Alimenti senza glutine e logo in etichetta

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2025

Un’azienda che non ha aderito all’Associazione Italiana Celiachia (Aic) può inserire, nell’etichetta dei suoi prodotti, un logo leggermente variato rispetto al simbolo della Spiga Barrata, marchio di proprietà di Aic, senza incorrere in sanzioni e/o contestazioni? Si fa presente che tale simbolo sarebbe inserito nell’etichetta di un prodotto ottenuto dall’impiego di materie prime idonee e sottoposto a controlli, monitoraggi e procedure atte a garantire l’assenza di glutine nel prodotto finito.
Nel caso in cui si lavora in uno stabilimento che utilizza materie prime contenenti glutine e non ci siano linee dedicate alla produzione di prodotti senza glutine, è possibile inserire in etichetta il suddetto logo e la dicitura “Può contenere tracce di glutine”?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Le informazioni fornite ai consumatori, su base volontaria, in merito all’assenza o al ridotto contenuto di glutine negli alimenti sono oggetto di una specifica disciplina unionale, contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 828/2014.
La citata normativa prevede innanzitutto all’articolo 3 che, «ove i consumatori siano informati sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti attraverso diciture», le informazioni possano essere fornite esclusivamente attraverso le diciture riportate nel relativo allegato, ossia:

• “senza glutine”, laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg;
• “con contenuto di glutine molto basso”, laddove il contenuto di glutine non sia superiore a 100 mg/kg e, al contempo, l’alimento sia ottenuto da ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine.

In entrambi i casi, qualora l’alimento contenga avena, quest’ultima dovrà essere stata «specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate» e non potrà, comunque, contenere più di 20 mg/kg di glutine.
Il medesimo articolo 3 aggiunge, inoltre, che le precedenti diciture possono essere corredate da ulteriori espressioni, quali:

• “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci”;
• “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” o “specificamente formulato per celiaci”, in presenza delle specifiche condizioni previste dalla norma1.

La disciplina sinteticamente illustrata in precedenza, come già evidenziato, riguarda esclusivamente le informazioni sul contenuto di glutine fornite “attraverso diciture”.
Essa non preclude, quindi, la possibilità di accompagnare le indicazioni “senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso” con un eventuale logo volto a comunicare graficamente l’assenza di glutine, purché lo stesso:

• per un verso, non contenga “diciture” diverse da quelle contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 828/2014;
• per altro verso, sia conforme alle condizioni generali di ammissibilità delle informazioni di natura volontaria, come definite dall’articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1169/20112.

Ad avviso di chi scrive, neppure dovrebbe ritenersi vietato l’uso di un tale logo nell’etichettatura di alimenti provenienti da stabilimenti “promiscui”, all’interno dei quali si realizzino anche prodotti contenenti glutine. Ovviamente, però, gli specifici prodotti identificati dal logo e dalle diciture previste dal regolamento di esecuzione (UE) 828/2014 dovranno rispondere ai requisiti già indicati.
Lo scrivente nutre, invece, perplessità in merito all’impiego del logo in esame per alimenti non conformi alla citata normativa, anche nel caso in cui gli stessi siano corredati dall’indicazione precauzionale “può contenere glutine”.
Una tale condotta, infatti, pur non essendo esplicitamente vietata dal regolamento di esecuzione (UE) 828/2014, ad avviso di chi scrive, rischia comunque di porsi in contrasto con le regole generali sulle informazioni volontarie, previste dall’articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1169/2011.
In particolare, è ragionevole ritenere che un tale logo:

• da un lato, in assenza di diciture accompagnatorie, possa rappresentare un’informazione ambigua e generica, vietata dall’articolo 36, paragrafo 2, lettera b);
• d’altro lato, possa persino indurre in errore il consumatore medio in merito alla composizione del prodotto, essendo potenzialmente percepibile come un’indicazione sull’assenza di glutine, il che determinerebbe la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, cui rinvia l’articolo 36, paragrafo 2, lettera a).

Lo scrivente ritiene quindi sconsigliabile – quanto meno, a titolo cautelativo – il ricorso a tale modalità di etichettatura.
Fermo quanto sopra, sotto un diverso ed autonomo profilo, occorre tenere conto che – qualunque sia l’utilizzo cui venga destinato il logo – sarà comunque necessario verificare, preventivamente, che tale segno non si ponga in violazione di marchi registrati da terzi.
Al riguardo, del resto, nel quesito si segnala la possibile somiglianza del logo di suo interesse con l’immagine della “spiga barrata”, oggetto di plurime registrazioni come marchio, a livello nazionale ed europeo, da parte delle numerose associazioni di celiaci che fanno riferimento all’Association of European Coeliac Societies (in Italia, titolare di diversi marchi è l’Associazione Italiana Celiachia).
È pertanto opportuno che l’operatore interessato faccia condurre un’apposita ricerca di anteriorità, per identificare i marchi già registrati rispetto ai quali potrebbero insorgere conflitti.
All’esito, dovrà quindi essere svolta un’attenta comparazione del logo con tali marchi preesistenti, tenendo conto che questi ultimi, ove validamente registrati, possono precludere a terzi anche l’uso di segni simili, qualora vengano riferiti a prodotti identici o affini e ciò comporti un rischio di confusione per il pubblico (in tal senso, dispongono l’articolo 20 del decreto legislativo 30/2005, per il marchio italiano, e l’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1001, per il marchio dell’Unione europea).
Per inciso, l’esame comparativo, secondo principi ormai consolidati nella giurisprudenza, andrà effettuato nel contesto di una valutazione globale ed unitaria dei due segni, sulla base degli elementi di somiglianza sul piano sia visivo, sia fonetico, sia concettuale. Nella prassi giurisprudenziale italiana, si tende inoltre ad attribuire rilevanza alla “forza distintiva” del marchio preesistente: sicché, rispetto ad un marchio registrato con “forte” capacità distintiva, saranno considerate illegittime «tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale»; diversamente, nel caso di “debole” capacità distintiva del marchio precedente, saranno sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (Cassazione civile, sezione I, 11 aprile 2019, n. 10205)
Ulteriore considerazione andrà rivolta alla presenza di eventuali marchi preesistenti che godano di “rinomanza” sul mercato, in quanto gli stessi beneficiano di una protezione persino più ampia, che consente al loro titolare di vietare l’uso di segni simili anche in relazione a prodotti e servizi non affini. Ciò, quando l’uso del segno successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

NOTE:

1 L’alimento deve essere stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:

• ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure
• sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.

2 Secondo l’articolo 36(2) del regolamento (UE) 1169/2011, «le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7;
b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e
c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti».

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