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Home » Analisi di revisione: il valore probatorio e le garanzie difensive
Analisi di revisione: il valore probatorio e le garanzie difensive
L’interessato può richiedere questa analisi, ma tale diritto non è sempre garantito.
Oramai è dato di quotidiana esperienza che le vicende giudiziarie incentrate su anomalie merceologiche e/o igieniche degli alimenti e delle bevande concentrino la loro principale, o persino esclusiva, fonte di prova nel referto di analisi eseguite in laboratorio.
Fonte di prova, questa, che la vigente disciplina processuale – articolo 223 del d.lgs 271/1989 (regolamento generale di esecuzione del vigente codice di procedura) – disciplina accuratamente subordinandola al rispetto delle garanzie difensive in modo da realizzare, anche per questa via probatoria estremamente tecnica, quel principio del contraddittorio ormai espressamente elevato al rango costituzionale dall’attuale formulazione dell’articolo 111 della Costituzione nella prospettiva del giusto processo.
Garanzie difensive del resto più che doverose rispetto ad una fonte di prova – il referto delle analisi di laboratorio – che il legislatore processuale ha in pratica posto nella posizione di primato probatorio che compete a quella fonte di prova di primo piano rappresentata dalla perizia.
Tale equiparazione, benchè non espressamente formulata nel testo normativo di cui al succitato articolo 223, consegue – al di là di ogni ragionevole dubbio – all’esplicito richiamo che è presente in sede di comma 2, laddove, non solo viene prevista una facoltà di partecipazione attiva dell’interessato alle “operazioni di revisione” – sia attraverso la sua personale presenza fisica e quella del suo difensore di fiducia, ma anche “con l’assistenza eventuale di un consulente tecnico” – ma tale partecipazione è resa effettiva e concreta – e non di mera facciata dunque – dalla previsione testuale secondo cui “a tali persone spettano i poteri previsti dall’articolo 230 del codice”.
Ebbene, è noto che il codice di procedura penale in sede di articolo 230 disciplina le facoltà dei consulenti tecnici in occasione appunto delle “perizie”: in tal modo resta dimostrata, senza possibilità di incertezze, che il legislatore ha voluto dare alle analisi di revisione (ma in realtà anche a quelle irripetibili disciplinate dal comma 1 dello stesso articolo 223) la dignità di fonte di prova. Ed in particolare le ha equiparate – vista l’assoluta coincidenza di problematiche e garanzie di risultati istruttori – alla figura istruttoria più affine quale appunto è la perizia.
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