Il quesito si riferisce all’articolo 70 del decreto legislativo 150/2022, con il quale è stata introdotta una procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari, basata sull’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore.
La disciplina è inserita nell’ambito della legge 283/1962, all’interno degli articoli da 12-ter a 12-nonies, e si ispira agli analoghi istituti già operanti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (confronta gli articoli da 19 a 25 del decreto legislativo 758/1994) ed in materia ambientale (confronta gli articoli da 318-bis a 318-octies del decreto legislativo 152/2006).
Nel campo alimentare, il regime estintivo interessa le contravvenzioni previste dalla stessa legge 283/1962 e dalle altre disposizioni aventi forza di legge in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, punite con la pena dell’ammenda (anche alternativa all’arresto), che abbiano «cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie». In termini generali, viene delineata la seguente scansione procedurale:
• l’organo che provvede all’accertamento del fatto-reato impartisce al contravventore le prescrizioni, con fissazione del termine per la “regolarizzazione”;
• contestualmente, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 del Codice di procedura penale, trasmettendo anche il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni;
• il pubblico ministero iscrive la notizia di reato e sospende il procedimento penale, potendo, inoltre, eventualmente disporre che l’organo accertatore apporti modifiche alle prescrizioni;
• con la scadenza del termine l’organo accertatore, se verifica l’adempimento delle prescrizioni, ammette il contravventore a pagare una somma pari ad un sesto del massimo dell’ammenda (fatta salva la possibilità, per lo stesso contravventore, di chiedere che il pagamento sia sostituito con lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità);
• a seguito dell’avvenuto pagamento (o dell’espletamento del lavoro di pubblica utilità), opera la causa di estinzione del reato, con conseguente richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero;
• in caso contrario, il procedimento penale prosegue il suo corso.
Stando allo schema sopra sinteticamente illustrato, per quanto qui rileva, non risulta essere stata presa in considerazione l’ipotesi – invero piuttosto comune – in cui l’accertamento sia condotto in un territorio diverso da quello ove è situato lo stabilimento dell’operatore del settore alimentare (Osa) contravventore.
Il soggetto incaricato di formulare le prescrizioni, di modificarle su richiesta del pubblico ministero e, all’esito, di verificare il loro adempimento, infatti, si identifica direttamente nell’organo che ha accertato il fatto-reato, a prescindere dall’ambito territoriale in cui sia avvenuto il suo intervento.
Né sono stati previsti appositi strumenti di coordinamento per consentire all’accertatore di delegare o, almeno, coinvolgere altri organi operanti presso il luogo dello stabilimento dell’Osa contravventore, prima fra tutti, l’autorità competente individuata dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 27/20211. Un tale coinvolgimento sarebbe, tuttavia, quanto meno opportuno, per poter prendere piena contezza delle condizioni dello stabilimento e delle attività ivi svolte ed individuare, così, prescrizioni ripristinatorie adeguate alle eventuali problematiche riscontrate, nonché per verificare in loco il loro successivo adempimento.
Sarebbe quindi auspicabile un successivo intervento del Legislatore per definire modalità di coordinamento condivise a livello nazionale, anche per evitare un’eccessiva difformità tra le prassi che potrebbero instaurarsi tra le diverse Regioni.
Ad ogni modo, allo stato attuale, le suddette esigenze potrebbero ipoteticamente trovare risposta, innanzitutto, attraverso forme di collaborazione amministrativa con l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’operatore. L’organo accertatore, ad esempio, avrebbe la possibilità di segnalare a quest’ultima la non conformità rilevata (in coerenza con gli obblighi informativi previsti dall’articolo 2, commi 10 e 12 del decreto legislativo 27/2021), definendo in seguito, se del caso, il contenuto delle prescrizioni sulla base degli accertamenti condotti dalla suddetta autorità.
Per altro verso, il coordinamento potrebbe essere realizzato sul piano penale, per il tramite del Pubblico ministero cui compete la direzione delle indagini, incluso il potere di delegare accertamenti alla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 370 del Codice di procedura penale. Peraltro, lo stesso organo accertatore del fatto-reato, agendo nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (come precisa l’articolo 12-ter della legge 282/1962), avrebbe facoltà di avvalersi di persone idonee per il compimento di operazioni che richiedono competenze tecniche, ai sensi dell’articolo 348, comma 4 del Codice di procedura penale, le quali, eventualmente, potrebbero anche essere individuate nel personale dell’autorità competente locale.
In ogni caso, è opportuno rimarcare che i meccanismi di collaborazione cui si è fatto cenno rappresentano, allo stato, mere ipotesi per un ragionamento da sviluppare nelle competenti sedi istituzionali. La questione sollevata nel quesito rimane, infatti, tuttora aperta.
NOTE:
1 Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 27/2021, «il Ministero della Salute, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono le autorità competenti designate, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori: a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare […]».