Controlli ufficiali nei macelli e tariffe

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 6/2021

Quali sono le attuali tariffe che si applicano agli operatori dei mattatoi e le norme che regolano le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali? Quando si applica la tariffa oraria oppure si calcolano gli UBA (unità bestiame adulto)? Se un veterinario ufficiale rimane per parecchie ore nello stabilimento per pochi capi (causa scarsità di maestranze), si applica la tariffa UBA o la tariffa oraria?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali sono stabilite dal regolamento (UE) 2017/625 agli articoli da 78 a 85 e all’allegato IV. In particolare, le tariffe o i diritti per controlli ufficiali nei macelli, nei laboratori di sezionamento, nei laboratori di lavorazione della selvaggina, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura sono fissati al capo II dell’allegato IV. Il regolamento impone che gli Stati membri, a fronte dei controlli ufficiali condotti presso gli stabilimenti richiamati, riscuotano obbligatoriamente tariffe e diritti (articolo 79). Le modalità di calcolo degli importi vengono demandate agli Stati membri, che li possono fissare applicando gli importi stabiliti dall’allegato o a livello dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività calcolati nel rispetto dei principi stabiliti all’articolo 82 dello stesso regolamento.
L’Italia ha dato applicazione alle disposizioni regolamentari in materia con il recente decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, che sostituisce il decreto legislativo 194/2008, e che entrerà in applicazione, per la parte che interessa il lettore, dal 1° gennaio 2022. Per cui, fino a questa data, si continueranno ad applicare le disposizioni di cui alla norma precedente.
Diciamo subito che, sempre per la parte richiamata dal lettore, l’impianto generale del dispositivo nazionale non cambia in modo sostanziale e che anche il nuovo “decreto tariffe” stabilisce, all’articolo 6, che l’Azienda Sanitaria Locale, per i controlli ufficiali effettuati nei macelli applichi, su base mensile, la tariffa più favorevole all’operatore tra quella prevista per ogni singolo capo per la visita ante-mortem e l’ispezione post-mortem, e riportata all’allegato 2, sezione 1 (tariffe sovrapponibili a quelle previste dall’allegato IV al regolamento), e quella calcolata su base oraria, che è stabilita, dall’articolo 10.2 e dall’allegato 3, sezione I del decreto, in 80 €/ora.
Una maggiorazione del costo orario del 30% è prevista nel caso in cui i controlli siano richiesti al di fuori dell’orario 6:00 – 18:00, nei giorni festivi o con un preavviso inferiore alle 24 ore. Attenzione, in questi casi l’operatore non ha la facoltà di scegliere l’opzione a lui più favorevole tra la tariffa oraria maggiorata e il costo a capo, perché al di fuori dell’orario di servizio ordinario di applica sempre e comunque il costo orario maggiorato, almeno per i capi macellati in quell’ambito temporale.
Al fine di determinare gli oneri per l’attività di controllo ufficiale in macello, l’operatore dovrà quindi paragonare il costo ottenuto moltiplicando il numero dei capi abbattuti nel mese per il pertinente costo unitario e il tempo impiegato dal veterinario ufficiale per l’esecuzione dei controlli in ante- e post-mortem. La tariffa applicata sarà la più favorevole tra le due. Eventuali richieste di intervento “fuori orario” verranno contabilizzate a parte a tariffa oraria maggiorata.

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