Controlli ufficiali: la controperizia

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 5/2021

In cosa consiste la controperizia di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27/2021?

Risposta di: Antonio Menditto, Dario De Medici, Paolo Stacchini, Umberto Agrimi Dipartimento Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria, Istituto Superiore di Sanità

In base all’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27/2021, gli operatori della filiera agroalimentare (OFA) i cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento e analisi/prova/diagnosi con esito sfavorevole, ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625, hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato (denominato perito nell’articolo 35 del Regolamento). Tale controperizia consiste nell’esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi. L’esame documentale viene richiesto all’autorità competente che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole. Rientra nella controperizia l’esecuzione, fatta effettuare dall’OFA, a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell’analisi, prova o diagnosi sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.

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