Controlli ufficiali, modalità di campionamento per esami microbiologici

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 9/2021

In merito alle modalità di campionamento di alimenti per esami microbiologici, ai sensi del decreto legislativo 27/2021, l’autorità competente, al momento del prelievo, in caso di alimenti preconfezionati, deve prelevare, oltre alle aliquote per controperizia e controversia, anche un’ulteriore aliquota per il produttore dell’alimento preconfezionato? Quest’ultima aliquota viene decisa dopo aver contattato il produttore oppure è sufficiente che lo decida l’operatore del settore alimentare (OSA) presso cui sta effettuando il campionamento? Le aliquote destinate alla controperizia e controversia, più l’aliquota per il produttore, devono essere consegnate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale oppure all’OSA che ne ha fatto richiesta? L’autorità competente può dar seguito all’eventuale applicazione dell’articolo 5 della legge 283/62 solo dopo gli esiti finali di laboratorio della controperizia e della controversia?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Nato con parto distocico, il decreto legislativo 27/2021 non poteva avviarsi a una vita serena. Appena nato, anzi, ancora prima di poter esplicitare le funzioni di riordino, semplificazione e coordinamento con la normativa comunitaria che rientrano tra le sue finalità («Il presente decreto legislativo è finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625», articolo 1), è stato oggetto di un intervento d’urgenza che ne ha modificato fortemente il profilo e che ha reso la sua applicazione pratica più incerta.
In attesa che i ministeri competenti, in particolare il Ministero della Giustizia, forniscano i chiarimenti e le delucidazioni richieste da più parti, possiamo tentare di dare una riposta ai quesiti posti, fatta salva ogni diversa interpretazione che dovesse giungere da soggetti più titolati.
Andiamo con ordine, cominciando dal numero di aliquote da prelevare in sede di campionamento.
Qui il decreto, in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/625, ha chiarito che la ripetizione dell’analisi, prova o diagnosi debba essere prevista solo laddove sia «opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile». Rispetto a quanto previsto dal precedente ordinamento, potranno quindi verificarsi casi in cui l’autorità competente procederà al campionamento in unica aliquota garantendo il diritto alla difesa, sia permettendo l’assistenza di un perito di parte all’unica istanza prevista, sia assicurando il ricorso alla controperizia documentale e, se del caso, alla controversia. In particolare, il campionamento in unica aliquota potrà venire condotto qualora non possa essere garantita la riproducibilità dell’esito analitico, «come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto». In questi casi, quindi, non si pone il problema del numero e del destino delle diverse aliquote, semmai si tratterà di dare la possibilità a tutti i soggetti interessati, incluso il produttore confezionatore, di accedere alle misure previste in materia di tutela del diritto alla difesa, come sopra richiamato. Nelle situazioni nelle quali sia possibile la ripetizione della prova, in assenza di chiarimenti da parte delle autorità centrali competenti, è opportuno procedere al prelievo delle aliquote e la loro destinazione, come previsto dalla previgente normativa (quattro o cinque aliquote, a seconda del caso). Sempre in questi casi, a parere dello scrivente, l'”espressa rinuncia” all’aliquota di competenza da parte del detentore dell’alimento non può che riguardare l’aliquota eventualmente a lui destinata, mettendo quindi a disposizione del produttore/confezionatore che non assiste alle operazioni di prelievo l’aliquota di competenza.
Quando si fosse proceduto al campionamento in più aliquote, al detentore della merce deve essere lasciata un’aliquota, sulla quale lo stesso potrà fare condurre gli accertamenti di parte dell’«esperto di parte qualificato». Le altre aliquote, come specificato dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 327/80 (resuscitato dal decreto legge 42/2021), andranno al laboratorio che esegue l’analisi di prima istanza a disposizione dei soggetti interessati che dovessero farne domanda.
L’eventuale notizia di reato (articolo 5 della legge 283/62), a parere dello scrivente, dovrà essere inoltrata all’autorità giudiziaria una volta che siano state esperite tutte le procedure a garanzia del diritto di difesa e nel caso in cui il risultato non conforme sia stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio,
A questo proposito preme, però, sottolineare che l’eventuale ricorso avverso le disposizioni dell’autorità competente o il ricorso agli istituti della controperizia e della controversia «non pregiudica l’obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente» (regolamento (CE) 2017/17, articolo 35.4). In altre parole, il fatto che non sia opportuno procedere con la notizia di reato a fronte di un sospetto di non conformità (fintanto che non sono state esperite tutte le procedure a difesa, non è corretto parlare di non conformità confermata) non significa che l’autorità competente non sia tenuta ad adottare tutte le misure necessarie a eliminare o contenere i rischi che potrebbero insorgere, qualora la non conformità venisse confermata, per l’uomo, gli animali o l’ambiente (per esempio, sequestro, distruzione, invio delle merci a trattamento o ad altra destinazione). Se poi gli accertamenti successivi non dovessero confermare la non conformità, allora si potrebbe aprire un’altra fase. Ma anche per questo aspettiamo chiarimenti dalle autorità centrali.

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