (GU n.62 del 16-3-2026)
Parte I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/29 della Commissione, del 30 ottobre 2024, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, avente ad oggetto disciplina dell’imposta di bollo e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria per il 1990 e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’art. 4, comma 3, della predetta legge, ai sensi del quale il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, avente ad oggetto conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell’amministrazione centrale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l’art. 53 della predetta legge, così come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, prot. n. 61413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, concernente disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. 4 del predetto decreto;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, prot. n. 61414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, concernente individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. 2 del predetto decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, avente ad oggetto disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. 32, comma 1, della predetta legge, ai sensi del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avente ad oggetto attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, con cui sono stati approvati il codice del processo amministrativo e le disposizioni ad esso connesse;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 251 del 25 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l’art. 1, comma 5, della predetta legge;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 253 del 30 ottobre 2018, avente ad oggetto sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell’art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 83 dell’8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l’on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l’art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, come modificato dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 agosto 2023, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 56 del 7 marzo 2024, che ha adottato il regolamento recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 14 del 18 gennaio 2024, recante disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione;
Considerato che il regolamento (UE) 2024/1143 prevede la nuova normativa di base in materia di indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché di specialità tradizionali garantite per i prodotti agricoli e che, conseguentemente, il medesimo regolamento ha disposto l’abrogazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, e la modifica delle disposizioni concernenti le indicazioni geografiche dei vini e delle bevande spiritose previste, rispettivamente, nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel regolamento (UE) 2019/787;
Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1143 concernenti le procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, nonché le procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli;
Considerato che bisogna attuare, altresì, le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1143 relative ai controlli con riferimento alle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, nonché alla designazione dell’autorità competente responsabile per la verifica e la tutela dell’uso delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, dopo che i prodotti da esse designati sono stati immessi sul mercato;
Ritenuto pertanto, necessario prevedere disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 nelle materie sopra richiamate e, al contempo, disporre l’abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 ottobre 2023, nonché delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, ad eccezione di quelle relative alle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
- Il presente decreto ha ad oggetto le modalità attuative:
a) del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
b) del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
c) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236. - Con esclusivo riferimento alle disposizioni concernenti le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, il presente decreto ha ad oggetto, altresì, le modalità attuative:
a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
b) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;
c) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
d) della legge 12 dicembre 2016, n. 238, avente ad oggetto disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi degli articoli 32, comma 2, 34, comma 2, e 36 della predetta legge. - Con esclusivo riferimento alle disposizioni concernenti le indicazioni geografiche delle bevande spiritose, il presente decreto ha ad oggetto, altresì, le modalità attuative del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143.
- Il presente decreto, in particolare, si applica:
a) alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
b) alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli;
c) ai controlli con riferimento alle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, nonché alla designazione dell’autorità competente responsabile per la verifica e la tutela dell’uso delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, dopo che i prodotti da esse designati sono stati immessi sul mercato.
Art. 2
Definizioni
- Fatte salve le definizioni previste dall’art. 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall’art. 3, punto 4, del regolamento (UE) 2019/787 e dagli articoli 2, 5, paragrafo 1, 9, 32, 33, 46, 51, 53, 55 e 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, ai fini del presente decreto si applicano altresì le seguenti definizioni:
a) «Comitato»: il Comitato nazionale vini DOP e IGP, disciplinato dall’art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
b) «Consorzio di tutela riconosciuto»: il Consorzio di tutela di una o più DOP e/o IGP, gruppo di produttori costituito e riconosciuto in base a uno dei seguenti sistemi di riconoscimento di cui all’art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143:
per i vini, ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
per le bevande spiritose, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
per i prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
c) «D.O.C.»: la menzione tradizionale «denominazione di origine controllata», usata in Italia per indicare che il vino reca una denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell’art. 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’art. 28, commi 1 e 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
d) «D.O.C.G.»: la menzione tradizionale «denominazione di origine controllata e garantita», usata in Italia per indicare che il vino reca una denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell’art. 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’art. 28, commi 1 e 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
e) «ICQRF»: il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
f) «I.G.T.»: la menzione tradizionale «indicazione geografica tipica», usata in Italia per indicare che il vino reca una indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi dell’art. 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’art. 28, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
g) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
h) «Regione» o «Regioni»: la regione o le regioni oppure le Province autonome di Trento e/o di Bolzano nel cui territorio amministrativo ricade la zona geografica così come definita nel disciplinare della pertinente indicazione geografica;
i) «schedario viticolo»: lo schedario viticolo di cui all’art. 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
j) «sistema di controllo»: le attività di verifica del rispetto del disciplinare previste:
dall’art. 39, paragrafo 3, e dall’art. 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, rispettivamente, per le denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose e per le specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli;
dall’art. 116-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini. - L’elenco riepilogativo delle definizioni previste dal comma 1 è contenuto nell’allegato I al presente decreto.
- Ai fini delle Parti II e IV del presente decreto la dicitura «indicazione geografica» comprende le denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Art. 3
Protezione dei dati personali
- In base all’art. 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 il Ministero e le regioni sono titolari del trattamento, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, secondo quanto stabilito dal presente decreto, mettendo in atto tutte le misure idonee alla protezione dei predetti dati, conformemente alla normativa dell’Unione e nazionale.
Art. 4
Rinvio esterno
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni previste dai regolamenti dell’Unione richiamati nel preambolo.
Parte II
Indicazioni geografiche
Titolo I
DISPOSIZIONI COMUNI NELLE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE, MODIFICA E CANCELLAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI PRODOTTI AGRICOLI
Capo I
Disposizione generale
Art. 5
Ambito di applicazione
- Le disposizioni previste dal presente Titolo si applicano alle procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, fatte salve le specifiche disposizioni previste nei Titoli II, III e IV del presente decreto.
Capo II
Registrazione delle indicazioni geografiche
Sezione I
Procedura di registrazione
Art. 6
Richiedente nella fase nazionale
- Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il gruppo di produttori richiedente, al momento della presentazione della domanda di registrazione, soddisfa i criteri stabiliti dall’art. 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1143 e tutte le seguenti ulteriori condizioni, a pena di inammissibilità della domanda presentata:
a) è costituito in una delle forme associative previste dalla legge;
b) ha assunto, con delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, la decisione di presentare domanda per la registrazione a titolo di indicazione geografica del nome del prodotto oggetto della domanda stessa;
c) prevede nell’atto costitutivo o nello statuto, oppure nella delibera assembleare o nell’altro atto idoneo di cui alla lettera b), l’impegno a non sciogliere il gruppo di produttori richiedente prima della conclusione della procedura di registrazione del nome per il quale viene presentata la domanda.
d) è costituito da produttori del medesimo prodotto il cui nome è oggetto della domanda di registrazione a titolo di indicazione geografica, come definito nel disciplinare. Possono esserne membri anche altri operatori che svolgono attività soggette ad uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Nell’ipotesi prevista dal periodo precedente, tali operatori non controllano il gruppo di produttori richiedente, per espressa previsione statutaria o contrattuale in conformità al pertinente regime giuridico. - Un singolo produttore può essere considerato un gruppo di produttori richiedente alle condizioni stabilite dall’art. 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143. L’onere della prova del rispetto delle predette condizioni è a carico del singolo produttore che presenta la domanda di registrazione.
Art. 7
Contenuto della domanda di registrazione nella fase nazionale
- Ai sensi dell’art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati II/A, II/B o II/C al presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, comprende:
a) il disciplinare, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati III/A, III/B o III/C al presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;
b) il documento unico, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati IV/A, IV/B o IV/C al presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;
c) la documentazione di accompagnamento, da redigere in conformità al modello previsto nell’allegato V al presente decreto, come di seguito specificata:
c.1) se del caso, informazioni che spieghino eventuali limitazioni proposte all’uso o alla protezione dell’indicazione geografica ed eventuali misure transitorie proposte dal gruppo di produttori richiedente;
c.2) i dati identificativi ed i recapiti del gruppo di produttori richiedente, ivi incluso il domicilio digitale di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c.3) i dati identificativi ed i recapiti dell’organismo delegato che verifica il rispetto del disciplinare conformemente:
all’art. 116-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i vini;
all’art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda le bevande spiritose e i prodotti agricoli.
c.4) qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dal gruppo di produttori richiedente. - Alla domanda di registrazione è allegata la seguente documentazione:
a) l’atto costitutivo e, ove presente, lo statuto del gruppo di produttori richiedente;
b) l’elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente al momento della presentazione della domanda di registrazione, da redigere in conformità al modello previsto nell’allegato VI al presente decreto.
Per ciascun soggetto membro del gruppo di produttori richiedente è indicato:
il nome o la ragione sociale;
il Codice unico azienda agricola (CUAA) o il codice fiscale (CF);
gli indirizzi della sede legale e, ove non coincidente, della sede operativa;
il ruolo svolto in relazione alla specifica fase di produzione o altra attività soggetta ad uno o più obblighi previsti dal disciplinare.
In caso di variazioni della composizione del gruppo di produttori richiedente, le stesse sono comunicate tempestivamente, a cura di quest’ultimo, al Ministero ed alla regione;
c) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, da cui risulti la decisione del gruppo di produttori richiedente di presentare la domanda di registrazione dell’indicazione geografica oggetto della stessa;
d) la relazione tecnica, da redigere in conformità a quanto previsto nell’art. 27, comma 8, lettera a), oppure nell’art. 38, comma 1, lettera a), o nell’art. 40, comma 1, lettera a), del presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;
e) la relazione storica, da redigere in conformità a quanto previsto nell’art. 27, comma 8, lettera b), oppure nell’art. 38, comma 1, lettera b), o nell’art. 40, comma 1, lettera b), del presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;
f) la relazione socio-economica, da redigere in conformità a quanto previsto nell’art. 27, comma 8, lettera c), oppure nell’art. 38, comma 1, lettera c), o nell’art. 40, comma 1, lettera c), del presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;
g) ove non ci si riferisca a confini amministrativi, la cartografia in scala adeguata a consentire l’individuazione precisa della zona geografica definita nel disciplinare e dei suoi confini, anche in formato vettoriale per sistemi di identificazione geografica (GIS). - Nel disciplinare può essere previsto il logo identificativo dell’indicazione geografica, costituito da un segno grafico, oppure da un segno grafico e verbale. È consentita l’utilizzazione come logo identificativo dell’indicazione geografica di un marchio in fase di registrazione o già registrato, a condizione che ne venga garantito l’utilizzo, a titolo gratuito ed esclusivo, a tutti gli operatori che saranno iscritti al sistema di controllo della pertinente indicazione geografica, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Serie L – del regolamento di esecuzione che registra l’indicazione geografica.
- Il gruppo di produttori richiedente, in qualsiasi momento antecedente all’adozione della decisione del Ministero sulla domanda di registrazione, può ritirare la domanda di registrazione presentata.
Art. 8
Presentazione della domanda di registrazione nella fase nazionale
- Il gruppo di produttori richiedente presenta la domanda di registrazione, comprensiva della documentazione allegata, al competente ufficio del Ministero e, contestualmente, alla regione, ai fini dell’espressione del parere previsto dall’art. 9 del presente decreto. Nel caso in cui la zona geografica definita nel disciplinare ricada nel territorio di più regioni, la domanda è trasmessa a tutte le regioni interessate.
- La domanda di registrazione, a pena di irricevibilità, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ed in regola con le norme sull’imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9
Parere sulla domanda di registrazione da parte della regione
- La regione o, nell’ipotesi prevista dal secondo periodo dell’art. 8, comma 1, del presente decreto, almeno una delle regioni interessate può richiedere al Ministero, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione, la convocazione di una riunione per l’esame delle problematiche legate alla domanda di registrazione. Il Ministero convoca la riunione, che si tiene entro trenta giorni dalla richiesta. Della riunione è redatto apposito verbale congiunto.
- Prima di richiedere la riunione, la regione:
a) accerta la legittimazione del gruppo di produttori richiedente;
b) verifica la completezza della documentazione presentata. - Se all’esito della riunione emergono esigenze istruttorie, il Ministero formula le osservazioni e richiede le necessarie integrazioni al gruppo di produttori richiedente. Il gruppo di produttori richiedente fornisce la dovuta risposta al Ministero e alla regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La mancata risposta da parte del gruppo di produttori richiedente comporta la chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero. In caso di risposta incompleta o non esaustiva da parte del gruppo di produttori richiedente, invece, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza al gruppo di produttori richiedente assegnando un ulteriore termine di dieci giorni per la presentazione di documentazione idonea a superare tali motivi ostativi.
- Salvo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, la regione può autonomamente formulare osservazioni e richiedere integrazioni al gruppo di produttori richiedente. È, inoltre, facoltà della regione effettuare opportune consultazioni sul territorio in merito alla domanda di registrazione.
- Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione, la regione o, nell’ipotesi prevista dal secondo periodo dell’art. 8, comma 1, del presente decreto, ciascuna regione interessata esprime il proprio parere.
- Il termine di cui al comma 5 del presente articolo è sospeso a seguito della richiesta di convocazione della riunione da parte della regione e ricomincia a decorrere, a seconda dei casi, dalla data della riunione o, in caso di richieste istruttorie, dalla data di ricezione della risposta da parte del gruppo di produttori richiedente oppure, in mancanza di risposta, dalla scadenza dei termini previsti dal secondo e dal quarto periodo del comma 3 del presente articolo.
- La regione, prima dell’espressione del parere, in conformità al proprio ordinamento, assicura la pubblicazione a fini informativi del disciplinare, nonché di eventuali limitazioni proposte all’uso o alla protezione dell’indicazione geografica ed eventuali misure transitorie proposte dal gruppo di produttori richiedente.
- Entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo, la regione trasmette al Ministero:
a) il proprio parere sulla domanda di registrazione;
b) il collegamento ipertestuale alla pubblicazione dei documenti contenuti nella domanda di registrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 7 del presente articolo;
c) le eventuali memorie scritte e documenti presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale;
d) il disciplinare ed il documento unico eventualmente aggiornati all’esito delle richieste istruttorie di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 10
Esame della domanda di registrazione da parte del Ministero
- Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del parere della regione o, in caso di mancata ricezione del predetto parere, dalla data di scadenza del termine previsto dall’art. 9, comma 5, del presente decreto, il Ministero:
a) accerta la completezza della documentazione;
b) valuta la rispondenza della domanda di registrazione alle condizioni stabilite dagli articoli 9, 10, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 46, 47, 48, paragrafi 1 e 2, e 50 del regolamento (UE) 2024/1143, dagli articoli 93, 95 e 100, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e dall’art. 3, paragrafo 4, 23, e 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, nonché dalla pertinente normativa nazionale, per la registrazione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, a seconda dei casi. - Il Ministero può formulare osservazioni e richiedere le necessarie integrazioni al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione anche alla regione. Il gruppo di produttori richiedente fornisce la dovuta risposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La mancata risposta da parte del gruppo di produttori richiedente comporta la chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero. In caso di risposta incompleta o non esaustiva da parte del gruppo di produttori richiedente, invece, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza al gruppo di produttori richiedente assegnando un ulteriore termine di dieci giorni per la presentazione di documentazione idonea a superare tali motivi ostativi. Il termine di novanta giorni di cui al comma 1 del presente articolo è sospeso fino alla data in cui il Ministero riceve la risposta dal gruppo di produttori richiedente e, comunque, per un periodo non superiore, a seconda dei casi, a sessanta o a settanta giorni.
- All’esito dell’istruttoria, se la documentazione è completa e la domanda di registrazione soddisfa le condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale per la registrazione delle indicazioni geografiche, a seconda dei casi, dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, il Ministero convoca la riunione di pubblico accertamento, allo scopo di verificare la rispondenza del contenuto del disciplinare agli usi locali, leali e costanti.
- Il Ministero, sentiti il gruppo di produttori richiedente e la regione, stabilisce la data, l’ora e il luogo della riunione di pubblico accertamento. L’avviso contenente le informazioni previste nel periodo precedente è pubblicato sui siti internet del Ministero e della regione, unitamente al disciplinare aggiornato all’esito dell’istruttoria.
- Il gruppo di produttori richiedente assicura la massima divulgazione dell’avviso, anche mediante la pubblicazione su quotidiani cartacei e on-line di rilevanza locale, regionale o nazionale, a seconda dei casi, la diramazione di avvisi, l’affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l’ampiezza della divulgazione sono adeguati all’estensione della zona geografica definita nel disciplinare relativo all’indicazione geografica oggetto della domanda di registrazione. Il gruppo di produttori richiedente provvede, altresì, a trasmettere a mezzo posta elettronica certificata copia dell’avviso alle amministrazioni locali ricadenti nella zona geografica di cui al precedente periodo e alle organizzazioni professionali e di categoria interessate rappresentative a livello locale, regionale o nazionale, a seconda dei casi.
- Il gruppo di produttori richiedente fornisce al Ministero evidenze oggettive dell’avvenuta divulgazione dell’evento ai sensi del comma 5 del presente articolo.
- La riunione di pubblico accertamento è aperta a tutti i soggetti interessati. Il gruppo di produttori richiedente provvede alla registrazione dei partecipanti e rende disponibile ai partecipanti copia del disciplinare.
- Alla riunione di cui al comma 3 del presente articolo partecipano almeno due funzionari del Ministero ed i rappresentanti della regione e del gruppo di produttori richiedente. Dopo aver dato atto della regolare convocazione della riunione, i funzionari del Ministero:
a) danno lettura del disciplinare;
b) acquisiscono eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale sede;
c) informano i partecipanti che, all’esito della riunione di pubblico accertamento, la domanda di registrazione sarà pubblicata sul sito internet del Ministero, al fine di consentire lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione prevista dall’art. 11 del presente decreto. - Nell’ipotesi prevista dal comma 8, lettera b), del presente articolo, il Ministero, almeno dieci giorni prima dell’inizio della procedura nazionale di opposizione, trasmette al gruppo di produttori richiedente il disciplinare aggiornato a seguito della riunione di pubblico accertamento, dandone comunicazione anche alla regione.
Art. 11
Procedura nazionale di opposizione
- All’esito dell’esame della domanda di registrazione, il Ministero, ai sensi del secondo periodo dell’art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» i documenti contenuti nella domanda di registrazione di cui all’art. 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, ad esclusione di quelli previsti dai punti c.2) e c.3) e richiede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un comunicato contenente:
a) l’avviso che è stata presentata la domanda di registrazione e che i documenti previsti dall’art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 sono pubblicati sul sito internet del Ministero nella sezione «Pubblicità legale»;
b) l’avvertimento che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero, può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso il Ministero e l’indicazione dei recapiti del competente ufficio del Ministero. L’avvertimento previsto dal periodo precedente è, altresì, pubblicato sul sito internet del Ministero contestualmente alla pubblicazione della domanda di registrazione;
c) il collegamento ipertestuale alla pagina del sito internet del Ministero in cui i documenti di cui alla lettera a) sono pubblicati. - Ai sensi del secondo periodo dell’art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero, qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso il Ministero. L’opposizione, a pena di irricevibilità, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al competente ufficio del Ministero.
- L’opposizione alla domanda di registrazione è redatta in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati VII/A, VII/B o VII/C al presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) l’indicazione del nome oggetto della domanda di registrazione alla quale l’opposizione si riferisce e della data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero;
b) i dati identificativi ed i recapiti della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione;
d) l’indicazione di uno o più dei seguenti motivi di opposizione:
d.1) l’indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di indicazione geografica o ai requisiti di cui:
alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i vini;
all’art. 3, paragrafo 4, e al Capo III del regolamento (UE) 2019/787, per le bevande spiritose;
al regolamento (UE) 2024/1143, per i prodotti agricoli;
d.2) la registrazione dell’indicazione geografica proposta sarebbe impedita da una o più delle circostanze di cui all’art. 28, all’art. 29, all’art. 30 o all’art. 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;
d.3) la registrazione dell’indicazione geografica proposta danneggerebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico o di un marchio commerciale oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero ai sensi del comma 1 del presente articolo;
e) le ragioni debitamente motivate dell’opposizione, ivi inclusa la chiara e precisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui l’opposizione si fonda;
f) i documenti atti a comprovare l’esistenza dell’interesse legittimo e dei fatti di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed e) del presente comma;
g) eventuali richieste relative alla concessione di uno o più periodi transitori previsti dall’art. 20 del regolamento (UE) 2024/1143 e i documenti atti a comprovare il soddisfacimento delle condizioni previste da tale articolo, a seconda dei casi;
h) il consenso alla trasmissione dei dati personali contenuti nell’opposizione. - Entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle opposizioni presentate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero ne valuta la ricevibilità e l’ammissibilità. Il Ministero trasmette le opposizioni ricevibili ed ammissibili al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione alla regione.
- In caso di opposizioni ricevibili ed ammissibili, il Ministero invita il gruppo di produttori richiedente e ciascun opponente ad avviare idonee consultazioni, anche disgiuntamente, al fine di ricercare un accordo sulla domanda di registrazione, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento del predetto invito. Il termine previsto dal periodo precedente può essere prorogato dal Ministero, su richiesta del gruppo di produttori richiedente, di ulteriori sessanta giorni. Il gruppo di produttori richiedente e l’opponente avviano senza indebiti ritardi le consultazioni e si trasmettono reciprocamente ogni informazione utile al raggiungimento dell’accordo sulla domanda di registrazione. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle consultazioni da parte del gruppo di produttori richiedente o dell’opponente comporta, rispettivamente, la chiusura del procedimento amministrativo oppure il rigetto dell’opposizione.
- Entro trenta giorni dalla fine delle consultazioni, il gruppo di produttori richiedente trasmette a mezzo posta elettronica certificata al Ministero, dandone comunicazione anche alla regione, una relazione sull’esito delle consultazioni, compresa l’eventuale proposta di modifiche da apportare alla domanda di registrazione in conseguenza delle opposizioni ricevute, utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII al presente decreto. In caso di accordo parziale o di mancato raggiungimento dell’accordo, il gruppo di produttori richiedente trasmette, unitamente alla relazione, idonee controdeduzioni atte a superare le opposizioni non oggetto di rinuncia espressa e l’eventuale documentazione a sostegno delle stesse. La mancata trasmissione senza giustificato motivo della relazione e, se del caso, delle controdeduzioni da parte del gruppo di produttori richiedente comporta la chiusura del procedimento amministrativo. Entro il termine di cui al primo periodo del presente comma, ciascun opponente può trasmettere a mezzo posta elettronica certificata al Ministero, dandone comunicazione anche alla regione e al gruppo di produttori richiedente, la propria posizione in merito all’esito delle consultazioni.
- Il Ministero, anche su richiesta della regione, del gruppo di produttori richiedente o dell’opponente, prima della conclusione del periodo di consultazioni, può indire una riunione al fine di esaminare contestualmente specifiche problematiche emerse nel corso delle consultazioni. Dalla data del provvedimento di indizione della riunione, il termine per lo svolgimento delle consultazioni previsto dal comma 5 del presente articolo è sospeso. Alla riunione partecipano uno o più rappresentanti del Ministero, della regione, del gruppo di produttori richiedente e di ciascun opponente. In caso di accordo totale sulla domanda di registrazione tra il gruppo di produttori proponente e ciascun opponente, il periodo di consultazioni si considera concluso e non si applica il comma 6 del presente articolo. In caso di accordo parziale o di mancato raggiungimento dell’accordo, il Ministero invita il gruppo di produttori richiedente e gli opponenti che non hanno dato il consenso all’accordo a riprendere le consultazioni e il termine di cui al comma 5 del presente articolo riprende a decorrere. Il Ministero convoca sempre una riunione con la regione, il gruppo di produttori richiedente e ciascun opponente in caso di mancato raggiungimento dell’accordo all’esito del periodo di consultazioni.
- In caso di modifiche alla domanda di registrazione proposte dal gruppo di produttori richiedente all’esito delle consultazioni o nel corso della riunione di cui al comma 7 del presente articolo, il Ministero, prima di procedere ai sensi dell’art. 12 del presente decreto, previo parere della regione, valuta la conformità delle modifiche proposte alle condizioni stabilite dall’art. 10, comma 1, lettera b), del presente decreto. Nell’ipotesi prevista dal comma 7 del presente articolo, il Ministero e la regione svolgono contestualmente tale valutazione nell’ambito della riunione. All’esito delle valutazioni:
a) se le modifiche proposte non sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale per la registrazione delle indicazioni geografiche, le stesse si considerano non presentate e il Ministero procede ai sensi dell’art. 12 del presente decreto. Se l’accordo tra il gruppo di produttori richiedente e l’opponente era condizionato all’accoglimento delle modifiche proposte, il Ministero chiede al gruppo di produttori richiedente la trasmissione di idonee controdeduzioni atte a superare le opposizioni ricevute e l’eventuale documentazione a sostegno delle stesse entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
b) se le modifiche proposte sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale per la registrazione delle indicazioni geografiche e le stesse non comportano mutamenti sostanziali della domanda di registrazione, il Ministero integra la domanda di registrazione con le modifiche proposte e procede ai sensi dell’art. 12 del presente decreto;
c) se le modifiche proposte sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale per la registrazione delle indicazioni geografiche, ma le stesse comportano mutamenti sostanziali della domanda di registrazione, il Ministero integra la domanda di registrazione con le modifiche proposte ed effettua una nuova procedura di opposizione limitatamente ai profili della domanda di registrazione modificati in modo sostanziale.
Art. 12
Decisione del Ministero sulla domanda di registrazione
- Il Ministero adotta un provvedimento di rigetto della domanda di registrazione:
a) se, all’esito dell’istruttoria, la domanda di registrazione non soddisfa le condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale per la registrazione delle indicazioni geografiche, a seconda dei casi, dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli;
b) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, viene presentata un’opposizione ricevibile e ammissibile e, in mancanza di accordo totale sulla domanda di registrazione, il Ministero, tenuto conto delle controdeduzioni del gruppo di produttori richiedente, la ritiene fondata. - Una domanda di registrazione avente ad oggetto lo stesso nome e basata sui medesimi fatti e sulle medesime prove di una domanda di registrazione per la quale è stato adottato un provvedimento di rigetto non può essere presentata e, se viene presentata, è dichiarata inammissibile dal Ministero.
- Il Ministero adotta un provvedimento di conclusione della fase nazionale della procedura di registrazione con esito favorevole ai sensi dell’art. 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143:
a) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, non vengono presentate opposizioni ricevibili e ammissibili;
b) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, vengono presentate opposizioni ricevibili e ammissibili e:
viene raggiunto un accordo totale sulla domanda di registrazione tra il gruppo di produttori richiedente e tutti gli opponenti;
oppure, in mancanza di accordo totale sulla domanda di registrazione, il Ministero, tenuto conto delle controdeduzioni del gruppo di produttori richiedente, le ritiene non fondate. - Il provvedimento di rigetto o il provvedimento favorevole sono trasmessi, a cura del Ministero, al gruppo di produttori richiedente e, se del caso, all’opponente, entro dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso, dandone comunicazione anche alla regione.
- Ai sensi dell’art. 10, paragrafo 7, secondo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il provvedimento favorevole unitamente al disciplinare aggiornato.
- Ai sensi dell’art. 10, paragrafo 7, primo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo può presentare un ricorso avverso i provvedimenti adottati in base al presente decreto innanzi al giudice amministrativo, salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a diritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13
Presentazione della domanda di registrazione nella fase dell’Unione
- A seguito della pubblicazione del provvedimento favorevole, il Ministero presenta la domanda di registrazione nella fase dell’Unione di cui all’art. 13 del regolamento (UE) 2024/1143 alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all’art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
- Il gruppo di produttori richiedente, in qualsiasi momento antecedente all’adozione della decisione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 2024/1143, può chiedere al Ministero il ritiro della domanda di registrazione. Il Ministero, acquisito il parere favorevole della regione, procede a ritirare la domanda di registrazione presso la Commissione europea.
Art. 14
Protezione nazionale transitoria
- Ai sensi dell’art. 11 del regolamento (UE) 2024/1143, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del documento unico e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare conformemente all’art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero, su richiesta del gruppo di produttori richiedente, può concedere, in via temporanea, una protezione transitoria a livello nazionale al nome oggetto della domanda di registrazione.
