Co-finanziamento: l’applicazione della tariffa per i controlli ufficiali non programmati

Condividi
Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 5/2025

Vorrei sottoporre un quesito riguardante l’applicazione della tariffa per i controlli ufficiali non programmati, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 32/2021.
In particolare, il citato articolo stabilisce che per i controlli ufficiali non programmati, resisi necessari a seguito di un’accertata o sospetta non conformità confermata, si applica una tariffa calcolata su base oraria, salvo il caso in cui tali controlli avvengano contestualmente a un controllo ufficiale già programmato. Alla luce di questa disposizione, l’autorità competente (Asl), nel caso in cui, a seguito di accertamenti condotti da un altro organo di vigilanza (ad esempio, Nas), provveda – su richiesta di quest’ultimo – a impartire e redigere prescrizioni d’ufficio o a emettere un provvedimento di sospensione dell’attività senza eseguire un sopralluogo, è comunque tenuta ad applicare la tariffa relativa ai controlli ufficiali non programmati prevista dal decreto legislativo 32/2021?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Il co-finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nelle materie di competenza del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome e delle Aziende sanitarie locali1, è disciplinato in Italia dal decreto legislativo n. 32/2021, adottato in attuazione delle previsioni del titolo II, capo VI del regolamento (UE) 625/2017.
Nell’ambito del citato decreto legislativo, per quanto qui interessa, l’articolo 9 prevede anche una specifica tariffa relativa ai “controlli ufficiali originariamente non programmati”, che si siano «resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, da parte dell’autorità competente ufficiale o da parte dell’operatore».
La suddetta tariffa è calcolata con le modalità previste dall’articolo 10, comma 2 del decreto, sulla base di un costo orario di € 80,00 moltiplicato per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale.
Deve inoltre rilevarsi come il sistema di finanziamento in esame non sia riferito alle sole attività svolte durante un sopralluogo; al contrario – in assenza di espliciti limiti alla sua portata – esso dovrebbe intendersi esteso a qualunque operazione rientrante nell’ambito dei controlli ufficiali, a prescindere dal tipo di operazioni svolte o dal luogo in cui siano poste in essere.
Quanto sopra trova conferma nel fatto che, ai sensi dell’articolo 81 del regolamento (UE) 2017/625, le tariffe sono destinate a coprire un’ampia varietà di costi, che include, oltre alle spese correlate a specifiche prestazioni, anche investimenti di portata generale, come gli stipendi del personale ed i costi per la sua formazione2.
Sulla base di tali premesse, ad avviso di chi scrive, è da ritenere che la tariffa per i controlli non programmati, a fronte di un’interpretazione rigorosa delle norme di riferimento, possa trovare applicazione anche in una fattispecie come quella in esame, nella quale – stando a quanto emerge dal quesito – l’autorità competente (Asl) non ha condotto alcun sopralluogo, limitandosi ad adottare le misure conseguenti alle non conformità, sulla base delle informazioni/segnalazioni ricevuta dalle Forze di polizia3.
In linea di principio, è infatti logico ritenere che, per l’adozione di tali misure, l’Autorità competente abbia dovuto impegnare i propri funzionari per il tempo necessario a valutare la fattispecie, a qualificare il suo livello di gravità ed a determinare le azioni esecutive da assumere ai sensi degli artt. 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625.
Ne consegue che, in relazione a tale lasso temporale di lavoro, potrebbe, potenzialmente, essere applicata la tariffa oraria a copertura dei relativi costi.
Lo scrivente, infine, non ritiene pertinente il richiamo alla previsione – anch’essa contenuta nell’articolo 9 del decreto – secondo la quale “qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformità (…) sia contestuale ad un controllo ufficiale già programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati”.
Tale disposizione, stando al suo contenuto letterale, riguarda infatti il caso in cui, a seguito del riscontro di una non conformità, l’Autorità competente debba eseguire una verifica circa le misure risolutive conseguentemente adottate dall’operatore, e tale verifica abbia luogo contestualmente ad un successivo controllo ufficiale già programmato. Il che non si verifica nel caso descritto nel quesito, nel quale non risulta che l’Asl abbia condotto le proprie attività unitamente ad un controllo già in programma da parte della stessa.


NOTE:

1 Al sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 27/2021, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché le Aziende sanitarie locali, sono le autorità competenti designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, oltre che ad adottare le azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative, nei seguenti settori:

a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da Ogm, nonché la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da Ogm;
c) salute animale;
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali;
e) benessere degli animali;
f) prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari, dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione dei pesticidi.

2 In particolare, l’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625 precisa che tariffe o i diritti che devono essere riscossi siano determinati sulla base dei costi seguenti:
a) gli stipendi del personale, ivi compresi il personale ausiliario e amministrativo, coinvolto nell’esecuzione dei controlli ufficiali, anche per quanto riguarda la sicurezza sociale, le pensioni e le assicurazioni;
b) il costo degli impianti e delle attrezzature, inclusa la manutenzione e gli oneri assicurativi nonché altri costi correlati;
c) il costo dei materiali di consumo, dei servizi e degli strumenti;
d) i costi dei servizi applicati alle autorità competenti dagli organismi delegati per i controlli ufficiali che sono stati delegati agli organismi delegati;
e) il costo della formazione del personale di cui alla lettera a), ad esclusione della formazione richiesta per ottenere le qualifiche necessarie per essere impiegati dalle autorità competenti;
f) le spese di viaggio del personale di cui alla lettera a), nonché le relative spese di soggiorno;
g) il costo del campionamento e delle analisi, prove e diagnosi di laboratorio applicato dai laboratori ufficiali per tali compiti.

3 Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 10 del decreto legislativo 27/2021, il personale afferente al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute (Nas), nel caso rilevi la presenza di non conformità nei settori di competenza del Ministero della Salute, delle Regioni o Province autonome e delle Als, deve informare l’autorità competente dei provvedimenti adottati.
Diversamente, il successivo comma 12 dispone che il personale e le forze di polizia afferenti ad altre istituzioni, i quali sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui sopra, siano tenuti a darne tempestiva segnalazione alle autorità competenti.

Edicola web

Ti potrebbero interessare