Controlli ufficiali e tariffe a carico dell’OSA

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 5/2021

In uno stabilimento CE riconosciuto per deposito di riconfezionamento di prodotti a base di carne suina (sezione 0) e trasformazione (sezione VI), il titolare versa all’ASL la tariffa forfettaria di cui allegato II, sezione 6, del decreto legislativo 32/2021 per il deposito (sezione 0), mentre non versa nulla per quanto riguarda le tonnellate di carne suina trasformata commercializzata (prodotti a base di carne, sezione VI). Il suo comportamento è corretto?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

La risposta al quesito la si trova al comma 9 dell’articolo 6 del decreto legislativo 32/2021, che ha disciplinato a livello nazionale il sistema di cofinanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/625.
Il comma in esame recita: «Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, l’azienda sanitaria locale applica un’unica tariffa corrispondente a quella dell’attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento».
Venendo quindi alla situazione prospettata nel quesito, vediamo uno stabilimento riconosciuto per la conduzione di diverse attività ai sensi del regolamento (CE) 853/04. Nessuna delle attività richiamate rientra tra quelle per le quali il regolamento (UE) 2017/625 prevede l’imposizione di diritti o tariffe obbligatori (stabiliti all’allegato 2, sezioni da 1 a 5 del decreto legislativo 32/2021).
Le attività di deposito, riconfezionamento e trasformazione di prodotti a base di carne sono soggette al pagamento di una tariffa forfettaria annua, come riportato all’allegato 2, sezione 6 (sempre che tali attività vengano svolte in via prevalente al fine di rifornire altri stabilimenti), determinata in funzione del livello di rischio attribuito dall’autorità competente. Nel caso in cui alle diverse attività, di cui alla sezione 6, condotte presso il medesimo stabilimento venisse attribuito un livello di rischio diverso (per esempio, se fosse stato ritenuto che l’attività di trasformazione presenta un livello di rischio superiore rispetto a quelle di riconfezionamento e deposito), la tariffa verrà determinata in funzione dell’attività con livello di rischio maggiore (nel caso dell’esempio precedente, si applicherebbe la tariffa determinata in corrispondenza del livello di rischio attribuito all’attività di trasformazione).
È quindi corretto ritenere di dovere applicare un’unica tariffa, indipendentemente da quante attività tra quelle elencate alla sezione 6 dell’allegato 2 al decreto legislativo 32/2021 vengano condotte presso lo stabilimento. Resta da verificare se la tariffa debba essere determinata in funzione del livello di rischio attribuito all’attività di deposito o a una delle altre attività, se considerate a maggior rischio.

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