- Ai fini di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il gruppo di produttori richiedente presenta un’apposita richiesta al Ministero, dandone comunicazione anche alla regione. Alla richiesta è allegata una dichiarazione con la quale il gruppo di produttori richiedente esonera espressamente la Repubblica italiana da ogni responsabilità presente e futura conseguente alla protezione nazionale transitoria, in caso di mancata registrazione dell’indicazione geografica da parte della Commissione europea. Una dichiarazione di analogo contenuto è trasmessa al Ministero, alla regione e al gruppo di produttori richiedente, anche successivamente alla concessione della protezione nazionale transitoria, da parte di ogni persona fisica e giuridica che intende avvalersi della protezione nazionale transitoria. La responsabilità per i danni cagionati in conseguenza della protezione nazionale transitoria, in caso di mancata registrazione dell’indicazione geografica da parte della Commissione europea, è assunta dal gruppo di produttori richiedente solidalmente alle singole persone fisiche e giuridiche che si sono avvalse della protezione nazionale transitoria.
- Il Ministero, previo parere della regione, valuta la richiesta e, se opportuno, concede con decreto la protezione nazionale transitoria. Le misure adottate con il decreto di concessione della protezione nazionale transitoria hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono sul mercato interno dell’Unione o sugli scambi internazionali. L’entrata in vigore della protezione nazionale transitoria è condizionata all’emanazione del decreto di autorizzazione dell’autorità pubblica o dell’organismo delegato incaricato della verifica del rispetto del disciplinare e all’approvazione del relativo piano dei controlli. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il decreto di concessione della protezione nazionale transitoria, a seguito della sua entrata in vigore, e richiede la pubblicazione di un comunicato contenente l’avviso dell’entrata in vigore della protezione nazionale transitoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione della protezione nazionale transitoria, il nome oggetto di protezione nazionale transitoria può essere utilizzato dagli operatori iscritti al relativo sistema di controllo.
- Ai sensi dell’art. 37, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1143, i simboli dell’Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, le indicazioni «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e «indicazione geografica», nonché le abbreviazioni «DOP» e «IGP», a seconda dei casi, non possono figurare nell’etichettatura dei prodotti designati dal nome oggetto di protezione nazionale transitoria. Nell’etichettatura dei prodotti designati dal nome oggetto di protezione nazionale transitoria, tale nome è seguito dalla dicitura «in protezione nazionale transitoria».
- La protezione nazionale transitoria concessa in base al presente articolo cessa alla data in cui entra in vigore l’atto di esecuzione che decide in merito alla domanda di registrazione, adottato ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 2024/1143, oppure alla data in cui la domanda di registrazione è ritirata ai sensi del secondo periodo dell’art. 13, comma 2, del presente decreto.
Art. 15
Richieste di informazioni supplementari o di modifiche della domanda nella fase dell’Unione
- Se, nel corso dell’esame della domanda di registrazione nella fase dell’Unione, la Commissione europea richiede informazioni supplementari o modifiche della domanda di registrazione ai sensi dell’art. 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero trasmette tali richieste al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione anche alla regione. Il gruppo di produttori richiedente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fornisce al Ministero le dovute informazioni e, se del caso, l’assenso alle modifiche richieste, dandone comunicazione anche alla regione. Il mancato assenso alle modifiche richieste dalla Commissione europea comporta il ritiro della domanda di registrazione da parte del Ministero.
- Se, nel corso della procedura di opposizione dell’Unione di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 2024/1143, sono presentate opposizioni ritenute ricevibili dalla Commissione europea, il Ministero trasmette al gruppo di produttori richiedente l’opposizione e i documenti ricevuti dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, terzo periodo, del regolamento (UE) 2024/1143, dandone comunicazione anche alla regione. Il Ministero trasmette al gruppo di produttori richiedente, altresì, le informazioni ricevute dall’opponente nel corso delle consultazioni previste dall’art. 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, dandone comunicazione anche alla regione. Il gruppo di produttori richiedente trasmette al Ministero, entro un congruo termine stabilito nelle comunicazioni di cui ai periodi precedenti, le dovute informazioni necessarie al raggiungimento di un accordo con l’opponente o al superamento dell’opposizione ricevuta, a seconda dei casi, e, se richiesto, l’assenso ad apportare modifiche alla domanda di registrazione, dandone comunicazione anche alla regione.
- Nelle ipotesi di modifica della domanda di registrazione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero aggiorna la domanda di registrazione pubblicata sul proprio sito internet.
Art. 16
Adempimenti successivi alla registrazione dell’indicazione geografica
- A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – Serie L – del regolamento di esecuzione della Commissione europea che registra l’indicazione geografica ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero pubblica sul proprio sito internet, nell’apposita sezione dedicata ai disciplinari delle indicazioni geografiche registrate dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, a seconda dei casi, la versione del disciplinare aggiornata all’esito della procedura di registrazione.
- Il Ministero procede, altresì, a pubblicare sul proprio sito internet un avviso relativo all’avvenuta registrazione dell’indicazione geografica ed il collegamento ipertestuale alla pubblicazione del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.
Sezione II
Procedura nazionale di opposizione supplementare nella fase dell’Unione
Art. 17
Procedura nazionale di opposizione supplementare a seguito di richieste della Commissione europea o in conseguenza delle consultazioni nella fase dell’Unione
- Nelle ipotesi previste dall’art. 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall’art. 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il Ministero, prima di comunicare alla Commissione europea la versione aggiornata del documento unico, pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il disciplinare aggiornato con le modifiche sostanziali apportate a seguito di richieste della Commissione europea o in conseguenza delle consultazioni nella fase dell’Unione, a seconda dei casi.
- Qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione del disciplinare aggiornato, può presentare un’opposizione avverso le modifiche sostanziali apportate al disciplinare.
- Per la presentazione dell’opposizione alle modifiche sostanziali apportate al disciplinare, si applica mutatis mutandis quanto previsto dall’art. 11, commi 2, secondo periodo, e 3 del presente decreto.
- Alla procedura di opposizione supplementare di cui al presente articolo si applica mutatis mutandis quanto previsto dall’art. 11, commi da 4 a 7.
- All’esito della procedura nazionale di opposizione supplementare, il Ministero:
a) se ritiene l’opposizione fondata, sentita la regione:
ritira la domanda di registrazione presso la Commissione europea, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
rinuncia ad apportare le modifiche alla domanda di registrazione, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27;
b) se ritiene l’opposizione non fondata, aggiorna il documento unico, adattandolo sulla base del disciplinare aggiornato, e lo trasmette alla Commissione europea, dandone comunicazione anche alla regione.
Sezione III
Procedura di opposizione dell’Unione in caso di domande di registrazione presentate da altri Stati membri o da un richiedente di un Paese terzo
Art. 18
Presentazione dell’opposizione al Ministero
- In caso di presentazione della domanda di registrazione nella fase dell’Unione da parte di un altro Stato membro o di un richiedente di un Paese terzo, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del documento unico e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare conformemente all’art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, può presentare un’opposizione al Ministero ai sensi dell’art. 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.
- L’opposizione, avente i medesimi contenuti previsti dall’art. 11, comma 3, del presente decreto, è redatta in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati IX/A, IX/B o IX/C al presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli ed è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al competente ufficio del Ministero.
Art. 19
Esame dell’opposizione e decisione sulla presentazione dell’opposizione alla Commissione europea
- Il Ministero esamina l’opposizione di cui all’art. 18 del presente decreto e decide se presentarla alla Commissione europea a norma dell’art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, comunicando l’esito di tale decisione all’opponente. Nel caso di pluralità di opposizioni, il Ministero, se decide di presentarle alla Commissione europea a norma dell’art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, presenta contestualmente le opposizioni alla Commissione europea, comunicando tale decisione a tutti gli opponenti.
Art. 20
Partecipazione alle consultazioni nell’ambito della procedura di opposizione dell’Unione
- Il Ministero trasmette al soggetto che ha presentato l’opposizione di cui all’art. 18 del presente decreto l’invito ad avviare idonee consultazioni con il richiedente ricevuto dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
- Il soggetto che ha presentato l’opposizione, con l’assistenza del Ministero, partecipa alle consultazioni con il richiedente e trasmette le informazioni necessarie ai sensi dell’art. 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143.
- Il soggetto che ha presentato l’opposizione può chiedere al Ministero di notificare la propria posizione alla Commissione europea alla fine delle consultazioni ai sensi dell’art. 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143. In caso di pluralità di richieste, il Ministero notifica una posizione comune alla Commissione europea.
Capo III
Modifiche del disciplinare
Art. 21
Modifica dell’Unione
- Una modifica del disciplinare è considerata una «modifica dell’Unione» nelle ipotesi previste dall’art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.
- Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alla procedura relativa alle modifiche dell’Unione si applicano mutatis mutandis gli articoli da 7 a 20 del presente decreto, ad esclusione degli articoli 7, comma 1, e 14.
- La domanda di modifica dell’Unione può essere presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto della pertinente DOP o IGP oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 e dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli.
- Al di fuori dell’ipotesi in cui la modifica dell’Unione riguardi una variazione della zona geografica definita nel disciplinare, se la domanda è presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto non si applica quanto previsto dall’art. 10, commi da 3 a 9, del presente decreto.
- La domanda di modifica dell’Unione, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati X/A, X/B o X/C al presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, comprende:
a) il disciplinare consolidato con le modifiche proposte;
b) il documento unico aggiornato in base alla modifica proposta;
c) la documentazione di accompagnamento di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), del presente decreto, eventualmente aggiornata. - Alla domanda è allegata la documentazione prevista dall’art. 7, comma 2, del presente decreto, con le seguenti precisazioni:
a) l’atto costitutivo, l’eventuale statuto e l’elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente di cui all’art. 7, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto non sono richiesti, se la domanda è presentata da un Consorzio di tutela riconosciuto;
b) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico di cui all’art. 7, comma 2, lettera c) del presente decreto è adottata nel rispetto delle modalità previste dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;
c) le relazioni tecnica, storica e socio-economica di cui all’art. 7, comma 2, lettere d), e) e f) del presente decreto sono adeguate alle modifiche proposte;
d) la cartografia di cui all’art. 7, comma 2, lettera g), del presente decreto è richiesta solo in caso di variazione della zona geografica definita nel disciplinare, ove non ci si riferisca a confini amministrativi. - Alla domanda è, altresì, allegata la seguente ulteriore documentazione:
a) un quadro sinottico a due colonne, contenente, nella prima, la versione vigente del disciplinare e, nella seconda, la versione del disciplinare con le modifiche proposte in evidenza;
b) la spiegazione del motivo per cui ciascuna modifica rientra nella definizione di modifica dell’Unione;
c) le voci del disciplinare e del documento unico relative alle questioni oggetto di ciascuna delle modifiche proposte, con la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche proposte e dei motivi che le rendono necessarie;
d) l’indicazione di eventuali modifiche ordinarie indissolubilmente legate alla modifica dell’Unione conformemente all’art. 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/27.
Art. 22
Modifica ordinaria
- Qualsiasi altra modifica del disciplinare che non rientri tra le ipotesi previste dall’art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 è considerata una «modifica ordinaria».
- Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alla procedura relativa alle modifiche ordinarie si applicano mutatis mutandis gli articoli da 7 a 11 del presente decreto, ad esclusione degli articoli 7, comma 1, e 14.
- La domanda di modifica ordinaria può essere presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto della pertinente DOP o IGP oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 e dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli.
- Al di fuori dell’ipotesi in cui la modifica ordinaria riguardi una variazione della zona geografica definita nel disciplinare, se la domanda è presentata dal consorzio di tutela riconosciuto non si applica quanto previsto dall’art. 10, commi da 3 a 9, del presente decreto.
- La domanda di modifica ordinaria, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati X/A, X/B o X/C al presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, comprende:
a) il disciplinare consolidato con le modifiche proposte;
b) se la modifica proposta comporta altresì una modifica del documento unico, il documento unico aggiornato in base alle modifiche proposte;
c) la documentazione di accompagnamento di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), del presente decreto, eventualmente aggiornata. - Alla domanda è allegata la documentazione prevista dall’art. 7, comma 2, del presente decreto, con le seguenti precisazioni:
a) l’atto costitutivo, l’eventuale statuto e l’elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente di cui all’art. 7, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto non sono richiesti, se la domanda è presentata da un consorzio di tutela riconosciuto;
b) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico di cui all’art. 7, comma 2, lettera c), del presente decreto è adottata nel rispetto delle modalità previste dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli;
c) le relazioni tecnica, storica e socio-economica di cui all’art. 7, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto sono adeguate alle modifiche proposte;
d) la cartografia di cui all’art. 7, comma 2, lettera g), del presente decreto è richiesta solo in caso di variazione della zona geografica definita nel disciplinare, ove non ci si riferisca a confini amministrativi. - Alla domanda è, altresì, allegata la seguente ulteriore documentazione:
a) un quadro sinottico a due colonne, contenente, nella prima, la versione vigente del disciplinare e, nella seconda, la versione del disciplinare con le modifiche proposte in evidenza;
b) la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria;
c) le voci del disciplinare e, se del caso, del documento unico, relative alle questioni oggetto di ciascuna delle modifiche proposte, con la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche proposte e dei motivi che le rendono necessarie, indicando se comportano altresì una modifica del documento unico. - All’esito dell’istruttoria, il Ministero:
a) adotta un provvedimento di rigetto della domanda di modifica ordinaria, nei casi previsti dall’art. 12, comma 1, del presente decreto;
b) emana un decreto di approvazione della modifica ordinaria, nei casi previsti dall’art. 12, comma 3, del presente decreto. Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2024/27, tale decreto di approvazione comprende il collegamento ipertestuale alla versione pubblicata del disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato. Se riguarda un’indicazione geografica per la quale non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, la modifica ordinaria comprende sempre un documento unico. - Si applicano le disposizioni previste dall’art. 12, commi 4, 5 e 6, del presente decreto.
- La modifica ordinaria approvata è applicabile, nel territorio nazionale, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di approvazione della modifica ordinaria, fatta salva diversa disposizione.
- Il decreto di approvazione della modifica ordinaria può contenere, mutatis mutandis, disposizioni su un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia dalla data della sua pubblicazione, alle stesse condizioni previste dall’art. 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143.
- A seguito della pubblicazione del decreto di approvazione della modifica ordinaria, il Ministero comunica quest’ultimo alla Commissione europea ai sensi dell’art. 24, paragrafo 9, primo periodo, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell’art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27. Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la comunicazione dell’approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di un’indicazione geografica per la quale non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è sempre accompagnata da un documento unico da pubblicare a titolo informativo a livello dell’Unione.
