Il commercio elettronico ha conosciuto negli ultimi anni una crescita che può senz’altro essere definita straordinaria. Nel 2023 il commercio elettronico di prodotti (con esclusione dei servizi) ha toccato i 35 miliardi, con una crescita dell’8% sull’anno precedente (s’intende che parte del valore è attribuibile all’inflazione, ma si tratta comunque di un dato importante).
È quindi ovvio che da parte di molti operatori, anche del settore alimentare, vi sia un’attenzione accresciuta verso una modalità di offerta dei prodotti che appare tanto promettente.
Il primo punto da prendere in considerazione è quindi proprio questo: l’offerta in vendita tramite gli strumenti di comunicazione a distanza non è una novità, negli anni passati era possibile ordinare al dettagliante di fiducia dei prodotti per telefono, prodotti che poi venivano regolarmente consegnati al domicilio dell’acquirente. Ciò che è cambiata è l’estensione del fenomeno e la possibilità di fare conoscere i propri prodotti ad un mercato più vasto e anche la sostanziale perdita di contiguità dell’acquirente con il venditore.
Questo è probabilmente l’aspetto che ha più allertato il legislatore, la perdita di contatto diretto tra consumatore e produttore o comunque cessionario del bene. Si è quindi intervenuti, a livello unionale, prima di tutto nel definire le corrette modalità di comunicazione delle informazioni sugli alimenti acquistati, che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione dell’acquisto e comunque al momento della consegna (regolamento (UE) 1169/11, articolo 14). Successivamente il legislatore si è preoccupato dell’organizzazione e conduzione dei controlli ufficiali volti a garantire da parte di tutti i soggetti coinvolti il rispetto delle pertinenti disposizioni a tutela sia della salute, sia degli interessi dei consumatori (regolamento (UE) 2017/625, articolo 36). Ovviamente, al fine di permettere alle autorità competenti di svolgere le verifiche del caso, l’operatore economico interessato deve fare in modo di comunicare all’autorità le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza (regolamento (UE) 2017/625, articolo 15.5, lettera b), comunicazione da effettuare secondo le modalità stabilite dalle stesse autorità (di norma si tratta di un aggiornamento della Scia).
La notifica all’autorità competente dell’attività di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza non significa automaticamente che alla stessa debba essere anche inoltrata la domanda di autorizzazione/riconoscimento per le attività condotte presso lo stabilimento. Il regolamento (CE) 853/04 è chiaro dall’escludere dal proprio campo di applicazione – e quindi dall’obbligo di riconoscimento dello stabilimento – le attività di commercio al dettaglio. Per cui, se l’operatore organizza la vendita esclusivamente verso consumatori finali, con l’esclusione quindi dell’intermediazione di piattaforme di e-commerce, a parere dello scrivente – e fatta salva ogni futura decisione in senso contrario a livello unionale o nazionale – lo stabilimento da lui gestito non è soggetto all’obbligo di riconoscimento.
Detto questo, rimane da approfondire il capitolo delle responsabilità. Data per assodata la responsabilità dell’operatore per quanto riguarda ogni attività e operazione da lui condotta sugli alimenti presso lo stabilimento sotto il proprio controllo, inclusa la fornitura delle informazioni ai consumatori di cui al regolamento (UE) 1169/11, rimane il problema delle misure adottate per assicurare che l’alimento sia mantenuto in condizioni che non ne alterino le proprietà e ne conservino le caratteristiche così da non renderlo pericoloso o comunque inidoneo per il consumo umano sino al momento della sua consegna all’utente finale. Ma questa è tutt’altra questione.