Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2341 del 13/11/2025

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recante iscrizione dell’indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea serie L del 20/11/2025
Data: 13/11/2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» presentata dal Belgio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.
(3) È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
(4) Con lettera ricevuta il 7 febbraio 2025, le autorità belghe hanno informato la Commissione che alcune imprese affiliate alla Fédération de l’industrie de la transformation de la viande et autres protéines («FENAVIAN»), stabilite sul loro territorio al di fuori della zona geografica interessata, avevano legalmente commercializzato un prodotto recante la denominazione di vendita «Boudin blanc de Liège», utilizzando in modo continuativo tale nome per oltre cinque anni, e che tale questione era stata sollevata nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.
(5) Essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, è opportuno concedere un periodo transitorio di cinque anni per consentire alle imprese interessate di continuare a utilizzare il nome «Boudin blanc de Liège»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Articolo 2
Le imprese della Fédération de l’industrie de la transformation de la viande et autres protéines («FENAVIAN») che hanno commercializzato un prodotto con il nome «Boudin blanc de Liège» o con un altro nome in violazione dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per un periodo di almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, di tale regolamento sono autorizzate a continuare a utilizzare il nome in questione per un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025

Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione

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