- A seguito della pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 24, paragrafo 9, secondo periodo del regolamento (UE) 2024/1143 e dell’art. 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il Ministero pubblica sul proprio sito internet, nell’apposita sezione dedicata ai disciplinari delle indicazioni geografiche registrate dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, a seconda dei casi, la versione del disciplinare consolidata con le modifiche approvate.
- Il Ministero procede, altresì, a pubblicare sul proprio sito internet un avviso relativo all’avvenuta pubblicazione della modifica ordinaria da parte della Commissione europea ed il collegamento ipertestuale alla pubblicazione del disciplinare di cui al comma 12 del presente articolo. L’avviso di cui al periodo precedente specifica che, a seguito dell’avvenuta pubblicazione da parte della Commissione europea, la modifica ordinaria è applicabile nell’intero territorio dell’Unione ai sensi dell’art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27.
Art. 23
Modifica temporanea
- Una modifica ordinaria è considerata una «modifica temporanea» alle condizioni stabilite dall’art. 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143.
- La domanda di modifica temporanea può essere presentata, con le modalità previste dall’art. 8 del presente decreto, dal consorzio di tutela riconosciuto della pertinente DOP o IGP oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo nel rispetto delle condizioni previste dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli.
- La domanda di modifica temporanea, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati XI/A, XI/B o XI/C al presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, comprende:
a) i dati identificativi ed i recapiti, a seconda dei casi, del consorzio di tutela riconosciuto oppure del gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo, ivi incluso il domicilio digitale di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) le voci del disciplinare relative alle questioni oggetto di ciascuna delle modifiche proposte, con la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche proposte e dei motivi che le rendono necessarie;
c) la spiegazione dei motivi per cui la modifica temporanea richiesta sia risultante dall’imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche oppure sia motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli o da significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi eventi geopolitici, che incidono sull’approvvigionamento di materie prime, così come ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti;
d) a seconda dei casi, l’atto di natura legislativa, regolamentare o provvedimentale adottato da un’autorità pubblica che impone misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario oppure l’atto emanato dall’autorità competente concernente il riconoscimento ufficiale di calamità naturali, condizioni meteorologiche sfavorevoli o significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi eventi geopolitici, che incidono sull’approvvigionamento di materie prime. - La regione pubblica sul proprio sito internet, a fini informativi, l’avviso relativo alla presentazione della domanda di modifica temporanea e trasmette al Ministero il proprio parere.
- Il Ministero, previo accertamento della completezza ed adeguatezza della documentazione, valuta la rispondenza della domanda di modifica temporanea alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale e, se la valutazione è positiva, emana il decreto di approvazione della modifica temporanea. Nel decreto di approvazione di una modifica temporanea è stabilito il periodo di tempo limitato di applicazione della modifica temporanea stessa, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/27.
- Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall’art. 12, commi 4, 5 e 6, del presente decreto.
- La modifica temporanea approvata è applicabile, nel territorio nazionale, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione della modifica temporanea, fatta salva diversa disposizione.
- A seguito della pubblicazione del decreto di approvazione della modifica temporanea, il Ministero comunica quest’ultimo alla Commissione europea ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27.
- A seguito della pubblicazione della comunicazione di una modifica temporanea da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 7, paragrafo 7, primo periodo, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il Ministero pubblica sul proprio sito internet un avviso relativo all’avvenuta pubblicazione della modifica temporanea da parte della Commissione europea. L’avviso di cui al periodo precedente specifica che, a seguito dell’avvenuta pubblicazione da parte della Commissione europea, la modifica temporanea è applicabile nell’intero territorio dell’Unione ai sensi dell’art. 7, paragrafo 7, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27.
Art. 24
Relazioni tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie
- Se una domanda di modifica dell’Unione comprende anche modifiche ordinarie, ivi incluse le modifiche temporanee, il Ministero esamina soltanto la modifica dell’Unione. Qualsiasi modifica ordinaria, ivi incluse le modifiche temporanee, è considerata come non presentata al Ministero. L’esame di tali domande da parte del Ministero verte sulle modifiche dell’Unione proposte. Ai sensi dell’art. 24, paragrafo 8, ultimo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero può invitare il richiedente nella fase nazionale a modificare altri elementi del disciplinare.
- In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, una modifica ordinaria inclusa in una domanda di modifica dell’Unione indissolubilmente legata a quest’ultima può essere presentata unitamente alla modifica dell’Unione ed è considerata, in via eccezionale, parte di tale modifica dell’Unione. In tali casi, il legame indissolubile tra la modifica dell’Unione e la modifica ordinaria è spiegato nella domanda di modifica dell’Unione.
- Nelle ipotesi previste dall’art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il richiedente nella fase nazionale trasmette al Ministero, a seconda dei casi, il documento unico aggiornato incluso nella domanda di approvazione di una modifica dell’Unione oppure la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell’Unione che le modifiche ordinarie, ai fini della successiva comunicazione alla Commissione europea.
Capo IV
Cancellazione della registrazione
Art. 25
Cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica
- La cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica originaria dell’Italia può essere richiesta:
a) nei casi previsti dall’art. 25, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1143, da qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale;
b) nel caso previsto dall’art. 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, dal consorzio di tutela riconosciuto della pertinente DOP o IGP oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 e dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli. - Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alla procedura relativa alla cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica si applicano mutatis mutandis gli articoli 7, comma 4, 8, 9, 10, 11, ad esclusione dei commi 3 e 8, 12, 13, 16, 18, 19 e 20 del presente decreto.
- Se la domanda è presentata dal consorzio di tutela riconosciuto non si applica quanto previsto dall’art. 10, commi da 3 a 9, del presente decreto.
- La domanda di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica originaria dell’Italia, da redigere in conformità ad uno dei modelli previsti negli allegati XII/A, XII/B o XII/C al presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli, comprende:
a) il nome registrato proposto per la cancellazione, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose);
b) i dati identificativi ed i recapiti, a seconda dei casi, della persona fisica o giuridica stabilita o residente nel territorio nazionale, del consorzio di tutela riconosciuto oppure del gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo, che ha chiesto la cancellazione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) se la domanda è presentata da una persona fisica o giuridica diversa dal consorzio di tutela riconosciuto o dal gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo, la descrizione dell’interesse legittimo alla cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica e le ragioni debitamente motivate della richiesta di cancellazione in relazione alle ipotesi previste dall’art. 25, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2024/1143;
d) i documenti atti a comprovare l’esistenza dell’interesse legittimo e dei fatti di cui alla lettera c) del presente comma. - Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del presente articolo, alla domanda di cancellazione di cui al comma 4 del presente articolo è allegata, altresì, la seguente documentazione:
a) se la domanda non è presentata dal consorzio di tutela riconosciuto, l’atto costitutivo, l’eventuale statuto e l’elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente;
b) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, da cui risulti la decisione del consorzio di tutela riconosciuto o del gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di presentare la domanda di cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica, adottata nel rispetto delle modalità previste dai Titoli II, III o IV del presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli. - L’opposizione alla domanda di cancellazione è redatta in conformità ad uno dei moduli previsti negli allegati XIII/A, XIII/B o XIII/C al presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) l’indicazione del nome oggetto della domanda di cancellazione alla quale l’opposizione si riferisce e della data di pubblicazione della domanda di cancellazione sul sito internet del Ministero;
b) i dati identificativi ed i recapiti della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione;
d) la dimostrazione dell’utilizzo commerciale continuato del nome registrato ai sensi dell’art. 25, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1143.
e) i documenti atti a comprovare l’esistenza dell’interesse legittimo e dei fatti di cui, rispettivamente, alle lettere c) e d) del presente comma;
f) il consenso alla trasmissione dei dati personali contenuti nell’opposizione. - Nei casi previsti dall’art. 25, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1143, la cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica originaria dell’Italia può essere richiesta alla Commissione europea direttamente dal Ministero, sentita la regione, o su istanza debitamente motivata della regione stessa.
- L’opposizione alla domanda di cancellazione in caso di indicazione geografica originaria di altri Stati membri o Paesi terzi è redatta in conformità ad uno dei moduli previsti negli allegati XIV/A, XIV/B o XIV/C al presente decreto, a seconda che riguardi un’indicazione geografica dei vini, delle bevande spiritose o dei prodotti agricoli.
Titolo II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE DEI VINI
Capo I
Procedure di registrazione, modifica e cancellazione
Art. 26
Richiedente nella fase nazionale
- Nell’ambito della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, il gruppo di produttori richiedente di cui all’art. 6 del presente decreto è costituito dai produttori dello stesso prodotto per il quale viene presentata la domanda.
- In caso di pluralità di domande per la stessa indicazione geografica, la regione individua il richiedente maggiormente rappresentativo sia in termini di produzione, sia in relazione al numero di produttori.
- Il comma 2 del presente articolo si applica, altresì, alle procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative ad una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, al di fuori dei casi in cui la domanda venga presentata dal consorzio di tutela riconosciuto.
Art. 27
Contenuto delle domande di registrazione, modifica e cancellazione
- Nell’ambito delle procedure di registrazione e modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, il disciplinare include anche le specificazioni e gli ulteriori elementi previsti dall’art. 35 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
- Nell’ambito delle procedure di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, la delibera assembleare di cui all’art. 7, comma 2, lettera c), del presente decreto è adottata con la maggioranza dei voti dei presenti.
- Al fine di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di rappresentatività previsti dall’art. 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, alla domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini è, altresì, allegata, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c), del presente comma, una attestazione di rappresentatività oppure, nel caso previsto dalla lettera d) del presente comma, una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e agli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base delle informazioni presenti nello schedario viticolo. Nel reperimento delle informazioni presenti nello schedario viticolo, laddove non esista un organismo delegato autorizzato dal Ministero, il gruppo di produttori richiedente può farsi supportare dalla regione. L’attestazione di rappresentatività, da redigere in conformità all’allegato XV al presente decreto, è rilasciata, su istanza del richiedente, dal competente organismo delegato autorizzato dal Ministero. La dichiarazione sostitutiva, invece, ha lo stesso contenuto dell’attestazione di rappresentatività ed è sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. I requisiti di rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai soggetti che hanno legittimamente espresso voto favorevole alla presentazione della domanda nell’assemblea di cui al comma 2 del presente articolo e, nell’ipotesi prevista dal comma 7 del presente articolo, anche agli ulteriori soggetti che hanno firmato a favore della presentazione della domanda, al fine del raggiungimento dei valori in percentuale indicati nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. L’attestazione di rappresentatività o, a seconda dei casi, la dichiarazione sostitutiva contiene:
a) in caso di D.O.C.G., tutti i seguenti indicatori di rappresentatività relativi alle produzioni rivendicate:
a.1) un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello schedario viticolo per la pertinente D.O.C. di provenienza, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 66%, inteso come media, dei soggetti che conducono tali vigneti e rappresenti almeno il 66%, inteso come media, della superficie totale dichiarata idonea alla rivendicazione della medesima D.O.C. di provenienza;
a.2) un numero di operatori autorizzati che, con riferimento alla produzione certificata e imbottigliata per la pertinente D.O.C. di provenienza, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 51% degli operatori autorizzati per tale D.O.C. di provenienza e rappresenti almeno il 66% della produzione certificata ed imbottigliata della medesima D.O.C. di provenienza;
b) in caso di D.O.C., nell’ipotesi prevista dall’art. 33, comma 2, primo periodo della legge 12 dicembre 2016, n. 238, tutti i seguenti indicatori di rappresentatività relativi alle produzioni rivendicate: un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello schedario viticolo per la pertinente I.G.T. di provenienza, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 35%, inteso come media, dei viticoltori della zona delimitata nella domanda e rappresenti almeno il 35%, inteso come media, della superficie totale dei vigneti della zona delimitata nella domanda e oggetto di rivendicazione o dichiarazione produttiva;
c) in caso di D.O.C., nell’ipotesi prevista dall’art. 33, comma 2, terzo periodo della legge 12 dicembre 2016, n. 238, tutti i seguenti indicatori di rappresentatività relativi alle produzioni rivendicate: un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello schedario viticolo per la pertinente zona espressamente delimitata o sottozona della D.O.C. di provenienza, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 51%, inteso come media, dei soggetti che conducono tali vigneti e rappresenti almeno il 51%, inteso come media, della superficie totale dichiarata idonea alla rivendicazione della medesima zona espressamente delimitata o sottozona della D.O.C. di provenienza;
d) in caso di I.G.T., tutti i seguenti indicatori di rappresentatività relativi alle produzioni: un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello schedario viticolo all’interno della zona delimitata nella domanda, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 20%, inteso come media, dei soggetti che conducono tali vigneti e rappresenti almeno il 20%, inteso come media, della superficie totale dei vigneti della zona delimitata nella domanda che è oggetto di dichiarazione produttiva. - Le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle domande di modifica del disciplinare e di cancellazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, ma, in tali casi, gli indicatori di rappresentatività si riferiscono direttamente alla denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta oggetto della domanda.
- Ai sensi dell’art. 35, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta agli indicatori di rappresentatività previsti al comma 3 del presente articolo, l’attestazione di rappresentatività o, a seconda dei casi, la dichiarazione sostitutiva contiene anche i seguenti indicatori:
a) in caso di domanda di registrazione, un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello schedario viticolo per la pertinente DOP o IGP di provenienza, a seconda dei casi, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, rappresenti almeno il 66%, inteso come media, della superficie totale dei vigneti della zona delimitata nella domanda che è oggetto di dichiarazione produttiva;
b) in caso di domanda di modifica del disciplinare, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, anche un numero di operatori autorizzati che, con riferimento alla produzione certificata ed imbottigliata per la pertinente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta oggetto della domanda, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, rappresenti almeno il 51%, inteso come media, della produzione certificata ed imbottigliata della medesima denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. - In caso di domanda di modifica del disciplinare avente ad oggetto la delimitazione della zona di produzione delle uve, l’attestazione di rappresentatività contiene i seguenti indicatori di rappresentatività: un numero di viticoltori che, con riferimento ai vigneti iscritti nello schedario viticolo all’interno della zona geografica delimitata nel pertinente disciplinare, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, sia pari almeno al 51%, inteso come media, dei soggetti che conducono tali vigneti e rappresenti almeno il sessantasei per cento (66%), inteso come media, della superficie totale dei vigneti della predetta zona geografica delimitata che è oggetto di rivendicazione. Nell’ipotesi prevista dal precedente periodo, le relazioni di cui all’art. 7, comma 2, lettere d), e) e f) del presente decreto comprovano che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione delle uve.
