I commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 27/2021 indicano in modo chiaro che il laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente all’autorità competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi (comma 3). Spetta all’autorità competente effettuare la valutazione del risultato e comunicare il più tempestivamente possibile alle parti interessate l’esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi (comma 4). A seguire, il Ministero della Salute ha ribadito mediante nota (0019604-11/05/2021-DGISAN-MDS-P dell’11 maggio 2021) che a prescindere dalla modalità di campionamento adottata “la valutazione del risultato analitico compete all’autorità competente che ha effettuato il campionamento. L’autorità competente deve comunicare il più tempestivamente possibile l’esito alle parti interessate”. Qualora l’esito sia sfavorevole, gli operatori possono richiedere la controperizia documentale, come previsto dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 27/2021.