Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2652 del 16/10/2025

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che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2429 per quanto riguarda l’etichettatura di origine degli ortofrutticoli originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea serie L del 23/12/2025
Data: 16/10/2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, l’articolo 76, paragrafo 4, e l’articolo 89, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle norme di commercializzazione per i settori o i prodotti da esso contemplati, come pure sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l’innovazione nella produzione.
(2) L’articolo 89, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardanti le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello di conformità equivalente alle norme di commercializzazione dell’Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all’articolo 74 di tale regolamento per tenere conto delle caratteristiche specifiche degli scambi commerciali tra l’Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli.
(3) A norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati nell’Unione soltanto se è indicato il paese di origine, mentre l’articolo 76, paragrafo, 4, del medesimo regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che deroghino a tale norma per tenere conto di determinate situazioni peculiari.
(4) Il regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilendo le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e in particolare le norme in materia di etichettatura di origine che si applicano a tali prodotti. L’articolo 3 di tale regolamento delegato dispone l’indicazione obbligatoria del paese di origine anche per alcuni frutti secchi e per le banane mature.
(5) Nelle sentenze relative alle cause C-104/16 P e C-266/16 la Corte di giustizia ha chiarito che il territorio del Sahara occidentale costituisce un territorio non autonomo distinto da quello del Regno del Marocco e nella sentenza del 4 ottobre 2024 nella causa C-399/22 la Corte di giustizia ha ulteriormente chiarito che il territorio del Sahara occidentale deve essere considerato un territorio doganale separato, ai sensi dell’articolo 60 del codice doganale dell’Unione e, di conseguenza, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2023/2429) e che, pertanto, l’indicazione del paese di origine che deve figurare nell’etichettatura degli ortofrutticoli freschi raccolti in tale territorio può riportare solo il Sahara occidentale come origine.
(6) Nella sentenza del 4 ottobre 2024 nelle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P, la Corte di giustizia ha confermato l’annullamento della decisione (UE) 2019/217 del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco. La Corte di giustizia ha mantenuto gli effetti della decisione del Consiglio annullata per dodici mesi dalla data della sentenza, vale a dire fino al 4 ottobre 2025.
(7) Conformemente alla sentenza del 4 ottobre 2024 nelle cause riunite C779/21 P e C799/21 P e al fine di garantire una distinzione chiara nell’etichettatura di origine tra i prodotti originari del territorio del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine e i prodotti originari del Marocco e di assicurare una corretta informazione dei consumatori dell’Unione, un nuovo accordo in forma di scambio di lettere, firmato dal Regno del Marocco e dall’Unione e che si applica in via provvisoria dal 4 ottobre 2025, stabilisce che, all’atto dell’importazione nell’Unione, gli ortofrutticoli originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine devono riportare come luogo di origine il nome della regione in cui il prodotto è stato raccolto, riportata nel certificato di origine che accompagna tali prodotti al momento dell’importazione nell’Unione. Il nuovo accordo dispone inoltre che l’Unione può concedere, per i prodotti in questione, alle autorità marocchine competenti le autorizzazioni necessarie per controllare e, di conseguenza, per rilasciare certificati di conformità alle norme di commercializzazione dell’Unione, conformemente alla normativa dell’Unione.
(8) La decisione 2/2025 del 3 ottobre 2025 del Consiglio di associazione UE-Marocco istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, e che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo di associazione relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa stabilisce disposizioni per garantire l’applicabilità del protocollo n. 4 ai prodotti originari del Sahara occidentale. La decisione specifica ulteriormente i nomi delle regioni, vale a dire «Dakhla Oued Ed-Dahab» e «Laâyoune-Sakia El Hamra» da indicare, a seconda dei casi, nel certificato di origine che accompagna i prodotti in questione e nella dichiarazione di origine.
(9) Al fine di attuare il nuovo accordo e la decisione del Consiglio di associazione UE-Marocco del 3 ottobre 2025, è necessario derogare all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 per disporre che, per gli ortofrutticoli originari del territorio del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine e importati e commercializzati nell’Unione, l’indicazione del paese di origine sia sostituita dall’indicazione della regione della quale il prodotto è originario, riportata nel certificato di origine che accompagna tali prodotti al momento dell’importazione nell’Unione.
(10) L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 limita il riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da alcuni paesi terzi ai prodotti originari di tali paesi terzi. Per consentire all’Unione di concedere alle autorità marocchine competenti l’autorizzazione a effettuare controlli di conformità e, di conseguenza, a certificare la conformità alle norme di commercializzazione dell’Unione per gli ortofrutticoli freschi originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine e importati e commercializzati nell’Unione, è opportuno includere in tale articolo la possibilità per la Commissione di approvare i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati dalle autorità marocchine competenti in relazione a tali prodotti.
(11) Per evitare perturbazioni degli scambi commerciali oggetto dell’estensione delle preferenze prevista dal nuovo accordo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(12) Poiché il nuovo accordo è applicabile in via provvisoria a decorrere dal 4 ottobre 2025, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dalla stessa data.
(13) Tuttavia gli ortofrutticoli originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale e soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine, importati legalmente nell’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e recanti l’indicazione del Sahara occidentale come paese di origine, dovrebbero essere autorizzati a continuare a essere commercializzati nell’Unione dopo tale data fino a esaurimento delle scorte e a condizione che tali prodotti continuino a essere conformi a tutte le altre prescrizioni delle norme di commercializzazione dell’Unione applicabili.
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/2429,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2023/2429 è così modificato:
1) all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. In deroga all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 3 del presente regolamento, per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine e che sono importati e commercializzati nell’Unione, l’indicazione del paese di origine è sostituita dall’indicazione della regione della quale il prodotto è originario, riportata nel certificato di origine che accompagna tali prodotti al momento dell’importazione nell’Unione.»;
2) all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.
Tuttavia la Commissione può approvare i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati dalle autorità marocchine competenti in relazione ai prodotti originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine.».

Articolo 2

I prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale e soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine, importati legalmente nell’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e recanti l’indicazione del Sahara occidentale come paese di origine, possono continuare a essere commercializzati nell’Unione dopo tale data fino a esaurimento delle scorte e a condizione che continuino a essere conformi a tutte le altre prescrizioni delle norme di commercializzazione dell’Unione applicabili.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 ottobre 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

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