- Nel caso in cui il numero di soggetti che hanno legittimamente espresso voto favorevole alla delibera assembleare di cui al comma 2 del presente articolo non sia sufficiente a rappresentare i valori in percentuale indicati nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, è possibile integrare la predetta delibera assembleare con la raccolta delle firme di altri soggetti, facenti parte delle medesime categorie indicate nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, favorevoli alla presentazione della domanda.
- Nell’ambito della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, le relazioni di cui all’art. 7, comma 2, lettere d), e) e f) del presente decreto presentano il seguente contenuto minimo:
a) con riferimento alla relazione tecnica, una descrizione chiara ed esaustiva dei seguenti elementi indicati nel disciplinare, unitamente alle pertinenti evidenze documentali:
a.1) le caratteristiche ambientali della zona geografica delimitata, il clima, l’origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l’esposizione e l’altitudine;
a.2) il legame, in caso di DOP, tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’art. 93, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure, in caso di IGP, tra la qualità, la reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto e l’origine geografica di cui all’art. 93, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
a.3) le varietà di uve che, nell’ambito di ciascuna categoria di prodotti vitivinicoli, compongono la base ampelografica delle specifiche tipologie previste nel disciplinare, con riferimento alle relative percentuali ed entità delle superfici vitate;
a.4) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite nella zona geografica delimitata e, in particolare, i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;
a.5) le rese per ettaro espresse in quantità di uve e di vino finito, pronto per l’immissione al consumo, tenuto conto dei valori ottenuti nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Le informazioni previste dal periodo precedente possono essere omesse nei casi in cui le predette rese risultino già indicate, per analoghe tipologie, nei disciplinari di altre indicazioni geografiche che designano prodotti provenienti dalla medesima zona geografica delimitata;
a.6) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve per ciascuna tipologia, sulla base di appositi esami analitici;
a.7) le tecniche e le modalità di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalla vigente normativa dell’Unione;
a.8) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo, sulla base di appositi esami analitici e organolettici;
a.9) in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, le motivazioni indicate nel disciplinare ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33, per cui, nel caso specifico, l’imbottigliamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo dell’indicazione geografica, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi;
a.10) in caso di D.O.C.G., il «particolare pregio», in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche rispetto alla media dei prodotti designati dalla D.O.C. di provenienza, e la «rinomanza commerciale» di cui all’art. 33, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
a.11) in caso di D.O.C. relativa a zone espressamente delimitate e sottozone della D.O.C. di provenienza, la «rinomanza commerciale» di cui all’art. 33, comma 2, terzo periodo della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
b) con riferimento alla relazione storica, la documentazione, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare:
b.1) l’uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome proposto per la registrazione;
b.2) in caso di D.O.C., qualora il nome proposto per la registrazione non costituisca una I.G.T. o non sia previsto come sottozona nel disciplinare di una D.O.C., anche la tradizionale vocazione vitivinicola nella zona geografica delimitata riferita al nome proposto, in relazione allo stretto legame tra la zona geografica delimitata e la qualità o le caratteristiche del prodotto;
b.3) in caso di I.G.T., anche la tradizionale vocazione vitivinicola della zona geografica delimitata, in relazione alla qualità, alla reputazione o altra caratteristica del prodotto;
c) con riferimento alla relazione socio-economica, la descrizione dei seguenti elementi, corredati di riferimenti alle fonti da cui i dati sono tratti:
c.1) il livello della produzione al momento della presentazione della domanda, suddiviso per le tipologie previste nel disciplinare, nell’ambito di ciascuna categoria di prodotto vitivinicolo, e la relativa struttura produttiva;
c.2) la potenzialità produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto. - Le disposizioni previste dal comma 8 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle domande di modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, ma, in tali casi, il contenuto delle relazioni è adeguato alla modifica proposta.
- Alla domanda di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini è, altresì, allegata la ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese di cui all’art. 108 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’importo e le modalità di versamento della tassa prevista dal precedente periodo sono determinati con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 28
Domanda di modifica ordinaria presentata da un consorzio di tutela riconosciuto di cui all’art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238
- Nel caso in cui una domanda di modifica ordinaria sia presentata da un consorzio di tutela riconosciuto di cui all’art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le attestazioni di rappresentatività previste dall’art. 27, commi 3, 4 e 5, del presente decreto possono essere sostituite dal verbale della delibera assembleare adottata con la maggioranza dei voti dei presenti di cui all’art. 27, comma 2, del presente decreto, dal quale risulti la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno il (50% + 1) dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto ad intervenire in assemblea per la denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta oggetto della domanda.
- Nell’ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, alla domanda di modifica ordinaria è allegata una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e agli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal presidente dell’assemblea dei soci del consorzio di tutela riconosciuto di cui all’art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che attesti il raggiungimento delle maggioranze indicate nel medesimo comma 1 del presente articolo. La dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma è redatta in conformità all’allegato XVI al presente decreto.
- Nel caso in cui le maggioranze indicate nel comma 1 del presente articolo non siano raggiunte, è possibile integrare la delibera assembleare con la raccolta delle firme di altri soggetti, facenti parte delle categorie indicate nell’art. 27, commi 3, 4 e 5, del presente decreto, favorevoli alla presentazione della domanda. Nell’ipotesi prevista dal periodo precedente, l’attestazione di rappresentatività si riferisce ai soggetti che hanno legittimamente espresso voto favorevole alla presentazione della domanda nell’assemblea di cui all’art. 27, comma 2, del presente decreto e agli ulteriori soggetti che hanno firmato a favore della presentazione della domanda, al fine del raggiungimento dei valori in percentuale indicati nell’art. 27, commi 3, 4 e 5, del presente decreto.
Art. 29
Parere sulle domande di registrazione, modifica e cancellazione da parte della Regione
- Nell’ambito delle procedure di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, l’accertamento della legittimazione del gruppo di produttori richiedente, condotto dalla Regione ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a), del presente decreto, ha ad oggetto anche la verifica dei requisiti di rappresentatività di cui agli articoli precedenti.
Art. 30
Esame delle domande di registrazione, modifica e cancellazione da parte del Ministero
- Nell’ambito delle procedure di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, all’esame condotto dal Ministero ai sensi dell’art. 10 del presente decreto si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:
a) alla riunione di pubblico accertamento partecipano almeno un rappresentante del Ministero, un rappresentante del Comitato e i rappresentanti della Regione e del richiedente. La disposizione di cui all’art. 10, comma 8, primo periodo del presente decreto non si applica alle procedure indicate al primo alinea del presente articolo;
b) a seguito dello svolgimento della riunione di pubblico accertamento, il Ministero richiede il parere consultivo del Comitato ai sensi dell’art. 35, comma 3, del presente decreto. Nelle procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione in cui la riunione di pubblico accertamento non ha luogo, il Ministero richiede il parere di cui al periodo precedente all’esito dell’istruttoria condotta ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, del presente decreto.
Art. 31
Procedura nazionale di opposizione
- Nell’ambito delle procedure di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, alla riunione indetta dal Ministero di cui all’art. 11, comma 7, del presente decreto, partecipa anche il Presidente del Comitato o un altro componente del Comitato da questi delegato.
Art. 32
Protezione nazionale transitoria
- Nell’ambito della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei vini, il decreto con il quale il Ministero concede la protezione nazionale transitoria di cui all’art. 14 del presente decreto è applicabile, per le produzioni vitivinicole derivanti da una determinata campagna vendemmiale, a condizione che entri in vigore antecedentemente all’inizio del relativo periodo vendemmiale di cui all’art. 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Gli effetti del decreto di concessione della protezione nazionale transitoria sono prorogati fino all’entrata in vigore dell’atto di esecuzione che decide in merito alla domanda di registrazione, adottato ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 2024/1143, oppure alla data in cui la domanda di registrazione è ritirata ai sensi del secondo periodo dell’art. 13, comma 2, del presente decreto.
Art. 33
Etichettatura temporanea e presentazione
- Con riferimento alle denominazioni di origine protette ed alle indicazioni geografiche protette dei vini oggetto di un decreto di concessione della protezione nazionale transitoria di cui all’art. 14 del presente decreto, gli operatori iscritti al relativo sistema di controllo ai sensi dell’art. 14, comma 4, del presente decreto possono indicare tali nomi nell’etichettatura e nella presentazione dei relativi prodotti, nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011, ai sensi dell’art. 106-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- Per i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo è vietato utilizzare i simboli dell’Unione che indicano la denominazione d’origine protetta o l’indicazione geografica protetta, le indicazioni dell’Unione «denominazione d’origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e le abbreviazioni «DOP» e «IGP», nonché le menzioni tradizionali «Denominazione di origine controllata e garantita», «Denominazione di origine controllata», «Indicazione geografica tipica» e le relative sigle «D.O.C.G.», «D.O.C.» e «I.G.T.», fino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione sulla registrazione ai sensi dell’art. 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143.
- Qualora la domanda di registrazione avente ad oggetto la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta di cui al comma 1 del presente articolo sia respinta dalla Commissione europea oppure sia stata ritirata ai sensi del secondo periodo dell’art. 13, comma 2, del presente decreto, i prodotti già etichettati conformemente al presente articolo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
- Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo non si applica l’art. 14, comma 5, del presente decreto.
Art. 34
Domanda di transizione da D.O.C. a D.O.C.G. e da I.G.T. a D.O.C.
- Alla domanda di transizione di una D.O.C. in una D.O.C.G. si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall’art. 22 e dal Titolo II del presente decreto, ad esclusione degli articoli 27, comma 6, e 28 del presente decreto.
- Alla domanda di transizione di una I.G.T. in una D.O.C. si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall’art. 21 e dal Titolo II del presente decreto. Capo II
Disposizioni relative al Comitato
Art. 35
Funzioni del Comitato
- In relazione alle competenze di cui all’art. 40, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Comitato, anche su richiesta del Ministero, svolge funzioni di studio e approfondimento in ordine a specifici aspetti tecnico-scientifici connessi alla tutela ed alla valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini designati da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, con particolare riguardo agli aspetti emergenti in ambito nazionale ed internazionale.
- Con riferimento alle funzioni previste dalle disposizioni di cui all’art. 40, comma 6, lettera a) della legge 12 dicembre 2016 e al Titolo II del presente decreto, il Ministero si avvale del Comitato nell’ambito delle seguenti procedure relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini:
a) di registrazione;
b) di modifica dell’Unione;
c) di modifica ordinaria, ad eccezione delle modifiche di natura formale.
d) di cancellazione. - Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero, preliminarmente all’adozione della decisione di cui all’art. 12 del presente decreto, trasmette le relative domande al Presidente del Comitato, ai fini dell’acquisizione del parere consultivo del Comitato. Il Comitato esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione delle domande.
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELLE BEVANDE SPIRITOSE
Art. 36
Richiedente nella fase nazionale
- Nell’ambito della procedura di registrazione di una indicazione geografica delle bevande spiritose, il gruppo di produttori richiedente di cui all’art. 6 del presente decreto è costituito dai trasformatori della medesima bevanda spiritosa oggetto della domanda. Possono far parte del gruppo di produttori richiedente anche i produttori delle materie prime utilizzate nel processo produttivo della bevanda spiritosa.
- L’accertamento e la valutazione condotti dalla regione e dal Ministero hanno ad oggetto anche la legittimazione del richiedente di cui al comma 1 del presente articolo.
- In caso di pluralità di domande per la stessa indicazione geografica, il Ministero procede in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande ed in relazione a ciascun richiedente alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.
- I commi precedenti del presente articolo si applicano, altresì, alle procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative ad una indicazione geografica delle bevande spiritose, al di fuori dei casi in cui la domanda venga presentata dal consorzio di tutela riconosciuto per tale indicazione geografica.
Art. 37
Indicazione geografica di rilievo nazionale
- Nel caso di procedura di registrazione di una indicazione geografica delle bevande spiritose di rilievo nazionale, il gruppo di produttori richiedente rappresenta almeno il cinquanta per cento (50%) della relativa produzione.
- La domanda di registrazione, modifica del disciplinare o cancellazione di una indicazione geografica delle bevande spiritose di rilievo nazionale è presentata esclusivamente al Ministero e non è prevista la partecipazione delle regioni nella procedura.
Art. 38
Contenuto delle domande di registrazione, modifica e cancellazione
Disposizioni non applicabili alle procedure relative ad indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
- Nell’ambito della procedura di registrazione di una indicazione geografica delle bevande spiritose, le relazioni di cui all’art. 7, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto presentano in seguente contenuto minimo:
a) con riferimento alla relazione tecnica, una descrizione chiara ed esaustiva del legame tra una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa originaria del territorio nazionale o di una regione o località nazionale e la sua origine geografica;
b) con riferimento alla relazione storica, la documentazione, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare l’uso tradizionale dell’indicazione geografica nel linguaggio comune, associata alla categoria della bevanda spiritosa;
c) con riferimento alla relazione socio-economica, l’indicazione dei dati relativi ai quantitativi prodotti e commercializzati, nonché dei mercati di commercializzazione, al momento della presentazione della domanda, corredati di riferimenti alle fonti da cui i dati sono tratti. - Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle domande di modifica del disciplinare di una indicazione geografica delle bevande spiritose, ma, in tali casi, il contenuto delle relazioni è adeguato alla modifica proposta.
- Nell’ambito delle procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative ad una indicazione geografica delle bevande spiritose non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 7, comma 2, lettera b), 9, commi 1, 2, 3 e 6, e 10, commi dal 3 al 9, del presente decreto.
Titolo IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Art. 39
Richiedente nella fase nazionale
- Nell’ambito della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli, il gruppo di produttori richiedente di cui all’art. 6 del presente decreto è costituito dai produttori e/o dai trasformatori del medesimo prodotto agricolo oggetto della domanda.
- In caso di pluralità di domande per lo stesso prodotto e/o nome oppure per prodotti e/o nomi comparabili, laddove non sia possibile l’aggregazione dei diversi richiedenti, il Ministero convoca una riunione con la regione interessata e provvede ad individuare il richiedente che rappresenti il maggior numero di produttori e/o trasformatori al momento della presentazione della domanda. In caso di parità di numero di produttori e/o trasformatori, prevale il richiedente che rappresenta anche il maggior valore in percentuale della relativa produzione al momento della presentazione della domanda.
