Decisione di esecuzione (UE) 2026/457 della Commissione del 27 febbraio 2026

che autorizza l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea serie L del 3 marzo 2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il 30 maggio 2023 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, e KWS SAAT SE & Co. KGaA, con sede in Germania, («richiedenti»), conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 («domanda»).
(2) Il 12 maggio 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole sulla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L’Autorità ha concluso che la barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, come descritto nella domanda, è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il consumo di alimenti e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale.
(3) Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(4) Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 per gli usi elencati nella domanda.
(5) Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha informato la Commissione del fatto che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1o gennaio 2026.
(6) È opportuno assegnare un identificatore unico alla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione.
(7) Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(8) Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di ulteriori condizioni specifiche o di restrizioni per l’immissione in commercio, l’uso e la manipolazione degli alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(9) Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(10) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Alla barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.) geneticamente modificata KWS20-1, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico KB-KWS2Ø1-6 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a) alimenti e ingredienti alimentari derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6;
b) mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6.

Articolo 3
Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, il nome dell’organismo è «barbabietola da zucchero».

Articolo 4
Metodo di rilevamento
Per il rilevamento della barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.

Articolo 5
Registro comunitario
Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6
Titolari dell’autorizzazione
I titolari dell’autorizzazione sono:
a) Bayer CropScience LLC, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Belgio;
b) KWS SAAT SE & Co. KGaA, Germania.

Articolo 7
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8
Destinatario
Sono destinatari della presente decisione:
a) Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio;
e
b) KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, Einbeck, 37574, Germania.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2026

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione


ALLEGATO

a) Richiedenti e titolari dell’autorizzazione
1) Nome: Bayer CropScience LLC
Indirizzo: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti
rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040, Anversa, Belgio;
e
2) Nome: KWS SAAT SE & Co. KGaA
Indirizzo: Grimsehlstrasse 31, Einbeck, 37574, Germania.

b) Denominazione e descrizione dei prodotti
1) Alimenti e ingredienti alimentari derivati da barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.) geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6;
2) mangimi derivati da barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.) geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6.
La barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6 esprime il gene dmo, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti dicamba, il gene pat, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glufosinato-ammonio, e il gene cp4 epsps, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato.

c) Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome dell’organismo» è «barbabietola da zucchero».

d) Metodo di rilevamento
1) Metodo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione della barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6;
2) convalidato dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all’indirizzo https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/method-validations;
3) materiale di riferimento: AOCS 0523-B (per KB-KWS2Ø1-6) e AOCS 1206-A (per la sua versione non geneticamente modificata), accessibili tramite la American Oil Chemists Society (AOCS) all’indirizzo https://www.aocs.org/crm?SSO=True.

e) Identificatore unico
KB-KWS2Ø1-6.

f) Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica
Non applicabile.

g) Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’uso o la manipolazione dei prodotti
Non applicabile.

h) Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
Non applicabile.

i) Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’uso degli alimenti per il consumo umano
Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

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