Cash&carry e obbligo di tracciabilità dei prodotti venduti

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2025

Un cash&carry rivende prodotti alimentari, acquistati preconfezionati da aziende esterne, a utenti professionali in possesso di partita Iva (principalmente ristoranti e supermercati). Ai fini della rintracciabilità e delle procedure di ritiro/richiamo, sussiste l’obbligo di tracciare i lotti dei prodotti venduti ai clienti con partita Iva oppure è sufficiente essere in possesso dell’anagrafica clienti e, in caso di richiamo, distribuire a tutti l’avviso ricevuto dal produttore/fornitore dei prodotti preconfezionati? Sussiste, inoltre, l’obbligo di indicare il lotto dei prodotti venduti in fattura?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

La rintracciabilità dei prodotti alimentari è disciplinata, in via generale, dall’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002, che si applica indistintamente a tutti gli alimenti, fatte salve le eventuali norme più rigorose previste per specifici settori (come il vino, la carne ed i prodotti della pesca).
La citata disposizione, in particolare, pone a carico degli operatori del settore alimentare (Osa) due distinti obblighi, secondo la logica “one step back, one step forward”:

• per un verso, la garanzia della rintracciabilità “a monte”, mediante l’individuazione di tutti coloro che abbiano fornito, all’Osa, un alimento o altra qualsiasi sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento;
• per altro verso, la garanzia della rintracciabilità “a valle”, individuando le imprese alle quali gli Osa abbiano fornito i propri prodotti.

In Italia, le modalità per conformarsi alle suddette prescrizioni sono state, ulteriormente, precisate nell’ambito delle “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica”, adottate dalla Conferenza Stato-Regioni con accordo rep. 2334 del 28 luglio 2005 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005.
Nello specifico, ai fini degli obblighi di rintracciabilità, l’articolo 8, comma 2 delle Linee guida prevede che gli operatori debbano essere in grado di fornire le seguenti informazioni:

• nominativo del fornitore (ad esempio, sede sociale, stabilimento di provenienza dell’alimento);
• natura dei beni ricevuti (ad esempio, denominazione, presentazione);
• indicazioni a fini dell’individuazione del prodotto (ad esempio, partita, lotto, consegna);
• altre informazioni previste da norme specifiche.

La tematica viene inoltre ripresa nel successivo articolo 10, elencando le “informazioni minime” da mettere a disposizione delle autorità pubbliche affinché le verifiche sugli obblighi di rintracciabilità possano concludersi con esito positivo:

• natura e quantità della materia prima;
• nome e recapito dei fornitori;
• data di ricevimento;
• natura e quantità dei prodotti commercializzati;
• nome e recapito dei clienti;
• data di consegna dei prodotti.

Da quanto sopra è possibile, quindi, desumere che i sistemi di rintracciabilità implementati dagli Osa, per quanto rileva ai fini del quesito, dovrebbero essere tali da permettere l’individuazione dei prodotti in uscita dallo stabilimento mediante indicazione del numero di lotto o partita o, quanto meno, della data di consegna.
In altri termini, stando alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, non viene richiesta, tassativamente, la diretta registrazione/documentazione del numero di lotto dei prodotti forniti ad altre imprese; le Linee guida ammettono difatti, in alternativa, la possibilità di limitarsi a registrare/documentare la sola data di consegna, ove questa consenta, comunque, di individuare gli alimenti di interesse (e renda quindi possibile risalire, indirettamente, al relativo lotto).
Né, per inciso, sussiste ai fini fiscali l’obbligo puntuale di indicare del numero di lotto nella fattura di vendita dei prodotti, posto che il contenuto di tale documento, ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, richiede la sola specificazione della «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione» e della «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura».
Fermo quanto sopra, lo scrivente ritiene doveroso segnalare che, pur in assenza di un tassativo obbligo in tal senso, la registrazione (o documentazione) del numero di lotto dei prodotti in uscita rappresenta, in ogni caso, l’opzione assolutamente preferibile e fortemente raccomandata per un’efficace gestione della rintracciabilità.
Tanto più che, come già accennato, anche laddove l’Osa si limitasse a registrare la sola data di consegna, quest’informazione dovrebbe, comunque, permettere di individuare gli alimenti ed il loro numero di lotto. Ciò, non soltanto al fine di conformarsi agli articoli 8 e 10 delle Linee guida della Conferenza Stato-Regioni ma, al contempo, anche per poter adempiere agli obblighi di ritiro e richiamo in modo puntuale ed efficiente1.
L’ultimo profilo di approfondimento riguarda le specifiche modalità di ritiro prospettate dal lettore che, nell’esercizio di un’attività di cash&carry di alimenti preimballati, a fronte degli avvisi di ritiro pervenuti dai propri fornitori, intenderebbe limitarsi ad inoltrare gli stessi a tutte le imprese inserite nella propria anagrafica dei clienti.
In una tale fattispecie, è ragionevole supporre che le comunicazioni di ritiro ricevute dal cash&carry contengano già il numero di lotto apposto sulle confezioni dei prodotti interessati; confezioni che non dovrebbero aver subito alcuna alterazione ad opera di quest’ultimo, essendo la sua attività limitata al magazzinaggio ed alla successiva rivendita degli alimenti.
Sussistendo tali condizioni, a parere di chi scrive, la distribuzione degli avvisi di ritiro a tutti i suoi clienti dovrebbe permettere al gestore del cash&carry di assolvere agli obblighi a proprio carico, posto che nelle comunicazioni, come accennato, saranno indicati i numeri di lotto che figurano sui prodotti da ritirare, consentendo così ai destinatari di dare seguito alle richieste.
È evidente, tuttavia, che una modalità di ritiro come quella in esame, coinvolgendo in ogni singola procedura l’intera anagrafica dei clienti del cash&carry (a prescindere dall’effettivo ambito di commercializzazione del lotto di volta in volta interessato), comporterà maggiori oneri a carico dei suddetti clienti, esponendoli al rischio di ricevere – e dover quindi inutilmente gestire – anche comunicazioni di ritiro non pertinenti. Il che, evidentemente, potrebbe riflettersi negativamente nelle relazioni commerciali dell’operatore.

 

NOTE:

1 Infatti, laddove sussistessero dubbi in merito allo specifico lotto da ritirare e/o richiamare, le relative procedure dovrebbero coprire tutti i prodotti potenzialmente a rischio.
In ogni caso, l’indicazione dei lotti a rischio (o potenzialmente tali) rappresenta una delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione dei consumatori in sede di richiamo, secondo la nota del Ministero della Salute prot. 047556 del 15 dicembre 2016, avente ad oggetto “Regolamento (CE) 178/2002 – Procedure per il richiamo di prodotti non conformi e avvio del sistema di pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati”.

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