Controlli ufficiali: il campionamento di merci da Paesi terzi o dell’UE

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 5/2021

Esistono disposizioni specifiche per il campionamento delle merci provenienti da Paesi terzi o da Paesi dell’UE?

Risposta di: Antonio Menditto, Dario De Medici, Paolo Stacchini, Umberto Agrimi Dipartimento Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria, Istituto Superiore di Sanità

Il Ministero della Salute ha chiarito mediante nota (0019604-11/05/2021-DGISAN-MDS-P dell’11 maggio 2021) che relativamente ai controlli sulle merci provenienti da Paesi terzi o da Paesi dell’UE, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legge 42/2021, continuano ad applicarsi le modalità di campionamento indicate nella nota DGSAN n. 0015199-P del 10 maggio 2011.Tuttavia, l’aliquota che nella sopra citata nota era destinata ad essere conservata presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’eventuale contenzioso internazionale non dovrà essere più prelevata, in considerazione di quanto già chiarito con nota DGSAF n. 0007765-26/03/2021, in merito alla definizione di operatore che nell’ambito degli scambi intra-UE deve intendersi come il produttore/speditore della merce che si può avvalere per esercitare il diritto alla controperizia, di cui all’articolo 35 del Regolamento, dell’operatore nazionale detentore della partita sottoposta a campionamento. Resta fermo, anche per le attività di campionamento negli scambi intra-UE e nelle importazioni da Paesi terzi, quanto indicato nella nota 0019604-11/05/2021-DGISAN-MDS-P in relazione alle situazioni nelle quali è necessario procedere al prelievo di un campione in aliquota unica.

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