Controlli ufficiali e tariffe a carico dell’OSA (1)

Condividi
Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2022

Il titolare di un impianto CE svolge le seguenti attività ai sensi del regolamento (CE) 853/04: attività generali (categoria 0): deposito frigorifero; laboratorio di sezionamento carni rosse (categoria I); laboratorio di sezionamento carni bianche (categoria II); prodotti a base di carne: lavorazione salumi – PP (categoria VI).
In base al decreto legislativo 32/21, quali sono la/e tariffa/e che deve versare annualmente a partire da quest’anno all’ASL territorialmente competente? Si precisa che non commercializza all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – da quello funzionalmente connesso che vende al consumatore finale – una quantità superiore al 50% della propria merce derivante dalle sue attività sopra menzionate.

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Il principio in base al quale gli esercenti di alcune attività economiche in campo alimentare sono chiamati a contribuire alle spese sostenute per la programmazione, esecuzione e rendicontazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali condotti ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 è stabilito dallo stesso regolamento al titolo II, capo VI (articoli 78 – 85). In particolare, l’articolo 79 specifica che alcune attività, dettagliate all’allegato IV, sono soggette al pagamento di tariffe o diritti obbligatori, mentre il successivo articolo 80 dà la facoltà agli Stati membri di imporre altre tariffe o diritti per finanziare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali condotti in ambiti o con scopi diversi da quelli per i quali devono essere esatti contributi obbligatori.
Rientrano tra le attività soggette obbligatoriamente al pagamento di tariffe o diritti i controlli ufficiali nei macelli, nei laboratori di sezionamento, nei laboratori di lavorazione della selvaggina, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura. Il calcolo delle pertinenti tariffe può essere effettuato sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti per l’espletamento delle proprie attività, o applicando le tariffe stabilite dal medesimo allegato IV.
Ancora l’articolo 79 dispone poi che i singoli Stati membri possono ridurre su base oggettiva e non discriminatoria l’importo delle tariffe o dei diritti obbligatori nel caso di:

• operatori a bassa capacità produttiva;
• applicazione di metodi tradizionali in fase di produzione, trattamento e distribuzione;
• operatori situati in regioni soggette a specifici vincoli geografici; e
• operatori che abbiano dimostrato il rispetto dei requisiti in occasione dei precedenti controlli ufficiali.

Il decreto legislativo 32/21 richiamato nel quesito è stato quindi emanato per dare compiuta applicazione al regolamento nelle parti in cui lo stesso demanda ai singoli Stati membri alcune scelte e misure (in tema di modalità di calcolo e di modulazione, laddove possibile, delle tariffe obbligatorie e di imposizione tariffe non obbligatorie).
Venendo quindi al quesito, le attività elencate sono assoggettate in parte al pagamento di tariffe a forfait calcolate secondo quanto previsto all’allegato 2, sezione 6, del decreto legislativo in base al livello di rischio attribuito allo stabilimento e in parte a diritti commisurati alle quantità di carni effettivamente sezionate presso lo stabilimento, come determinato ai sensi dell’allegato 2, sezione 2, del medesimo decreto.
Quanto a quest’ultima tariffa, considerato che lo stabilimento conduce sia attività di sezionamento carni (di cui alla sezione I e II dell’allegato III al regolamento (CE) 853/04), sia di trasformazione delle stesse (sezione VI dell’allegato III al regolamento (CE) 853/04), il pagamento della tariffa di cui alla sezione 2 viene calcolata esclusivamente sulla base delle tonnellate di carne, sia “rosse” sia “bianche”, commercializzate come carne fresca, con esclusione, quindi, di quanto introdotto e sezionato al fine della successiva trasformazione in prodotti a base di carne. Per contro, lo stabilimento non avrà accesso all’applicazione della tariffa a tempo, cioè calcolata sulla base del tempo impiegato per la conduzione dei controlli ufficiali, se più favorevole rispetto a quella calcolata sulla base del tonnellaggio delle carni sezionate.
Il contributo in cifra fissa per i controlli ufficiali condotti sulle attività di deposito frigorifero e di trasformazione delle carni, se dovuto, cioè se lo stabilimento commercializza più del 50% delle merci verso altri stabilimenti registrati o riconosciuti, sarà calcolato una volta sola in rapporto all’attività alla quale l’autorità competente ha attribuito il livello di rischio superiore. Il contributo, in cifra fissa, da 200 a 800 euro, indipendentemente dal fatturato dello stabilimento, verrà calcolato in funzione del livello di rischio attribuito all’impianto. Per esempio, nel caso in cui l’attività di deposito sia stata rubricata a “basso rischio” e quella del salumificio a “rischio medio”, all’operatore sarà applicata la tariffa annua di 400 euro corrispondente, appunto, al livello di rischio “medio” attribuito all’attività di trasformazione carni.

 

Edicola web

Ti potrebbero interessare