- I commi precedenti del presente articolo si applicano, altresì, alle procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative ad una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli, al di fuori dei casi in cui la domanda venga presentata dal consorzio di tutela riconosciuto per tale denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
Art. 40
Contenuto delle domande di registrazione, modifica e cancellazione
- Nell’ambito della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli, le relazioni di cui all’art. 7, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto presentano in seguente contenuto minimo:
a) con riferimento alla relazione tecnica, una descrizione chiara ed esaustiva del legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica delimitata prevista nel disciplinare e, in caso di DOP, la qualità o le caratteristiche del prodotto oppure, in caso di IGP, una data qualità o la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, le ragioni per cui solo all’interno della zona geografica delimitata prevista nel disciplinare si ottengono e si mantengono, in un preciso rapporto causale e per effetto di ben identificati fattori umani e naturali, la qualità o le caratteristiche del prodotto designato dal nome oggetto della domanda. Dalla relazione tecnica risulta, altresì, che il prodotto per il quale si richiede la registrazione presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. I contenuti della relazione tecnica sono supportati da evidenze tecnico scientifiche da prodursi a carico del richiedente;
b) con riferimento alla relazione storica, la documentazione, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare l’uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la registrazione;
c) con riferimento alla relazione socio-economica, l’indicazione dei dati relativi alla quantità prodotta con riferimento alle ultime tre annate di produzione disponibili e del numero di produttori e/o trasformatori interessati, distinti per singola fase della filiera, in termini attuali e potenziali, corredati di riferimenti alle fonti da cui i dati sono tratti. - Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle domande di modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli, ma, in tali casi, il contenuto delle relazioni è adeguato alla modifica proposta.
Art. 41
Modifiche del disciplinare e cancellazione della registrazione
- Nel caso in cui una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli sia presentata dal consorzio di tutela riconosciuto, la delibera assembleare di cui all’art. 7, comma 2, lettera c) del presente decreto è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivi spettanti ai soci del consorzio di tutela riconosciuto aventi diritto ad intervenire in assemblea.
- Nell’ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, alla domanda di modifica del disciplinare è allegata una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e agli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal presidente dell’assemblea dei soci del consorzio di tutela riconosciuto, che attesti il raggiungimento delle maggioranze indicate nel medesimo comma 1 del presente articolo. La dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma è redatta in conformità all’allegato XVII al presente decreto.
- Nel caso in cui una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli non sia presentata dal consorzio di tutela riconosciuto, il gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo rappresenta almeno il cinquantuno per cento (51%) della produzione controllata dell’ultimo anno solare o dell’ultima campagna produttiva, nonché almeno il trenta per cento (30%) del totale dei produttori iscritti nel medesimo sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, il gruppo di produttori iscritti al relativo sistema di controllo rappresenta almeno i due terzi (2/3) del totale dei produttori iscritti al medesimo sistema di controllo.
- Nell’ipotesi prevista dal comma 3 del presente articolo, alla domanda di modifica del disciplinare è, altresì, allegata una attestazione di rappresentatività da redigere in conformità all’allegato XVIII al presente decreto. L’attestazione di rappresentatività è rilasciata, su istanza del richiedente, dal competente organismo delegato autorizzato dal Ministero.
- Nelle ipotesi previste dal comma 2 del presente articolo, il riferimento ai «produttori» è da intendersi fatto alla categoria dei produttori e utilizzatori di cui all’art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, prot. n. 61413.
- I commi precedenti del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, in caso di domanda di cancellazione della registrazione di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli.
Parte III
Specialità tradizionali garantite
Art. 42
Richiedente nella fase nazionale
- Salvo quanto previsto dal comma 2, il gruppo di produttori richiedente, al momento della presentazione della domanda di registrazione, soddisfa i criteri stabiliti dall’art. 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 e tutte le seguenti ulteriori condizioni, a pena di inammissibilità della domanda presentata:
a) è costituito in una delle forme associative previste dalla legge;
b) è composto da produttori e/o trasformatori del medesimo prodotto per il quale viene presentata la domanda;
c) ha assunto, con delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, la decisione di presentare domanda per la registrazione a titolo di specialità tradizionale garantita del nome del prodotto oggetto della domanda stessa;
d) prevede nell’atto costitutivo o nello statuto, oppure nella delibera assembleare o nell’altro atto idoneo di cui alla lettera c), l’impegno a non sciogliere il gruppo di produttori richiedente prima della conclusione della procedura di registrazione del nome per il quale viene presentata la domanda. - Un singolo produttore può essere considerato un gruppo di produttori richiedente se, ai sensi dell’art. 56, paragrafo 1, secondo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, è l’unico produttore disposto a presentare una domanda. L’onere della prova del rispetto della condizione prevista dal periodo precedente è a carico del singolo produttore che presenta la domanda di registrazione.
- In caso di pluralità di domande per lo stesso prodotto e/o nome oppure per prodotti e/o nomi comparabili, laddove non sia possibile l’aggregazione dei diversi richiedenti, il Ministero individua il richiedente che dimostri l’uso comprovato nel territorio nazionale, per il maggior numero di anni, del metodo di produzione, trasformazione o della composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto.
Art. 43
Contenuto della domanda di registrazione nella fase nazionale
- Ai sensi dell’art. 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione, da redigere in conformità al modello previsto nell’allegato XIX al presente decreto, comprende:
a) i dati identificativi ed i recapiti del gruppo di produttori richiedente, ivi incluso il domicilio digitale di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da redigere in conformità all’allegato XX al presente decreto;
b) il disciplinare, da redigere in conformità all’allegato XXI al presente decreto. - Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione:
a) l’atto costitutivo e, ove presente, lo statuto del gruppo di produttori richiedente;
b) l’elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente al momento della presentazione della domanda di registrazione. In caso di variazioni della composizione del gruppo di produttori richiedente, le stesse sono comunicate tempestivamente, a cura di quest’ultimo, al Ministero;
c) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, da cui risulti la decisione del gruppo di produttori richiedente di presentare la domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita oggetto della stessa;
d) la relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare che il prodotto è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono ad una pratica tradizionale per tale prodotto oppure da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente, nonché l’uso tradizionale del nome del quale si richiede la registrazione in riferimento a tale prodotto. Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, per «tradizionale» si intende l’uso storico comprovato del nome da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra. Tale periodo deve essere di almeno trenta anni e tale uso può comportare modifiche rese necessarie dall’evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza e da altre pratiche pertinenti. La relazione storica è, altresì, corredata di evidenze tecnico-scientifiche o di altra natura da prodursi a carico del richiedente;
e) la relazione socio-economica, contenente l’indicazione dei dati relativi alla quantità prodotta con riferimento all’ultima annata di produzione disponibile e del numero di produttori e/o trasformatori interessati, distinti per singola fase della filiera, in termini attuali e potenziali, corredati di riferimenti alle fonti da cui i dati sono tratti. - Nel disciplinare può essere previsto il logo identificativo della specialità tradizionale garantita, costituito da un segno grafico, oppure da un segno grafico e verbale. È consentita l’utilizzazione come logo identificativo della specialità tradizionale garantita di un marchio in fase di registrazione o già registrato, a condizione che ne venga garantito l’utilizzo a tutti gli operatori che saranno iscritti al sistema di controllo della pertinente specialità tradizionale garantita, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, del regolamento di esecuzione che registra la specialità tradizionale garantita.
- Il gruppo di produttori richiedente, in qualsiasi momento antecedente all’adozione della decisione del Ministero sulla domanda di registrazione di cui all’art. 47 del presente decreto, può ritirare la domanda di registrazione presentata ai sensi dell’art. 44 del presente decreto.
Art. 44
Presentazione della domanda di registrazione nella fase nazionale
- Il gruppo di produttori richiedente di cui all’art. 42 del presente decreto presenta la domanda di registrazione prevista dall’art. 43 del presente decreto, comprensiva della documentazione allegata, al competente ufficio del Ministero.
- La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, a pena di irricevibilità, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ed in regola con le norme sull’imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 45
Esame della domanda di registrazione da parte del Ministero
- A seguito della presentazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’art. 44 del presente decreto, il Ministero ne dà comunicazione a tutte le regioni, invitandole a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di registrazione. Le regioni interessate trasmettono al Ministero una richiesta di partecipazione alla procedura di registrazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo del presente articolo.
- In presenza di una o più regioni interessate, si applica mutatis mutandis l’art. 9 del presente decreto, ma la pubblicazione a fini informativi della domanda di registrazione di cui all’art. 9, comma 7, del presente decreto si riferisce esclusivamente al disciplinare di cui all’art. 43, comma 1, lettera b), del presente decreto.
- Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal secondo periodo del comma 1 del presente articolo, in assenza di regioni interessate, oppure dalla data di ricevimento del parere della regione o, in caso di mancata ricezione del predetto parere, dalla data di scadenza del termine previsto dall’art. 9, comma 5, del presente decreto, in presenza di una o più regioni interessate, il Ministero:
a) accerta la completezza della documentazione;
b) valuta la rispondenza della domanda di registrazione alle condizioni stabilite dagli articoli 53, 54 e 56 del regolamento (UE) 2024/1143, nonché dalla pertinente normativa nazionale, per la registrazione delle specialità tradizionali garantite. - L’accertamento e la valutazione condotti dal Ministero, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), del presente articolo, e, in presenza di una o più regioni interessate, da tali regioni hanno ad oggetto anche la legittimazione del richiedente di cui all’art. 42, comma 1, lettera b), del presente articolo.
- Il Ministero può formulare osservazioni e richiedere le necessarie integrazioni al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione anche alle eventuali regioni interessate. Il gruppo di produttori richiedente fornisce la dovuta risposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La mancata risposta da parte del gruppo di produttori richiedente comporta la chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero. In caso di risposta incompleta o non esaustiva da parte del gruppo di produttori richiedente, invece, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza al gruppo di produttori richiedente assegnando un ulteriore termine di dieci giorni per la presentazione di documentazione idonea a superare tali motivi ostativi. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3 del presente articolo è sospeso fino alla data in cui il Ministero riceve la risposta dal gruppo di produttori richiedente e, comunque, per un periodo non superiore, a seconda dei casi, a sessanta o a settanta giorni.
- All’esito dell’istruttoria di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, se la documentazione è completa e la domanda di registrazione soddisfa le condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale per la registrazione delle specialità tradizionali garantite, il Ministero convoca la riunione di pubblico accertamento, allo scopo di verificare la rispondenza del contenuto del disciplinare al metodo di produzione, trasformazione o alla composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per il prodotto cui la domanda si riferisce, oppure alle materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente per tale prodotto.
- Il Ministero, sentiti il gruppo di produttori richiedente e le regioni interessate, se presenti, stabilisce la data, l’ora e il luogo della riunione di pubblico accertamento. L’avviso contenente le informazioni previste nel periodo precedente è pubblicato sui siti internet del Ministero e delle regioni interessate, se presenti, unitamente al disciplinare aggiornato all’esito dell’istruttoria di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
- Il gruppo di produttori richiedente assicura con mezzi e modalità adeguati la massima divulgazione dell’avviso di cui al comma 7 del presente articolo, anche mediante la pubblicazione su quotidiani cartacei e online di rilevanza nazionale, la diramazione di avvisi, l’affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Il gruppo di produttori richiedente provvede, altresì, a trasmettere a mezzo posta elettronica certificata copia dell’avviso di cui al comma 7 del presente articolo alle organizzazioni professionali e di categoria interessate maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- Il gruppo di produttori richiedente fornisce al Ministero evidenze oggettive dell’avvenuta divulgazione dell’evento ai sensi del comma 8 del presente articolo.
- La riunione di cui al comma 7 del presente articolo è aperta a tutti i soggetti interessati. Il gruppo di produttori richiedente provvede alla registrazione dei partecipanti e rende disponibile ai partecipanti copia del disciplinare.
- Alla riunione di cui al comma 7 del presente articolo partecipano almeno due funzionari del Ministero. Dopo aver dato atto della regolare convocazione della riunione, i funzionari del Ministero:
a) danno lettura del disciplinare;
b) acquisiscono eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale sede;
c) informano i partecipanti che, all’esito della riunione di pubblico accertamento, la domanda di registrazione sarà pubblicata sul sito internet del Ministero, al fine di consentire lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione prevista dall’art. 46 del presente decreto. - Nell’ipotesi prevista dal comma 11, lettera b), del presente articolo, il Ministero, almeno dieci giorni prima dell’inizio della procedura nazionale di opposizione di cui all’art. 46 del presente decreto, trasmette al gruppo di produttori richiedente il disciplinare aggiornato a seguito della riunione di cui al comma 7 del presente articolo, dandone comunicazione anche alle regioni interessate, se presenti.
Art. 46
Procedura nazionale di opposizione
- All’esito dell’esame di cui all’art. 45 del presente decreto, il Ministero, ai sensi del terzo periodo dell’art. 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il disciplinare contenuto nella domanda di registrazione di cui all’art. 43, comma 1, lettera b), del presente decreto e richiede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un comunicato contenente:
a) l’avviso che è stata presentata la domanda di registrazione di cui all’art. 43 del presente decreto e che il disciplinare è pubblicato sul sito internet del Ministero nella sezione «Pubblicità legale»;
b) l’avvertimento che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero, può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso il Ministero e l’indicazione dei recapiti del competente ufficio del Ministero. L’avvertimento previsto dal periodo precedente è, altresì, pubblicato sul sito internet del Ministero contestualmente alla pubblicazione della domanda di registrazione;
c) il collegamento ipertestuale alla pagina del sito internet del Ministero in cui i documenti di cui alla lettera a) sono pubblicati. - Entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero, qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso il Ministero. L’opposizione, a pena di irricevibilità, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al competente ufficio del Ministero.
