Analisi ufficiali e tempistiche di fornitura dei risultati

Condividi
Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 9/2024

Un’azienda di distribuzione ha acquistato una partita di frutta fresca, in seguito campionata dalla Asl per la presenza/assenza dei residui fitosanitari. I risultati, positivi, sono pervenuti dopo due mesi dal consumo della frutta. I laboratori ufficiali hanno delle tempistiche normate per legge, entro le quali dover fornire i risultati delle proprie analisi? Considerato che tali laboratori talvolta comunicano i risultati diversi mesi dopo il consumo dei prodotti esaminati, qual è l’efficacia dell’attività di campionamento?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Le attività analitiche concernenti i residui fitosanitari negli alimenti, volte a verificare il rispetto dei limiti massimi di residui (Lmr) di cui al regolamento (CE) 396/2005, sono soggette alla disciplina generale sui controlli ufficiali (in particolare, il regolamento (UE) 2017/625 e le relative norme interne di adeguamento), integrate da varie disposizioni speciali per il settore fitosanitario1.
Per quanto interessa ai fini del quesito, la suddetta normativa – in particolare, l’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 – stabilisce che tali analisi vengano affidate a laboratori ufficiali designati dalle autorità competenti, i quali devono essere, tra l’altro, «in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni».
In senso analogo dispone l’articolo 7 del decreto legislativo 27/2021 (norme di adeguamento al regolamento (UE) 2017/625), in base al quale i laboratori ufficiali devono «comunicare tempestivamente all’autorità competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi».
Nonostante le citate previsioni – per quanto noto allo scrivente – nell’ordinamento non si rinviene alcuna norma giuridica che definisca, in modo puntuale, i termini massimi entro cui le attività di analisi in esame debbano essere espletate.
Se ne deve dedurre che l’individuazione dei tempi per l’emissione dei rapporti analitici rimanga affidata alle eventuali iniziative delle singole autorità competenti, nell’ambito degli strumenti di programmazione, degli indirizzi operativi o dei protocolli tecnici adottati dalle stesse.
Resta fermo che tali tempistiche dovrebbero essere tali da consentire, alle autorità competenti, il tempestivo avvio delle azioni esecutive per la gestione delle non conformità, come previste dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625. Esigenza che – come si suggerisce nel quesito – potrebbe effettivamente essere compromessa dai lunghi periodi di attesa cui si accenna nel quesito.
Va chiarito che, in ogni caso, la durata delle attività analitiche non pregiudica – almeno, formalmente – i diritti difensivi degli operatori interessati, posto che il termine di 15 giorni entro cui richiedere l’avvio della controperizia, come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 27/2021, inizia a decorrere solo dalla comunicazione dell’esito sfavorevole delle analisi da parte dell’autorità competente.

NOTE:

1 Possono essere citati, in particolare, il decreto ministeriale 23 dicembre 1992 (recepimento della direttiva 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti), il decreto ministeriale 23 luglio 2003 (attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale), il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 (programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri), il regolamento delegato (UE) 2021/2244 (norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi) ed il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 (programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2023, il 2024 e il 2025, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale).

Edicola web

Ti potrebbero interessare