Controlli ufficiali e non conformità

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2021

Quali sono gli articoli del regolamento (UE) 2017/625 che sostituiscono quelli del regolamento (CE) 882/2004, per quanto riguarda la scala delle non conformità nell’ambito di un controllo ufficiale?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario Direzione Welfare Regione Lombardia

Le “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/04 e 854/04“, approvate con intesa tra il Governo le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 10 novembre 2016 dopo una lunga gestazione, contengono linee di indirizzo per l’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti nei settori di cui ai regolamenti richiamati, con l’obiettivo dichiarato di assicurare uniformità, efficacia ed efficienza all’attività di controllo ufficiale.
Il documento fornisce, quindi, linee di intervento che vanno anche oltre le disposizioni dei regolamenti di riferimento, com’è il caso della classificazione delle non conformità in maggiori e minori (e degli aspetti pienamente conformi o conformi ma con aspetti da migliorare), che non trova alcun riscontro nei regolamenti di riferimento. Pertanto, non stupisce che il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali non prenda in considerazione questo approccio. Le disposizioni in materia di non conformità sono riportate all’articolo 137 (Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell’attuazione), che definisce le azioni che l’autorità competente o gli organismi da questa delegati deve condurre in presenza di una sospetta non conformità, al fine di confermare o escludere il sospetto, all’articolo 138 (Azioni in caso di accertata non conformità) e all’articolo 139 (Sanzioni). È chiaro che gli Stati membri, l’Italia nello specifico, debbano adottare delle disposizioni nazionali per dare concreta attuazione non solo alle sanzioni previste dall’articolo 138 (il regolamento non stabilisce sanzioni, ma indica solo i principi generali per la loro fissazione), ma anche alle altre disposizioni da attuarsi da parte delle autorità competenti in caso di rilievo di una non conformità. Nell’ambito di tali provvedimenti, sarà quindi possibile che l’Italia confermi l’approccio seguito dalle Linee guida in materia di controlli ufficiali ai sensi dei regolamenti (CE) 882/04 e 854/04, oggi abrogati.

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