Controlli ufficiali: le modalità di campionamento in caso di sospetta malattia trasmessa da alimenti

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2025

L’attività della nostra Asl prevede, in alcuni casi, l’esecuzione di campionamenti ufficiali ai sensi del regolamento (CE) 625/2017 e del decreto legislativo 27/2021 per identificare, in caso di sospette malattie trasmesse da alimenti (Mta), agenti biologici o chimici.
Molto spesso, per velocizzare l’attività di controllo ufficiale ed avere analisi di laboratorio nel minor tempo possibile, accade, su disposizione dei responsabili, di eseguire campionamenti conoscitivi o di monitoraggio che non prevedono la convocazione delle parti ai sensi dell’articolo 223, comma 1 del decreto legislativo 271/89, né garantiscono aliquote replicabili per un eventuale contraddittorio.
Tuttavia, in caso di esito positivo del campione conoscitivo, si procede ad eseguire eventuali campionamenti ufficiali legali – sperando di trovare lo stello lotto o altra matrice alimentare oggetto di indagine – prevedendo, in questo caso, la convocazione delle parti ai sensi dell’articolo 223, comma 1 del decreto legislativo 271/89.
Il motivo di questo modus operandi è dettato dal fatto che, a detta dei responsabili, è necessario intervenire rapidamente e concludere nel minor tempo possibile l’indagine epidemiologica al fine di individuare e contrastare la diffusione di un possibile agente biologico. Inoltre, con l’esecuzione di un campionamento conoscitivo, le analisi di laboratorio possono essere eseguite senza rispettare le 24 ore dal prelievo.
Alla luce di quanto esposto sopra, sulla base delle normative di settore e delle indicazioni applicative del Ministero della Salute, si chiede:

• È corretto procedere inizialmente con campionamenti di monitoraggio, senza convocazione delle parti e senza aliquote replicabili, per poi eventualmente effettuare un campionamento ufficiale legale in caso di positività?
• Quali potrebbero essere i limiti e i rischi legali o procedurali di questa prassi, in particolare rispetto al diritto al contraddittorio e alla validità dei risultati analitici nel contesto di procedimenti amministrativi o penali?
• La suddetta modalità operativa rispetta, in caso di Mta, i requisiti di legge previsti, nonché la correttezza procedurale prevista dal Codice di procedura penale e il diritto al contraddittorio delle parti coinvolte?

Risposta di: Vincenzo Pacileo, Già Magistrato, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Il quesito proposto sulle modalità di campionamento in caso di sospetta Mta secondo le indicazioni ministeriali involge un tema cruciale la cui risposta non approssimativa richiederebbe una disamina complessa (che eventualmente potrebbe formare oggetto di un apposito articolo).
Ad ogni modo, per provare a focalizzare il problema, specificherei quanto segue.
La legislazione igienico-sanitaria sulla sicurezza alimentare e quella penale con il medesimo oggetto di tutela soffrono di (inevitabili) frizioni e asimmetrie, dovute alle rispettive (parzialmente) diverse finalità.
Non è un caso che l’articolo 223 del decreto legislativo 271/89 getti un ponte tra le due, permettendo – a determinate condizioni di garanzia dei diritti di difesa (avvisi all’interessato nel caso di analisi irripetibili) – di ribaltare nel processo penale i risultati di analisi effettuate in sede amministrativa.
Le cose però sono state ulteriormente complicate dagli istituti della controperizia e controversia che, si badi, operano in sede amministrativa, anche se il decreto-legge 42/21 ha posto rimedio alla stortura del decreto legislativo 27/21, che aveva sancito l’inapplicabilità dell’articolo 223 citato.
Venendo più da vicino al caso posto, se parliamo di “sospetta” Mta non siamo ancora in presenza di “indizi” di reato, il che comporterebbe l’applicazione delle norme del decreto legislativo 271/89 (si veda l’articolo 220).
Quindi, di per sé è corretto procedere senza avvisi.
Il fatto è che se l’esito è di positività si è allora certamente in presenza di un indizio di reato, il che, come detto, determina la necessità di procedere con le regole del decreto legislativo 271/89.
Pertanto, a rigore, non si dovrebbe eseguire un nuovo “campionamento”, ma un sequestro penale della matrice alimentare (anche se questo spesso non avviene nella prassi).
In realtà, la differenza è in questa fase solo formale, nel senso che si farà sì un campionamento (con le modalità tecniche previste dalle disposizioni amministrative di settore), ma con le modalità del sequestro penale quale atto di polizia giudiziaria.
La vera differenza si manifesta dopo.
Infatti, posto che a quel punto si debba aprire un procedimento penale e seguire le regole del Codice, non basta che l’Asl invii la matrice al laboratorio perché la analizzi, sia pure con gli avvisi ex articolo 223 citato. E ciò perché detta disposizione riguarda le analisi compiute in sede amministrativa, mentre qui siamo già nel procedimento penale.
Pertanto, a rigore dovrebbe essere il Pubblico ministero a disporre una consulenza tecnica, dando gli avvisi previsti dall’articolo 360 del Codice di procedura penale, in quanto si tratterà di solito di analisi irripetibile.
Il Pubblico ministero potrebbe anche scegliere di incaricare il laboratorio, ma come proprio atto con apposita di nomina di consulente.
Quando poi la Mta non sia soltanto “sospetta”, ma vi siano fin da subito indizi della stessa, cioè del reato di cui all’articolo 444 del Codice penale (ad esempio, dopo un pranzo di nozze numerose persone stanno male e magari ricorrono al Pronto soccorso, oppure altrettanto in caso di mensa scolastica, magari con decine di persone coinvolte), allora non è corretto svolgere qualsiasi attività di indagine al di fuori del procedimento penale.
In proposito, noto che la circolare ministeriale ricollega l’analisi del campione in aliquota unica nel caso di reato al rispetto dell’articolo 223 del decreto legislativo 271/1989:

«[…] campionamento in ambito chimico con convocazione delle parti ai sensi dell’articolo 223 del decreto legislativo 271/1989, per analisi su aliquota unica ed irripetibile nel caso in cui non è assicurata la quantità sufficiente per effettuare un campione rappresentativo. Questo tipo di campionamento è eseguibile in situazioni del tutto occasionali quali, ad esempio, sospetto di reato, tossinfezione, intossicazione o altri casi specifici meglio descritti nei singoli piani di campionamento».

La circolare fa riferimento all’analisi chimica, ma a maggior ragione dovrebbe valere per quella microbiologica, che è irripetibile per sua natura.

 

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