Alimenti sfusi e preincartati, obbligatorio indicare ingredienti e allergeni

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 5/2021

Secondo il regolamento (UE) 1169/2011, un ristorante è obbligato a indicare per ogni preparazione del proprio buffet freddo l’elenco di tutti gli ingredienti che la compongono, evidenziando gli eventuali allergeni, o è sufficiente indicare quest’ultimi? Se effettua il food delivery, l’indicazione degli allergeni e degli ingredienti deve essere effettuata sull’etichetta di ogni preparazione consegnata?

Risposta di: Dario Dongo, Avvocato e PhD in Diritto alimentare

Su alimenti sfusi e preincarti, oltreché sui cibi offerti alle collettività, è obbligatorio riportare una serie di notizie, tra cui la lista degli ingredienti e l’elenco degli allergeni da riferire, si noti bene, ai singoli prodotti esposti ovvero offerti.
Le informazioni devono venire riportate su “un cartello unico o un apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale”, tenuto bene in vista, in prossimità dei banchi di esposizione e/o sui menù (decreto legislativo 231/17, articolo 19).
Le informazioni relative alla presenza degli ingredienti allergenici di cui all’allegato II al regolamento (UE) 1169/11 devono venire sempre fornite, senza alcuna possibilità di deroga, anche in ipotesi di food delivery o quando gli allergeni siano contenuti in ingredienti “composti” (ad esempio, pane, hamburger, cotoletta), la cui indicazione nella lista ingredienti deve venire seguita dalla specificazione del loro contenuto (ad esempio, “farina di FRUMENTO, acqua, sale, lievito”.
Si ricorda, infine, l’obbligo di evidenza grafica (ad esempio, maiuscolo, sottolineato) alla parola-chiave di ciascun allergene, all’interno della lista ingredienti (ad esempio, “farina di FRUMENTO”).

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