- L’opposizione alla domanda di registrazione è redatta in conformità al modulo di cui all’allegato XXII al presente decreto e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) l’indicazione del nome oggetto della domanda di registrazione alla quale l’opposizione si riferisce e della data di pubblicazione della domanda di registrazione sul sito internet del Ministero;
b) i dati identificativi ed i recapiti della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione;
d) l’indicazione di uno o più dei seguenti motivi di opposizione:
d.1) la specialità tradizionale garantita oggetto della domanda di registrazione non rispetta le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II, del regolamento (UE) 2024/1143;
d.2) la registrazione del nome a titolo di specialità tradizionale garantita danneggerebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico e la denominazione costituita o composta da tale nome, con cui sono stati commercializzati prodotti agricoli analoghi a quelli cui si riferisce la domanda di registrazione, è stata utilizzata legittimamente nel mercato nazionale da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del disciplinare ai sensi del primo alinea del comma 1 del presente articolo.
e) le ragioni debitamente motivate dell’opposizione, ivi inclusa la chiara e precisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui l’opposizione si fonda;
f) i documenti atti a comprovare l’esistenza dell’interesse legittimo e dei fatti di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed e) del presente comma;
g) il consenso alla trasmissione dei dati personali contenuti nell’opposizione. - Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dell’opposizione di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero valuta la ricevibilità e l’ammissibilità delle opposizioni presentate. In caso di opposizioni ricevibili e ammissibili, il Ministero le trasmette al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione alle regioni interessate, se presenti.
- Nell’ipotesi prevista dal secondo periodo del comma 4 del presente articolo, il Ministero invita il gruppo di produttori richiedente e ciascun opponente ad avviare idonee consultazioni, anche disgiuntamente, al fine di ricercare un accordo sulla domanda di registrazione, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento del predetto invito. Il termine previsto dal periodo precedente può essere prorogato dal Ministero, su richiesta del gruppo di produttori richiedente, di ulteriori sessanta giorni. Il gruppo di produttori richiedente e l’opponente avviano senza indebiti ritardi le consultazioni di cui al primo periodo del presente comma e si trasmettono reciprocamente ogni informazione utile al raggiungimento dell’accordo sulla domanda di registrazione. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle consultazioni di cui al primo periodo del presente comma da parte del gruppo di produttori richiedente o dell’opponente comporta, rispettivamente, la chiusura del procedimento amministrativo oppure il rigetto dell’opposizione.
- Entro trenta giorni dalla fine delle consultazioni di cui al comma 5 del presente articolo, il gruppo di produttori richiedente trasmette a mezzo posta elettronica certificata al Ministero, dandone comunicazione anche alle regioni interessate, se presenti, una relazione sull’esito delle consultazioni, compresa l’eventuale proposta di modifiche da apportare alla domanda di registrazione in conseguenza delle opposizioni ricevute, utilizzando il modello di cui all’allegato XXIII al presente decreto. In caso di accordo parziale o di mancato raggiungimento dell’accordo, il gruppo di produttori richiedente trasmette, unitamente alla relazione di cui al precedente periodo, idonee controdeduzioni atte a superare le opposizioni non oggetto di rinuncia espressa e l’eventuale documentazione a sostegno delle stesse. La mancata trasmissione senza giustificato motivo della relazione e, se del caso, delle controdeduzioni di cui ai periodi precedenti da parte del gruppo di produttori richiedente comporta la chiusura del procedimento amministrativo. Entro il termine di cui al primo periodo del presente comma, ciascun opponente può trasmettere a mezzo posta elettronica certificata al Ministero, dandone comunicazione anche alle regioni interessate, se presenti, e al gruppo di produttori richiedente la propria posizione in merito all’esito delle consultazioni.
- Il Ministero, anche su richiesta di una o più regioni interessate, se presenti, del gruppo di produttori richiedente o dell’opponente, prima della conclusione del periodo di consultazioni, può indire una riunione al fine di esaminare contestualmente specifiche problematiche emerse nel corso delle consultazioni. Dalla data del provvedimento di indizione della riunione di cui al periodo precedente, il termine per lo svolgimento delle consultazioni previsto dal comma 5 del presente articolo è sospeso. Alla riunione di cui al precedente periodo partecipano uno o più rappresentanti del Ministero, delle regioni interessate, se presenti, del gruppo di produttori richiedente e di ciascun opponente. In caso di accordo totale sulla domanda di registrazione tra il gruppo di produttori proponente e ciascun opponente, il periodo di consultazioni si considera concluso e non si applica il comma 6 del presente articolo. In caso di accordo parziale o di mancato raggiungimento dell’accordo, il Ministero invita il gruppo di produttori richiedente e gli opponenti che non hanno dato il consenso all’accordo a riprendere le consultazioni e il termine di cui al comma 5 del presente articolo riprende a decorrere.
- In caso di modifiche alla domanda di registrazione proposte dal gruppo di produttori richiedente all’esito delle consultazioni ai sensi del comma 6 del presente articolo o nel corso della riunione di cui al comma 7 del presente articolo, il Ministero, prima di procedere ai sensi dell’art. 47 del presente decreto, previo parere delle regioni interessate, se presenti, valuta la conformità delle modifiche proposte alle condizioni stabilite dall’art. 45, comma 3, lettera b), del presente decreto. Nell’ipotesi prevista dal comma 7 del presente articolo, il Ministero e le regioni interessate, se presenti, svolgono contestualmente la valutazione prevista dal periodo precedente nell’ambito della riunione. All’esito delle valutazioni previste dal presente comma:
a) se le modifiche proposte non sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale per la registrazione delle specialità tradizionali garantite, le stesse si considerano non presentate e il Ministero procede ai sensi dell’art. 47 del presente decreto. Se l’accordo tra il gruppo di produttori richiedente e l’opponente era condizionato all’accoglimento delle modifiche proposte, il Ministero chiede al gruppo di produttori richiedente la trasmissione di idonee controdeduzioni atte a superare le opposizioni ricevute e l’eventuale documentazione a sostegno delle stesse entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
b) se le modifiche proposte sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale per la registrazione delle specialità tradizionali garantite e le stesse non comportano mutamenti sostanziali della domanda di registrazione, il Ministero integra la domanda di registrazione con le modifiche proposte e procede ai sensi dell’art. 47 del presente decreto;
c) se le modifiche proposte sono conformi alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale per la registrazione delle specialità tradizionali garantite, ma le stesse comportano mutamenti sostanziali della domanda di registrazione, il Ministero integra la domanda di registrazione con le modifiche proposte ed effettua una nuova procedura di opposizione limitatamente ai profili della domanda di registrazione modificati in modo sostanziale.
Art. 47
Decisione del Ministero sulla domanda di registrazione
- Il Ministero adotta un provvedimento di rigetto della domanda di registrazione:
a) se, all’esito dell’istruttoria, la domanda di registrazione non soddisfa le condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione e nazionale per la registrazione delle specialità tradizionali garantite;
b) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, viene presentata un’opposizione ricevibile e ammissibile e, in mancanza di accordo totale sulla domanda di registrazione, il Ministero, tenuto conto delle controdeduzioni del gruppo di produttori richiedente, la ritiene fondata. - Una domanda di registrazione avente ad oggetto lo stesso nome e basata sui medesimi fatti e sulle medesime prove di una domanda di registrazione per la quale è stato adottato un provvedimento di rigetto non può essere presentata e, se viene presentata, è dichiarata inammissibile dal Ministero.
- Il Ministero adotta un provvedimento di conclusione della fase nazionale della procedura di registrazione con esito favorevole ai sensi dell’art. 56, paragrafo 3, quarto periodo del regolamento (UE) 2024/1143:
a) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, non vengono presentate opposizioni ricevibili e ammissibili;
b) se, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione, vengono presentate opposizioni ricevibili e ammissibili e:
viene raggiunto un accordo totale sulla domanda di registrazione tra il gruppo di produttori richiedente e tutti gli opponenti;
oppure, in mancanza di accordo totale sulla domanda di registrazione, il Ministero, tenuto conto delle controdeduzioni del gruppo di produttori richiedente, le ritiene non fondate. - Il provvedimento di rigetto o il provvedimento favorevole sono trasmessi, a cura del Ministero, al gruppo di produttori richiedente e, se del caso, all’opponente, entro dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso, dandone comunicazione anche alle regioni interessate, se presenti.
- Ai sensi dell’art. 56, paragrafo 4, secondo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il provvedimento favorevole di cui al comma 3 del presente articolo unitamente al disciplinare aggiornato.
- Ai sensi dell’art. 56, paragrafo 4, primo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo può presentare un ricorso avverso i provvedimenti adottati in base al presente decreto innanzi al giudice amministrativo, salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a diritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 48
Presentazione della domanda di registrazione nella fase dell’Unione
- A seguito della pubblicazione del provvedimento favorevole ai sensi dell’art. 47, comma 5, del presente decreto, il Ministero presenta la domanda di registrazione nella fase dell’Unione di cui all’art. 57 del regolamento (UE) 2024/1143 alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all’art. 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
- Il gruppo di produttori richiedente, in qualsiasi momento antecedente all’adozione della decisione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 2024/1143, può chiedere al Ministero il ritiro della domanda di registrazione presentata ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il Ministero, acquisito il parere favorevole della regione, procede a ritirare la domanda di registrazione presso la Commissione europea.
Art. 49
Richieste di informazioni supplementari o di modifiche della domanda nella fase dell’Unione
- Se, nel corso dell’esame della domanda di registrazione nella fase dell’Unione, la Commissione europea richiede informazioni supplementari o modifiche della domanda di registrazione ai sensi dell’art. 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero trasmette tali richieste al gruppo di produttori richiedente, dandone comunicazione anche alle regioni che hanno partecipato alla fase nazionale della procedura di registrazione, se presenti. Il gruppo di produttori richiedente, entro trenta giorni dalla di ricevimento della richiesta, fornisce al Ministero le dovute informazioni e, se del caso, l’assenso alle modifiche richieste, dandone comunicazione anche alle regioni, se presenti. Nell’ipotesi prevista dal periodo precedente, il mancato assenso alle modifiche richieste dalla Commissione europea comporta il ritiro della domanda di registrazione di cui all’art. 48, comma 1, del presente decreto da parte del Ministero.
- Se, nel corso della procedura di opposizione dell’Unione di cui all’art. 61 del regolamento (UE) 2024/1143, sono presentate opposizioni ritenute ricevibili dalla Commissione europea, il Ministero trasmette al gruppo di produttori richiedente l’opposizione e i documenti ricevuti dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 61, paragrafo 4, terzo periodo del regolamento (UE) 2024/1143, dandone comunicazione anche alle regioni che hanno partecipato alla fase nazionale della procedura di registrazione, se presenti. Il Ministero trasmette al gruppo di produttori richiedente, altresì, le informazioni ricevute dall’opponente nel corso delle consultazioni previste dall’art. 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, dandone comunicazione anche alle regioni, se presenti. Il gruppo di produttori richiedente trasmette al Ministero, entro un congruo termine stabilito nelle comunicazioni di cui ai periodi precedenti, le dovute informazioni necessarie al raggiungimento di un accordo con l’opponente o al superamento dell’opposizione ricevuta, a seconda dei casi, e, se richiesto, l’assenso ad apportare modifiche alla domanda di registrazione, dandone comunicazione anche alle regioni, se presenti.
- Nelle ipotesi di modifica della domanda di registrazione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero aggiorna la domanda di registrazione pubblicata sul proprio sito internet.
Art. 50
Adempimenti successivi alla registrazione della specialità tradizionale garantita
- A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, del regolamento di esecuzione della Commissione europea che registra la specialità tradizionale garantita ai sensi dell’art. 64 del regolamento (UE) 2024/1143, il Ministero pubblica sul proprio sito internet, nell’apposita sezione dedicata ai disciplinari delle specialità tradizionali garantite la versione del disciplinare aggiornata all’esito della procedura di registrazione.
- Il Ministero procede, altresì, a pubblicare sul proprio sito internet un avviso relativo all’avvenuta registrazione della specialità tradizionale garantita ed il collegamento ipertestuale alla pubblicazione del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 51
Procedura nazionale di opposizione supplementare a seguito di richieste della Commissione europea o in conseguenza delle consultazioni nella fase dell’Unione
- Nelle ipotesi previste dall’art. 26, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall’art. 10, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27, il Ministero, prima di comunicare alla Commissione europea la versione aggiornata del disciplinare, pubblica sul proprio sito internet nella sezione «Pubblicità legale» il disciplinare aggiornato con le modifiche sostanziali apportate a seguito di richieste della Commissione europea o in conseguenza delle consultazioni nella fase dell’Unione, a seconda dei casi.
- Qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione del disciplinare aggiornato ai sensi del comma 1 del presente articolo, può presentare un’opposizione avverso le modifiche sostanziali apportate al disciplinare.
- Per la presentazione dell’opposizione alle modifiche sostanziali apportate al disciplinare di cui al comma 2 del presente articolo, si applica mutatis mutandis quanto previsto dall’art. 46, commi 2, secondo periodo, e 3 del presente decreto.
- Alla procedura di opposizione supplementare di cui al presente articolo si applica mutatis mutandis quanto previsto dall’art. 46, commi da 4 a 7.
- All’esito della procedura nazionale di opposizione supplementare, il Ministero:
a) se ritiene l’opposizione fondata, acquisito il parere favorevole delle regioni che hanno partecipato alla fase nazionale della procedura di registrazione:
ritira la domanda di registrazione presso la Commissione europea, nell’ipotesi prevista dall’art. 26, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
rinuncia ad apportare le modifiche alla domanda di registrazione, nell’ipotesi prevista dall’art. 10, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27;
b) se ritiene l’opposizione non fondata, aggiorna il disciplinare e lo trasmette alla Commissione europea, dandone comunicazione anche alle regioni che hanno partecipato alla fase nazionale della procedura di registrazione.
Art. 52
Procedura di opposizione dell’Unione in caso di domande di registrazione presentate da altri Stati membri o da un richiedente di un Paese terzo
- In caso di presentazione della domanda di registrazione nella fase dell’Unione da parte di un altro Stato membro o di un richiedente di un Paese terzo, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del disciplinare conformemente all’art. 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, può presentare un’opposizione al Ministero ai sensi dell’art. 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.
- L’opposizione di cui al comma 1 del presente articolo, avente i medesimi contenuti previsti dall’art. 46, comma 3, del presente decreto, è redatta in conformità al modello di cui all’allegato XXIV ed è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al competente ufficio del Ministero.
- Il Ministero esamina l’opposizione di cui al comma 1 del presente articolo e decide se presentarla alla Commissione europea a norma dell’art. 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, comunicando l’esito di tale decisione all’opponente. Nel caso di pluralità di opposizioni, il Ministero, se decide di presentarle alla Commissione europea a norma dell’art. 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, presenta contestualmente le opposizioni alla Commissione europea, comunicando tale decisione a tutti gli opponenti.
