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Alimenti scaduti, equivoche interpretazioni degli organi di controllo
La Cassazione ha chiarito che per configurare un reato non basta il superamento del termine minimo di conservazione o della data di scadenza.
Ormai è notizia di quotidiana frequenza quella di interventi di organi di polizia, adibiti ad operazioni di controllo ufficiale sui prodotti alimentari, che procedono a denunce e sequestri – quasi sempre di carattere penale – per il rinvenimento nel circuito commerciale di confezioni di alimenti “scadute”. Che però tali realmente non sempre sono!
Il fenomeno, che ad onor del vero, quasi mai vede coinvolti i Servizi Veterinari ed i Servizi di Igiene Pubblica delle ASL e neppure i Carabinieri del NAS, ma piuttosto organismi di polizia solo negli ultimi tempi impegnati in questo tipo di controlli, in realtà sempre più frequentemente si rivela pertinente a confezioni di alimenti solo impropriamente qualificabili come scaduti, e ciò in quanto presentano superato non la data di scadenza (di cui all’art. 10 bis del d.lgs. 109/1992) bensì il termine minimo di conservazione (art. 10 del d.lgs. 109/1992).
Questo tipo di interventi vede ipotizzato frequentemente il delitto di frode in commercio (art. 515 del codice penale) e talora persino quello di commercio di alimenti pericolosi per la salute pubblica (art. 444 del codice penale).
Il tutto molto spesso senza che il sequestro sia accompagnato da campionatura per le analisi del prodotto, quando addirittura non si procede all’immediata distruzione della merce sequestrata, previa autorizzazione di un (imprudente) Pubblico Ministero.
Nascono così procedimenti penali che spesso i meccanismi perversi della macchina giudiziaria (quale la veloce emissione di un decreto penale, cui non può non seguire l’atto di opposizione da parte dell’imprenditore condannato con conseguente inevitabile approdo al dibattimento nell’aula di giustizia) fanno durare anni per poi sfociare in sentenze, non sempre di primo grado, di assoluzione con formula ampia.
Naturalmente, soprattutto al momento del sequestro, i mezzi di informazione – locali e talora nazionali – divulgano con toni allarmati ed allarmanti la notizia del sequestro ed il nome dell’azienda coinvolta. Da qui i danni di immagine che ognuno può facilmente intuire. Danni che nessuna sentenza di assoluzione, per giunta prevedibile solo dopo molto tempo, potrà mai più risarcire.
Ed a questi danni – non è fuor di luogo ricordare – si devono sommare anche quelli che vengono arrecati alla stessa macchina giudiziaria che verrà gravata per anni da un ulteriore procedimento e da un giudizio che fin dalla partenza si potevano agevolmente evitare con una più attenta e corretta applicazione delle normative.
Appare a questo punto utile per tutti fermarsi ad una rinnovata riflessione sulla valenza giuridica e giudiziaria dei due istituti in considerazione: quello del termine minimo di conservazione e quello della data di scadenza.
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