Il quesito solleva il problema delle eventuali sanzioni che potrebbero essere comminate al gestore di un’attività di somministrazione aperta al pubblico, il quale esponga nel locale un armadio frigorifero in cui siano collocati sia gelati confezionati prelevabili dai clienti con modalità self-service, sia bevande spiritose destinate ad essere utilizzate dal personale nell’ambito del servizio al banco.
In relazione a tale fattispecie, per quanto è dato ipotizzare sulla base delle circostanze rappresentate nel quesito, si ritiene che la disciplina sanzionatoria evocata come potenzialmente applicabile possa identificarsi con le disposizioni concernenti la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla contravvenzione di cui all’articolo 689 del Codice penale, posta a carico dell’esercente un pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, somministri bevande alcoliche a un soggetto di età inferiore ai 16 anni. Per tale reato, la disciplina codicistica individuerebbe la pena dell’arresto fino ad un anno, ma il decreto legislativo 274/2000, nel trasferire la relativa competenza, in via generale, al Giudice di Pace, ha previsto la sanzione dell’ammenda da 516 a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.
Inoltre, le condotte di somministrazione di alcolici ai minorenni che non ricadono nella suddetta ipotesi di reato risultano, comunque, perseguibili sul piano amministrativo, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 125/2001, che stabilisce la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione dell’attività da 15 giorni a 3 mesi, a carico di chiunque venda o somministri bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
Rispetto a tali previsioni punitive, il timore rappresentato nel quesito potrebbe essere, quindi, collegato al fatto che i liquori, essendo stati collocati in un frigorifero materialmente accessibile a tutti gli utenti del bar, sarebbero autonomamente prelevabili, di fatto, anche da parte di soggetti minorenni. Di qui, il paventato rischio di contestazioni da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente qualora i minori fruiscano dei suddetti alcolici.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, in relazione al caso illustrato, non sussistono i presupposti per l’operatività dell’articolo 689 del Codice penale, né dell’articolo 14-ter della legge 125/2001.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza intervenuta nell’interpretazione dell’articolo 689 del Codice penale – elaborando un principio che lo scrivente ritiene applicabile anche all’illecito amministrativo di cui al citato articolo 14-ter, stante l’analoga formulazione delle due fattispecie – il divieto di “somministrazione” di alcolici riguarda esclusivamente la consegna “consenziente” di tali bevande, da parte dell’operatore, al soggetto minorenne.
Il che ha condotto in più occasioni i giudici a negare la responsabilità dell’esercente nel caso in cui il minore abbia “direttamente prelevato la bevanda dal frigo bar (servendosi da sé, il cosiddetto “self service”), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla ancora prima di pagarla, con la conseguente che né il titolare, né il gestore dell’esercizio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo” (Cassazione penale, sezione V, sentenza del 30 marzo 2021, n. 12058; in senso analogo, vedi la Cassazione penale, sezione V, sentenza del 6 novembre 2012, n. 4320).
Da quanto sopra, si può desumere che, non essendo considerato perseguibile l’esercente che abbia esposto bevande alcoliche nel locale per la loro fruizione con modalità self-service, tanto meno dovrebbero potersi riscontrare responsabilità in relazione ad un caso come quello qui in esame, in cui i prodotti collocati nell’armadio frigorifero sono destinati ad essere somministrati da parte del personale del bar, senza alcuna autorizzazione ai clienti di disporne direttamente ed autonomamente.