Come spesso accade, per chiarire una disposizione della normativa dell’Unione Europea è necessario fare riferimento a diversi dispositivi. La descrizione di “produzione primaria” viene fornita dal regolamento (CE) 178/2002: «tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici». La definizione di “prodotti primari” è invece data dal regolamento (CE) 852/2004: «i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca». Sempre il regolamento (CE) 852/2004, all’allegato I, fornisce anche una spiegazione di quali siano le operazioni associate alla produzione primaria, che pertanto sono soggette agli stessi requisiti ai quali soggiace la produzione primaria. Tra queste troviamo il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura, e il trasporto e la consegna di animali vivi, di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento per procedere alla loro successiva commercializzazione o lavorazione.
Le Linee guida della Commissione europea in materia di applicazione di certe previsioni del regolamento (CE) 852/2004 forniscono ulteriori chiarimenti, a partire dalle definizioni di “produzione primaria”, “prodotti primari” e “operazioni associate alla produzione primaria”, che aiutano a chiarirne la portata.
La produzione primaria, viene specificato, include le attività condotte a livello di azienda agricola o a un livello paragonabile e include, tra l’altro, la produzione vegetale, l’allevamento animale e la raccolta dei prodotti primari di origine vegetale (bacche, funghi) e animale (uova, latte, pesci, molluschi bivalvi vivi, miele, chiocciole) incluso il magazzinaggio a livello di azienda agricola e il trasporto dei prodotti e degli animali vivi verso altri stabilimenti (inclusi i macelli) per la lavorazione.
Rientrano quindi nella produzione primaria, la mungitura, la raccolta delle uova dai nidi (non l’imballaggio delle uova), la pesca a bordo delle navi, come pure il prelievo dei pesci nelle aziende di acquicoltura e di molluschi bivalvi vivi dalle aree di raccolta e il loro trasporto, previa eventuale eviscerazione, agli stabilimenti per le successive lavorazioni (inclusi i centri di depurazione e di spedizione, in quanto queste due attività non sono incluse nella produzione primaria).
La carne fresca non rientra tra i prodotti primari e la sua produzione esula dall’ambito della produzione primaria, in quanto è ottenuta dalla macellazione degli animali.
Quanto all’uso domestico privato, è vero che il regolamento (CE) 178/2002 e i regolamenti del cosiddetto “Pacchetto Igiene” escludono dal proprio campo di applicazione la produzione primaria per uso domestico privato e la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato, ma se si prendono in esame le indicazioni sopra riportate in materia di perimetrazione della produzione primaria e dei prodotti primari, appare chiaro che la macellazione degli animali per uso domestico privato, a termini regolamentari, non rientra nel campo della produzione primaria (con l’esclusione della produzione delle carni di pollame e lagomorfi che vengono tradizionalmente macellati per il consumo famigliare presso la medesima azienda in cui sono stati allevati).
Venendo quindi al quesito posto, il trasporto degli animali allevati, dall’azienda di provenienza a un mercato o al macello rientra tra le operazioni associate alla produzione primaria e, quindi, è assimilato a questa. Non così per la macellazione degli ungulati domestici presso uno stabilimento riconosciuto che fa parte delle attività di produzione secondaria.