La commercializzazione delle uova in guscio è materia sulla quale intervengono sia le autorità che operano al fine della regolamentazione del mercato (in Italia, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e le sue articolazioni territoriali), sia le autorità sanitarie (sempre in Italia, il Ministero della Salute e le altre autorità a livello regionale, provinciale o locale al quale il Ministero ha demandato alcune competenze) e, con finalità spesso non coincidenti, altre volte sovrapponibili, il che può generare una certa confusione.
A essere onesti, questa situazione non è frutto esclusivamente della ben nota italica fantasia, ma affonda le radici nelle disposizioni normative emanate a livello comunitario. In particolare, il voluminoso regolamento (CE) 1234/2007 recante Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che all’allegato XIV stabilisce dettagliate norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova (e delle carni di pollame). Tra queste vanno annoverate le disposizioni in materia di classificazione delle uova per qualità e categoria di peso e la loro stampigliatura con l’indicazione del codice attribuito al produttore, che deve essere applicato nel luogo di produzione o nel primo centro d’imballaggio nel quale le uova sono consegnate. Sono esonerati da tale obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole che cedono le uova al consumatore finale nel luogo di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro, a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirente nel caso di vendita porta a porta (quest’ultima precisazione è fornita dal decreto 11 dicembre 2009 per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova).
Nel caso della vendita delle uova, la definizione del “consumatore finale” è fornita dal regolamento (CE) 589/2008, che con questo termine esclude chiunque impieghi le uova «nell’ambito di un’operazione o di un’attività del settore alimentare» (in linea con quanto riportato all’articolo 3 del regolamento (CE) 178/02).
Nulla viene specificato per quanto riguarda l’ambito territoriale al quale deve essere limitata la vendita per potere godere delle deroghe richiamate.
Per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, il regolamento (CE) 853/04, all’allegato III, sezione X, capitolo I, detta, a dire il vero stringate, disposizioni in materia. Le uova destinate alla commercializzazione, nel rispetto delle norme in materia di Organizzazione del mercato comune, fatte salve le deroghe sopra richiamate, devono transitare da un centro di imballaggio riconosciuto. Il regolamento prevede peraltro la sua non applicabilità alla «fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale». Si viene quindi a creare un’apparente antinomia con quanto disposto dal regolamento (CE) 1234/08 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 2009, che escludono la possibilità di cessione delle uova a un esercizio di attività di ristorazione senza che le stesse siano transitate da un centro di imballaggio.
A parere dello scrivente, tale contraddittorietà non esiste laddove si consideri il diverso scopo delle disposizioni richiamate e l’ambito applicativo assai più ampio del regolamento (CE) 853/04, che detta norme in materia di igiene per prodotti alimentari diversi.
Quindi, per rispondere al quesito, si ritiene che la cessione diretta di uova dal produttore a un esercente di un’attività di ristorazione senza farle transitare da un centro di imballaggio e senza procedere alla loro classificazione e stampigliatura, alla luce delle disposizioni in materia di commercializzazione delle uova, non sia consentita.