- Il Ministero trasmette al soggetto che ha presentato l’opposizione di cui al comma 1 del presente decreto l’invito ad avviare idonee consultazioni con il richiedente ricevuto dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 61, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
- Il soggetto che ha presentato l’opposizione di cui al comma 1 del presente decreto, con l’assistenza del Ministero, partecipa alle consultazioni con il richiedente e trasmette le informazioni necessarie ai sensi dell’art. 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143.
- Il soggetto che ha presentato l’opposizione di cui al comma 1 del presente articolo può chiedere al Ministero di notificare la propria posizione alla Commissione europea alla fine delle consultazioni ai sensi dell’art. 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143. In caso di pluralità di richieste, il Ministero notifica una posizione comune alla Commissione europea.
Art. 53
Modifica del disciplinare
- Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alla procedura relativa alla modifica del disciplinare di una specialità tradizionale garantita si applicano mutatis mutandis gli articoli da 43 a 52 del presente decreto.
- La domanda di modifica del disciplinare può essere presentata dal Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell’art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, della pertinente STG oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo previsto dalla normativa nazionale per la relativa STG che rappresenti almeno il 51% della produzione nazionale controllata dell’ultimo anno solare o dell’ultima campagna produttiva nonché almeno il 30% di produttori e/o trasformatori inseriti nel predetto sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, il gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di cui al primo periodo del presente comma rappresenta almeno i due terzi del totale dei produttori iscritti al medesimo sistema di controllo.
- Qualora la domanda sia presentata dal Consorzio di tutela incaricato di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica quanto previsto dall’art. 45, commi da 6 a 12, del presente decreto.
- La domanda di modifica del disciplinare, da redigere in conformità al modello previsto nell’allegato XXV al presente decreto, comprende:
a) i dati identificativi ed i recapiti del richiedente di cui al comma 2 del presente articolo, ivi incluso il domicilio digitale di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) il disciplinare consolidato con le modifiche proposte. - Alla domanda di cui al comma 4 del presente articolo è allegata la documentazione prevista dall’art. 43, comma 2, del presente decreto, con le seguenti precisazioni:
a) l’atto costitutivo, l’eventuale statuto e l’elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente di cui all’art. 43, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto non sono richiesti, se la domanda è presentata da un Consorzio di tutela incaricato di cui al comma 2 del presente articolo;
b) le relazioni storica e socio-economica di cui all’art. 43, comma 2, lettere d) ed e), del presente decreto sono adeguate alle modifiche proposte. - Alla domanda di cui al comma 4 del presente articolo è, altresì, allegata la seguente ulteriore documentazione:
a) un quadro sinottico a due colonne, contenente, nella prima, la versione vigente del disciplinare e, nella seconda, la versione del disciplinare con le modifiche proposte in evidenza;
b) le voci del disciplinare relative alle questioni oggetto di ciascuna delle modifiche proposte, con la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche proposte e dei motivi che le rendono necessarie.
Art. 54
Cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita
- La cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita originaria dell’Italia può essere richiesta:
a) nei casi previsti dall’art. 67, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1143, da qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale;
b) nel caso previsto dall’art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, dal consorzio di tutela incaricato ai sensi dell’art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 della pertinente STG oppure, in sua assenza, da un gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo previsto dalla normativa nazionale per la relativa STG che rappresenti almeno il 51% della produzione nazionale controllata dell’ultimo anno solare o dell’ultima campagna produttiva nonché almeno il 30% di produttori e/o trasformatori inseriti nel predetto sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, il gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di cui al primo periodo del presente comma rappresenta almeno i due terzi del totale dei produttori iscritti al medesimo sistema di controllo. - Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alla procedura relativa alla cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita si applicano mutatis mutandis gli articoli 43, comma 4, 44, 45, 46, ad esclusione dei commi 3 e 8, 47, 48, 50 e 52 del presente decreto.
- Qualora la domanda sia presentata dal consorzio di tutela incaricato di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, non si applica quanto previsto dall’art. 45, commi da 6 a 12, del presente decreto.
- La domanda di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita originaria dell’Italia, da redigere in conformità al modello previsto nell’allegato XXVI al presente decreto, comprende:
a) il nome registrato proposto per la cancellazione;
b) i dati identificativi ed i recapiti, a seconda dei casi, della persona fisica o giuridica stabilita o residente nel territorio nazionale, del consorzio di tutela incaricato oppure del gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, che ha chiesto la cancellazione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) se la domanda è presentata da una persona fisica o giuridica diversa dal consorzio di tutela incaricato o dal gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, la descrizione dell’interesse legittimo alla cancellazione della registrazione della specialità tradizionale garantita e le ragioni debitamente motivate della richiesta di cancellazione in relazione alle ipotesi previste dall’art. 67, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2024/1143;
d) i documenti atti a comprovare l’esistenza dell’interesse legittimo e dei fatti di cui alla lettera c) del presente comma. - Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del presente articolo, alla domanda di cancellazione di cui al comma 4 del presente articolo è allegata, altresì, la seguente documentazione:
a) se la domanda non è presentata dal consorzio di tutela incaricato di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, l’atto costitutivo, l’eventuale statuto e l’elenco dei soggetti membri del gruppo di produttori richiedente;
b) la delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, da cui risulti la decisione del consorzio di tutela incaricato o del gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo di presentare la domanda di cancellazione della registrazione della specialità tradizionale garantita. - L’opposizione alla domanda di cancellazione è redatta in conformità al modello di cui all’allegato XXVII al presente decreto e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) l’indicazione del nome oggetto della domanda di cancellazione alla quale l’opposizione si riferisce e della data di pubblicazione della domanda di cancellazione sul sito internet del Ministero;
b) i dati identificativi ed i recapiti della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione, ivi incluso il domicilio digitale di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione;
d) la dimostrazione dell’utilizzo commerciale continuato del nome registrato ai sensi dell’art. 67, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1143;
e) i documenti atti a comprovare l’esistenza dell’interesse legittimo e dei fatti di cui, rispettivamente, alle lettere c) e d) del presente comma;
f) il consenso alla trasmissione dei dati personali contenuti nell’opposizione. - Nei casi previsti dall’art. 67, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1143, la cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita originaria dell’Italia può essere richiesta alla Commissione europea direttamente dal Ministero, sentite tutte le regioni, o su istanza debitamente motivata di una o più regioni.
- L’opposizione alla domanda di cancellazione in caso di specialità tradizionale garantita originaria di altri Stati membri o Paesi terzi è redatta in conformità al modello previsto nell’allegato XXVIII al presente decreto.
Parte IV
Controlli e tutela
Art. 55
Designazione dell’autorità competente
- Ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sui prodotti designati da un’indicazione geografica e sui prodotti designati da una specialità tradizionale garantita è l’ICQRF.
- I controlli ufficiali riguardano:
a) la verifica della conformità di un prodotto designato al corrispondente disciplinare ai sensi degli articoli 39, paragrafo 3, lettera a), e 72, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143;
b) la verifica e la tutela dell’uso di un prodotto designato immesso sul mercato, comprese le operazioni quali deposito, transito, distribuzione o offerta in vendita, anche nel settore del commercio elettronico ai sensi degli articoli 42, paragrafo 1, e 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
Art. 56
Organismi di controllo
- Gli organismi di controllo sono delegati a svolgere i compiti di verifica di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 55 con provvedimento di autorizzazione dell’ICQRF.
- Gli organismi di controllo delle bevande spiritose sono iscritti nell’elenco denominato «Elenco degli organismi di controllo per le bevande spiritose a indicazione geografica». Nel medesimo elenco saranno inseriti gli organismi di controllo già iscritti nell’elenco previsto dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 ottobre 2023.
- Gli organismi di controllo che intendono essere inseriti nell’«Elenco degli organismi di controllo per le bevande spiritose a indicazione geografica» e gli organismi di controllo che intendono essere inseriti nell’«Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)» di cui all’art. 53, comma 7, della legge n. 128 del 24 aprile 1998, presentano all’ICQRF la richiesta di iscrizione, unitamente alla documentazione indicata nell’allegato XXIX.
- L’ICQRF pubblica sul sito istituzionale del Ministero gli elenchi degli organismi di controllo.
- Gli organismi di controllo, individuati dai richiedenti tra quelli iscritti negli elenchi di cui al comma 3, presentano, per ciascuna produzione riconosciuta, una istanza di autorizzazione all’ICQRF corredata da piano di controllo e tariffario.
- Il provvedimento di autorizzazione dell’organismo di controllo alla verifica del rispetto del disciplinare di una specifica produzione riconosciuta ne approva il piano di controllo e il tariffario, ha durata triennale ed è rinnovabile a seguito di conferma della scelta effettuata dai richiedenti.
- Le modifiche del piano dei controlli e del tariffario sono approvate dall’ICQRF con apposito provvedimento nel corso del triennio di validità dell’autorizzazione, a seguito di presentazione da parte dell’organismo di controllo di istanza debitamente motivata.
- Gli organismi di controllo dei prodotti agricoli devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 57
Controlli e vigilanza per le bevande spiritose
- Ai fini della certificazione della conformità del prodotto al relativo disciplinare, i soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla domanda di riconoscimento della bevanda spiritosa, effettuano la scelta dell’organismo di controllo tra quelli iscritti all’elenco di cui all’art. 56, comma 1, del presente decreto.
- Ogni bevanda spiritosa riconosciuta ad indicazione geografica è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo.
- L’ICQRF è l’autorità responsabile della vigilanza degli organismi di controllo autorizzati per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
- Le spese relative all’attività degli organismi di controllo per le bevande spiritose sono a carico dei produttori.
Art. 58
Sospensione e revoca degli organismi di controllo per le bevande spiritose
- L’autorizzazione può essere sospesa in caso di:
a) omesso svolgimento di visite ispettive stabilite nel piano dei controlli e/o mancato rispetto del piano dei controlli che determina la compromissione della conformità della bevanda spiritosa al disciplinare;
b) inadempimento delle prescrizioni impartite dall’autorità competente;
c) carenza di una o più funzioni del sistema di controllo (valutazione, riesame, decisione, gestione dell’imparzialità, decisione dei ricorsi) che compromettono l’efficacia del sistema;
d) adozione sistematica di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo ed accertata presenza di situazioni di conflitto di interessi. - La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l’organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L’organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto ad attività di vigilanza da parte dell’ICQRF.
- L’autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti dall’art. 29, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;
b) mancata risoluzione delle criticità dopo il periodo di sospensione;
c) reiterazione di condotte che sono causa di sospensione;
d) carenze nel sistema dei controlli o dei requisiti che compromettono l’affidabilità del sistema di controllo o dell’organismo di controllo stesso;
e) situazioni nelle quali l’imparzialità è completamente compromessa;
f) essere stati destinatari di tre provvedimenti di sospensione, ovvero essere stati sottoposti a un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell’autorizzazione. - Il provvedimento di revoca comporta che l’organismo di controllo continui a svolgere l’attività di controllo fino alla sua sostituzione.
- Non può essere rinnovata l’autorizzazione all’organismo di controllo per la denominazione per la quale è stato revocato per il triennio successivo alla revoca medesima.
- In caso di revoca, il gruppo di produttori richiedente comunica all’ICQRF tempestivamente e, comunque entro e non oltre venti giorni dalla data del provvedimento, la scelta del nuovo organismo di controllo.
- L’ICQRF comunica ai richiedenti i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. La revoca e la sospensione dell’autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione controllata dall’organismo di controllo.
- L’ICQRF pubblica sul sito internet del ministero i decreti di sospensione e revoca delle autorizzazioni emesse.
Art. 59
Attestazione del rispetto del disciplinare
- L’organismo di controllo redige e tiene aggiornato un apposito elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi del disciplinare di una indicazione geografica, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 2024/1143, e degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi del disciplinare di un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita, ai sensi dell’art. 77, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143.
- Su richiesta, l’organismo di controllo rende disponibile l’estratto dell’elenco di cui al precedente comma in formato elettronico e su una pagina web alla quale l’operatore ha accesso e dalla quale l’operatore può scaricarlo. L’estratto dell’elenco reca la data alla quale è stato stilato. L’estratto dell’elenco è redatto in caratteri latini o è corredato di una trascrizione o di una traslitterazione in caratteri latini. Gli organismi di controllo redigono l’estratto dell’elenco con almeno i dati di cui all’art. 17, paragrafo 2, e all’art. 33, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2025/26, a tal fine possono utilizzare i modelli di cui agli allegati IX e XVI del medesimo regolamento.
- Su richiesta, l’estratto dell’elenco di cui al precedente comma è messo a disposizione delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, delle autorità doganali o di altre autorità dell’Unione impegnate nella verifica dell’utilizzo delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite sui prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica o immessi sul mercato interno.
- L’operatore può mettere l’estratto dell’elenco a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere tale prova di conformità nell’ambito delle attività commerciali. Un operatore che sia stato cancellato dall’elenco non è autorizzato a continuare a esporre l’estratto dell’elenco. L’organismo di controllo assicura, tempestivamente, che gli operatori non più inseriti nell’elenco non possano più entrare nella disponibilità dell’estratto.
Parte V
Abrogazioni, modifiche, disposizioni transitorie e finali
Art. 60
Abrogazioni e modifiche
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 ed il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 ottobre 2023 sono abrogati.
- Il titolo del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021 è sostituito dal seguente:
«Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33, (UE) 2019/34 e della legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione». - Gli articoli dall’1 al 17 e 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021 sono abrogati.
Art. 61
Disposizioni transitorie e finali
- Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, gli allegati al presente decreto possono essere modificati con provvedimento del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica del ministero.
- L’allegato XXIX al presente decreto può essere modificato con provvedimento del Capo Dipartimento dell’ICQRF.
- Le disposizioni previste dai decreti indicati all’art. 60 continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei vini, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, nonché delle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli, per le quali la relativa domanda è stata presentata al Ministero entro il 31 marzo 2026.
- Il Ministero, al fine di monitorare ed uniformare l’attuazione regolamento (UE) 2024/1143, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, istituisce un gruppo di lavoro di cui fanno parte anche rappresentanti di tutte le regioni e province autonome. Il gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta l’anno e qualora lo richiedano almeno cinque regioni e/o province autonome. In funzione degli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro anche rappresentanti dei consorzi di tutela riconosciuti e loro associazioni e/o degli organismi di controllo.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.
Roma, 22 dicembre 2025
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 106