Il decreto legge n. 42 recante “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 marzo 2021 (d.l. 42/2021) e convertito in legge con modificazioni ad opera della legge 21 maggio 2021, n. 71, ha ripristinato alcuni articoli della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché le relative disposizioni esecutive del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che erano stati abrogati ad opera del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, entrato in vigore il 26 marzo scorso.
Il Ministero della Salute ha chiarito mediante nota (0019604-11/05/2021-DGISAN-MDS-P dell’11 maggio 2021) che la reintroduzione delle norme di cui alla legge 283/62 ha determinato un’antinomia rispetto ai contenuti degli articoli 7 e 8 e degli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27/2021 e che al «al fine di evitare contenziosi tra le autorità competenti e gli operatori economici del settore alimentare dovuti alla differente garanzia del diritto alla difesa espressa nel Regolamento, esplicitata negli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 27/2021, rispetto alla normativa nazionale in materia penale, per l’attività di campionamento si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 327/1980. Nella stessa nota sono specificate le modalità di campionamento che le autorità competenti devono applicare in assenza di specifiche disposizioni europee e/o nazionali:
• 1 aliquota unica senza convocazione della parte in caso di indagini per la valutazione dei criteri di igiene di processo o comunque ove non ci sono limiti di legge sia chimici che microbiologici;
• 1 aliquota unica qualora l’esito dell’analisi, prova o diagnosi da condurre non assicuri la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di agenti patogeni; in questo caso, l’autorità competente procede al prelievo del campione in un’unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono l’opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione dell’analisi o della prova; si applicano inoltre, come sancito dalla legge 71/2021, che ha soppresso l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 27/2021, le disposizioni dell’articolo 223 del decreto legislativo 271/1989 con convocazione della parte in occasione dell’analisi iniziale unica e irripetibile presso il laboratorio ufficiale;
• 4/5 aliquote per i campionamenti per la determinazione analitica dei pericoli chimici ove sono previsti limiti di legge:
– aliquota per analisi presso il primo laboratorio ufficiale;
– aliquota per OSA presso cui è stato eseguito il campione che la fa analizzare presso laboratorio privato; (Controperizia)
– aliquota per OSA produttore in caso di preconfezionati (controperizia);
– aliquota per la ripetizione di analisi in sede di procedura di controversia presso l’Istituto Superiore di Sanità con convocazione della parte (controversia);
– aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall’autorità giudiziaria presso il primo laboratorio.