Per alimenti surgelati, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 110/1992, si intendono i prodotti alimentari che soddisfano le seguenti condizioni:
• sono stati sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto surgelazione, che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C;
• sono commercializzati come alimenti “surgelati”.
Le fonti giuridiche che disciplinano, specificamente, tali prodotti sono il già citato decreto legislativo 110/1992 (con il quale è stata recepita in Italia la direttiva 89/108/CEE sugli alimenti surgelati), il regolamento (CE) 37/2005 (relativo al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento), il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, n. 493 (sul controllo delle temperature e sulle modalità di campionamento e analisi) e la legge 32/1968 (recante norme sulla vendita).
Altre disposizioni di rilievo possono rinvenirsi nell’ambito di normative di portata più ampia, come i regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 in materia di igiene alimentare o il regolamento (UE) 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori.
In merito alle ulteriori questioni sollevate nel quesito, si rileva che, nel quadro delle regolamentazioni richiamate in precedenza, non si riscontrano previsioni che vietino espressamente la collocazione di alimenti di diversa natura all’interno della medesima cella frigorifera. Resta comunque fermo il requisito generale di igiene di cui all’allegato II, capitolo IX, punto 3, del regolamento (CE) 852/2004, in base al quale gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione che possa renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.
Relativamente al monitoraggio della temperatura di immagazzinamento, l’articolo 6 del decreto legislativo 110/1992 impone di dotare i relativi locali di adeguati strumenti per la registrazione automatica della temperatura dell’aria, che deve essere misurata frequentemente e ad intervalli regolari.
Le registrazioni della temperatura – secondo il disposto dello stesso articolo 6, integrato dall’articolo 2 del regolamento (CE) 37/2005 – devono essere datate e conservate dagli operatori almeno per un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell’alimento surgelato, per un periodo più lungo.